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Legge regionale 20 marzo 1998, n. 12

Disposizioni in materia di inquinamento acustico.

Bollettino Ufficiale n. 6 del 15 aprile 1998

Art. 12.
(Attività all'aperto).
1. Le attività di spazzamento, raccolta e compattamento dei rifiuti solidi urbani, come anche le attività di pulizia di spazi verdi privati, non possono superare i valori limite di immissione di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1 della L. 447/1995 .
2. Qualora ne ravvisino l'opportunità, determinata dalle caratteristiche dei luoghi ovvero da esigenze locali, i Comuni possono, con apposito regolamento, stabilire deroghe ai predetti limiti e fissare orari e modalità di esecuzione di tali attività.
3. Le deroghe non sono ammissibili per impianti di compattamento di rifiuti solidi urbani installati in modo permanente.
4. Le attività sportive svolte all'aperto, agonistiche o ricreative, che comportino il superamento dei valori di cui all'Sito esternoarticolo 2 della L. 447/1995 , possono essere disciplinate con apposito regolamento comunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera l).
5. Il Comune interessato può, su richiesta scritta e motivata, per esigenze locali o per ragioni di pubblica utilità, autorizzare deroghe temporanee a quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 4, prescrivendo comunque che siano adottate tutte le misure necessarie per ridurre il disturbo.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 72 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 62 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .

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Per una proroga dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 3 della L.R. 12 marzo 2003, n. 6 .