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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 12 marzo 1998, n. 9

Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 1 aprile 1998

Art. 3.
(Attività delle Aziende).
1. Le Aziende subentrano nelle attuali competenze degli IACP di Enti attuatori e gestori degli interventi di Edilizia residenziale pubblica. Assumono inoltre il ruolo più generale di operatori pubblici dell'Edilizia e di gestori del patrimonio pubblico e di supporto, qualora richiesto, della Regione e degli Enti locali per la progettazione e l'attuazione di interventi sul territorio (2)

Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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3. La Regione può avvalersi delle Strutture delle Aziende per gli adempimenti, anche di controllo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenze in materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli Istituti Autonomi per le Case popolari), connessi alla attuazione della programmazione regionale in materia di edilizia secondo apposite convenzioni, intese o, in caso di urgenza, tramite ordinanze che prevedano il relativo compenso.
4. Per l'attuazione dei fini di cui al comma 1, le Aziende, oltre a quanto previsto dai propri statuti:
a) espletano tutti i compiti loro affidati da soggetti pubblici e privati in materia di progettazione edilizia ed urbanistica, di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, nonché di gestione tecnico amministrativa delle azioni connesse;
b) partecipano, secondo quanto previsto dalla vigente normativa, a consorzi, società miste e ad altre forme di raggruppamento temporaneo esclusivamente per il perseguimento dei propri fini istituzionali (4)

Lettera così sostituita dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

;
c) acquisiscono la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, individuato dall' articolo 5 della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica), nonché dell'ulteriore patrimonio ad essi eventualmente affidato in gestione da soggetti pubblici o privati, previe idonee garanzie da individuare in appositi regolamenti, volte ad evitare che gravino sui loro bilanci oneri diversi;
4 bis. Per gli interventi di cui al comma 4, lettera a), finanziati da soggetti pubblici, nonché per gli interventi finanziati con i proventi derivanti dalla cessione degli alloggi pubblici, è riconosciuta alle Aziende, a valere sul finanziamento dei singoli interventi, una percentuale non superiore al 20 per cento dell’importo del costo di costruzione per attività tecniche svolte all’interno delle Aziende e per spese generali afferenti il singolo intervento, dettagliatamente documentate in relazione alle effettive attività svolte. (15)

Comma inserito dall'art. 32 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

5. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 13, qualora le forme associative di cui alla lettera b), del comma 4 presentino, per un esercizio, rendiconti di gestione in perdita, la Giunta regionale, valutata la natura e l'entità del risultato negativo, richiede all'Amministratore Unico una relazione nella quale siano specificate le cause che hanno determinato tale risultato con l'indicazione dei provvedimenti adottati per il suo contenimento o per ricondurre in equilibrio la gestione (6)

Comma così sostituito dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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5 bis. Le Aziende, in quanto enti pubblici di natura economica che non beneficiano per il loro funzionamento di finanziamenti ricorrenti derivanti da trasferimenti correnti del bilancio regionale, possono contrarre anticipazioni di cassa unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle “Entrate da vendite di beni e prestazioni di servizi”. (34)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.


Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 27 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Lettera così sostituita dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 28 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Comma già sostituito dal comma 3 dell' art. 17 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 , che ha inserito l' art. 28 bis alla L.R. 29 giugno 2004, n. 10 , con cui è stato sostituito il comma 3 dell'art. 7 della L.R. 12 marzo 1998, n. 9 e così ulteriormente modificato dal comma 7 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016. n. 33 .

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Articolo abrogato dall' art. 9 della L.R. 12 aprile 2011, n. 6 , a far data dalla costituzione della società di cui all'art. 1 della stessa L.R. 6/2011 .

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Articolo così sostituito dall' art. 29 della L.R. 29 giugno 2004, n. 10 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 e così ulteriormente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 2 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 19 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .