Art. 7.
(Amministratore unico).
1. Le Aziende sono amministrate da un Amministratore unico, che ne ha la legale rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.
2. L’Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni.
(11) Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .
4. Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale l'Amministratore unico è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse dell'ente e che siano state preventivamente comunicate alla Giunta regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 3, comma 3 lettera b) e 13, comma 1 lettera d), previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni.
6. All'Amministratore unico viene corrisposto dall'Azienda un trattamento economico omnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
7. Per i dipendenti regionali, delle Unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina ad Amministratore unico e a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.