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Legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6

Bollettino Ufficiale n. 3 del 18 febbraio 1998

Art. 16.
(Presentazione delle domande di contributo).
1. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 14, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione (2)

Alinea così modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

:
a) planimetria dell'area e/o dell'immobile;
b) relazione sulle opere che si intendono realizzare;
c) copia della concessione o autorizzazione edilizia, qualora necessarie;
2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 15, i soggetti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno, allegando la seguente documentazione relativa all'attività svolta:
a) autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6 e 9;
b) elenco nominativo dei minori autosufficienti e dei minori portatori di handicap accolti in ciascun soggiorno, per ogni turno con indicazione delle relative presenze;
c) ammontare delle rette riscosse;
d) numero degli educatori, tenendo presente che di norma vi deve essere sempre un educatore ogni cinque portatori di handicap;
e) certificazione attestante l'invalidità dei minori portatori di handicap ospitati;
f) programma delle attività che si sono attuate nel corso del soggiorno facendo riferimento al progetto educativo che in esso si è inteso realizzare.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 , fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 54 della stessa L.R. 6/2009 .

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Alinea così modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 .

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Comma già modificato dall' art. 17 della L.R. 3 aprile 2007, n. 14 e così ulteriormente modificato dall' art. 13 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .