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Legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 1998

Art. 17.
(Modalità di concessione dei contributi).
1. La Giunta regionale approva entro il 30 novembre di ogni anno il piano di riparto dei contributi di cui all'articolo 14 (4)

Comma già modificato dall' art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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2. Il contributo regionale di cui all'articolo 14 può essere concesso entro il limite del 60 per cento della spesa ammessa.
3. I contributi sono, inoltre, ridotti o revocati qualora:
a) si accerti, in sede di verifica della spesa, una diminuzione della spesa ammessa a contributo;
b) le opere siano state realizzate in modo difforme alla documentazione prevista dall'articolo 16, comma 1, lettere b) e c);
c) le opere non siano state completate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello della liquidazione dell'acconto.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 , fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 54 della stessa L.R. 6/2009 .

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Alinea così modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .