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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 1 aprile 1998

Art. 7.
(Amministratore unico).
1. Le Aziende sono amministrate da un Amministratore unico, che ne ha la legale rappresentanza, ne definisce gli obiettivi ed i programmi, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 10, e ne adotta i provvedimenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4.
2. L’Amministratore unico è nominato dalla Giunta regionale, a seguito di avviso pubblico, fra i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore a sessantacinque anni;
b) diploma di laurea;
c) specifici e documentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata formazione e competenza di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture pubbliche o private desumibile dallo svolgimento di mansioni di particolare rilievo e professionalità con esperienza dirigenziale acquisita per almeno cinque anni ovvero desumibile dal conseguimento di una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica ricavabile dalla formazione universitaria e postuniversitaria o da documentate esperienze lavorative protrattesi per almeno cinque anni. (11)

Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2bis. Per tale nomina non si applica la legge regionale 14 dicembre 1993, n. 55 (Norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni e integrazioni. (12)

Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

4. Il contratto costituisce un rapporto di lavoro autonomo, con impegno esclusivo a favore dell'ente al quale l'Amministratore unico è preposto, eccezion fatta per eventuali attività professionali che non siano in contrasto con l'interesse dell'ente e che siano state preventivamente comunicate alla Giunta regionale.
5. Il Presidente della Giunta regionale stipula il contratto e lo risolve nei casi di cui agli articoli 3, comma 3 lettera b) e 13, comma 1 lettera d), previa formale contestazione e acquisizione di eventuali controdeduzioni.
6. All'Amministratore unico viene corrisposto dall'Azienda un trattamento economico omnicomprensivo, determinato dalla Giunta regionale avendo come riferimento le retribuzioni apicali della dirigenza pubblica ed i valori medi di mercato.
7. Per i dipendenti regionali, delle Unità sanitarie locali e degli altri enti strumentali della Regione e delle Aziende Ospedaliere la nomina ad Amministratore unico e a Direttore generale determina il collocamento in aspettativa senza assegni; il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei relativi contributi, comprensivi delle quote a carico del dipendente, nonché dei contributi assistenziali, calcolati sul trattamento economico contrattualmente previsto per l'esercizio delle funzioni attribuite ed a richiedere il rimborso del relativo onere all'ente strumentale presso il quale svolge la funzione, che procede al recupero delle quote a carico dell'interessato.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 27 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Lettera così sostituita dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma già sostituito dal comma 3 dell' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 , che ha inserito l' art. 28 bis alla L.R. 29 giugno 2004, n. 10 , con cui è stato sostituito il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 e così ulteriormente modificato dal comma 7 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016. n. 33 .

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Articolo così sostituito dall' art. 29 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .