Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

Art. 29.
(Distretti di trasformazione).
1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto.(107)

Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. I distretti di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni e si attuano di norma mediante uno o più PUO.
3. Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:(108)

Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) il perimetro del distretto;
b) la configurazione di massima della trasformazione in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastratturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici; (109)

Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

c) la disciplina urbanistico-edilizia, geologica e vegetazionale, nonché le regole per la qualità progettuale degli interventi; (110)

Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;(111)

Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

e) altri parametri urbanistici che risultino essenziali per la determinazione ed il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali;
f) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC;
f bis) le eventuali quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria (9)

Lettera aggiunta dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 e così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

;
f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria (10)

Lettera aggiunta dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 .

;

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 151.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 194.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 215

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 218.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 222.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 224.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 231.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 231.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 232.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 233.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 233.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 237.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 243.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 243.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi 262.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 263.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 264.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa vedi nota 139.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .