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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

TITOLO III
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO METROPOLITANO E PROVINCIALE(85)

Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 16ter.
(Piano Territoriale Generale della Città metropolitana).(86)

Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il PTGcm definisce l’assetto generale del territorio in relazione al ruolo, ai temi ed alle dinamiche di area vasta previsti all’articolo 3 bis.
2. Il PTGcm in particolare:
a) ha i contenuti peculiari della pianificazione territoriale generale dell’area metropolitana e definisce gli obiettivi, le strategie e le scelte pertinenti a tale livello, individuando anche gli ambiti territoriali per la localizzazione di interventi di competenza della Città metropolitana;
b) ha i contenuti del PTC provinciale di cui agli articoli 18, 19 e 20;
c) può avere contenuto ed efficacia di PUC per i comuni associati nonché per i singoli comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, previa intesa con le amministrazioni interessate.
Art. 16quater.
1. Le previsioni contenute nel PTGcm possono assumere i seguenti livelli di efficacia:
a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo dei comuni di specificarne la motivazione;
b) di prescrizione che demandano ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui agli articoli 3 bis e 16 ter e che sono corredate di apposita disciplina transitoria, operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;
c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche attinenti all’ambito metropolitano.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei piani comunali. Il PTGcm può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.
3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTGcm e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTGcm indicati ai commi 1, lettera b) e c);
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTGcm richiamate alla lettera a).
Art. 16quinquies.
(Procedimento di adozione ed approvazione del PTGcm e verifica di adeguatezza).(88)

Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il PTGcm è approvato e può essere variato con lo stesso procedimento stabilito all’articolo 22.
2. Ove il PTGcm assuma anche contenuti e valore di PUC è approvato per i territori dei comuni interessati con il procedimento di cui all’articolo 38 oppure di cui all’articolo 39.
3. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTGcm il Consiglio della Città metropolitana ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.
Art. 17.
(Contenuti del Piano territoriale di coordinamento provinciale).
1. Il PTC provinciale, considerando la totalità del territorio provinciale, è sede di esplicitazione e di raccordo delle politiche territoriali di propria competenza, nonché sede di indirizzo e di coordinamento della pianificazione urbanistica comunale in coerenza con gli atti di programmazione.
2. Esso assume come riferimento il PTR sviluppandone le analisi ed i contenuti secondo le indicazioni del piano stesso.(89)

Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

3. Il PTC provinciale è redatto di norma su basi cartografiche in scala compresa tra 1:50.000 e 1:25.000 ed è composto dai seguenti elaborati:
a) descrizione fondativa relativa al territorio provinciale;
b) documento degli obiettivi;
c) struttura del piano.
c bis) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (90)

Lettera aggiunta dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 18.
(Descrizione fondativa).
1. La descrizione fondativa attraverso analisi conoscitive e relative sintesi di pertinente livello: (91)

Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) sviluppa ed integra il quadro descrittivo del PTR, con riferimento alle peculiarità dei diversi ambiti in cui viene articolato il territorio provinciale;
b) acquisisce gli elementi conoscitivi desumibili dai piani di bacino, nonché da ogni altro atto di programmazione e di pianificazione settoriale;
c) sviluppa indagini analitiche e tematiche volte a costituire la necessaria documentazione conoscitiva delle peculiarità del territorio provinciale a servizio delle Amministrazioni locali con particolare riferimento alle indicazioni e prescrizioni dei piani di bacino; (92)

Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) illustra il grado di stabilità ambientale e la suscettività alle trasformazioni;
Art. 19.
(Documento degli obiettivi).
1. Il documento degli obiettivi esplicita le finalità, comprensive degli obiettivi di sostenibilità ambientale, che il PTC provinciale intende perseguire in generale e relativamente ai suoi diversi contenuti.(95)

Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Esso, insieme alla descrizione fondativa, costituisce l'elemento di riferimento nella definizione della struttura esplicitandone le priorità e i livelli di interazione.
Art. 20.
1. Il PTC provinciale:
a) coordina i contenuti degli strumenti della pianificazione dei comuni nei loro effetti sovracomunali promuovendo l’integrazione degli stessi e la cooperazione tra gli enti mediante apposite intese da sottoscrivere prima dell’adozione del PTC;
b) individua, con riferimento agli ambiti di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), le parti del territorio provinciale atte a conferire organicità e unitarietà rispetto agli obiettivi di tutela e di valorizzazione dell’ambiente delineati dalla pianificazione regionale;
c) stabilisce i criteri per la disciplina delle aree poste al contorno degli stabilimenti industriali soggetti a rischio di incidente rilevante, da assumere a riferimento per la pianificazione urbanistica comunale;
d) individua, in coerenza con le indicazioni del PTR, gli ambiti territoriali, con le indicazioni per la relativa disciplina, da destinare alle attività di produzione agricola, e quelli di presidio ambientale, sulla base dei seguenti criteri:
1) per gli ambiti di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento;
2) per gli ambiti di presidio ambientale quelli caratterizzati da:
2.1 aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all'uso agricolo produttivo o ad altre funzioni;
2.2 aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale, ivi comprese quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorali diverse da quelle di effettiva produzione agricola;
2.3 aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale;
e) individua e disciplina, in conformità alle indicazioni del PTR:
1) il sistema del verde a livello provinciale;
2) il sistema delle attrezzature e degli impianti pubblici e di interesse pubblico con valenza sovracomunale, con particolare riguardo ai servizi dell’istruzione secondaria di secondo grado;
3) i sistemi di rilievo sovracomunale delle strutture industriali, direzionali, terziarie, turistico-ricettive e degli impianti tecnologici;
4) il sistema della viabilità sovracomunale e delle altre infrastrutture per la mobilità di analogo rilievo, specificandone i requisiti;
f) stabilisce i criteri per l’individuazione e la disciplina nei PUC delle aree da sottoporre ad azioni coordinate di trasformazione dell’assetto urbanistico per la realizzazione di insediamenti produttivi, commerciali, turistici, servizi territoriali ed infrastrutture con valenza sovracomunale, mediante schemi a carattere orientativo;
g) definisce le azioni di tutela e di riqualificazione degli assetti idrogeologici del territorio, recepisce ed integra ove necessario, a norma della vigente legislazione in materia, le linee di intervento per la tutela della risorsa idrica, per la salvaguardia dell'intero ciclo delle acque, fermo restando il disposto di cui all’articolo 2, comma 5, e coordina gli effetti dei piani di bacino sulla pianificazione locale.
2. Il PTC provinciale individua i bacini d'utenza entro i quali la valutazione del fabbisogno e le caratteristiche delle aree da riservare alla realizzazione di attrezzature per l'istruzione, per le aree a verde e gli impianti sportivi per le attrezzature socio-sanitarie e per quelle di interesse comune sono riferite all'intera estensione del bacino, al fine di assicurare i livelli prestazionali pertinenti all'intero sistema dei servizi. A tal fine il PTC provinciale può dettare criteri per il soddisfacimento della domanda di servizi da parte dei comuni nel rispetto della presente legge.
3. Le norme del PTC provinciale traducono nelle pertinenti disposizioni i contenuti strutturali del piano stesso, indicandone i livelli di efficacia ai sensi dell’articolo 21 ed i margini di flessibilità delle relative indicazioni.
Art. 21.
(Efficacia del Piano territoriale di coordinamento provinciale).(97)

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Le previsioni del PTC provinciale possono assumere i seguenti livelli di efficacia:
a) di indirizzo e di coordinamento per la formazione dei PUC, anche a contenuto propositivo, il cui mancato recepimento, totale o parziale, comporta l’obbligo di specificarne la motivazione;
b) di prescrizione che demandano ai comuni l’adeguamento dei rispettivi piani alle specifiche indicazioni di cui all’articolo 20, comma 1, lettere c), d), e), numeri 1 e 4, e f), e che sono corredate di apposita disciplina transitoria avente contenuti pertinenti alla scala comunale ed operante fino al loro adeguamento, avente immediata prevalenza sulle diverse previsioni dei piani comunali;
c) di prescrizione per quanto attiene alle opere pubbliche e di interesse pubblico di competenza provinciale.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera c), le previsioni comportano la prevalenza immediata sulle corrispondenti previsioni e prescrizioni dei PUC. Il PTC provinciale può dichiarare, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità, in conformità alle vigenti leggi in materia.
3. A decorrere dalla notifica della deliberazione di adozione del PTC provinciale e fino alla sua approvazione, ma comunque non oltre il termine di tre anni:
a) non possono essere approvati PUC, PUO e strumenti urbanistici in genere nelle parti in cui si pongano in contrasto con i contenuti prescrittivi del PTC provinciale indicati al comma 1, lettere b) e c);
b) è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di DIA e SCIA aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le prescrizioni del PTC provinciale richiamate alla lettera a).
Art. 22.
(Procedimento di approvazione del Piano territoriale di coordinamento provinciale).(98)

Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Le province, sulla base del PTR nonché sulla base degli atti regionali di programmazione e pianificazione in vigore, procedono alla formazione del rispettivo progetto di piano territoriale di coordinamento, comprensivo anche del rapporto preliminare di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, attivando le conferenze di pianificazione di cui all’articolo 6, anche ai fini della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Il progetto del PTC provinciale è elaborato sulla base degli esiti della fase di consultazione di cui al comma 1 e delle osservazioni, proposte o contributi ricevuti ed è comprensivo del rapporto ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il progetto è adottato dal Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere del proprio Comitato tecnico urbanistico.
3. Dell’avvenuta adozione del progetto di PTC provinciale è dato avviso nel BURL da parte della Provincia e nel sito informatico provinciale. Il progetto di PTC provinciale è trasmesso alla Regione ai fini della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni ed è reso consultabile nel sito informatico provinciale per sessanta giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione del ridetto avviso. Dell’avvenuto inserimento nel sito informatico è data inoltre comunicazione alle amministrazioni ed enti di seguito indicati per l’espressione di apposito parere od assenso da parte:
a) della Regione, che lo rende entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dei pareri dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici interessati a norma del comma 7;
b) dei comuni, degli enti Parco e degli altri enti pubblici ritenuti interessati da rendersi alla Provincia ed alla Regione entro il termine di novanta giorni dall’inserimento del progetto nel sito informatico della Provincia;
c) qualora il progetto incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile delle pubbliche amministrazioni interessate, ivi comprese le autorità portuali e le amministrazioni statali, e delle aziende autonome dello Stato o degli enti di gestione, per l’espressione del proprio assenso entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione dell’avviso nel BURL.
4. I comuni provvedono a rendere consultabile il progetto del PTC provinciale a libera visione del pubblico nella segreteria comunale per trenta giorni consecutivi in vista della presentazione di osservazioni, entro il ridetto termine, da parte di chiunque, previo avviso, da pubblicarsi nel sito informatico comunale, contenente l’indicazione della data di messa in consultazione presso la segreteria comunale, e da comunicare alla Provincia, nonché da divulgarsi, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo ritenuto idoneo.
5. I comuni, gli enti parco, la Città metropolitana e le province relativamente ai territori limitrofi esprimono il proprio parere, per i profili di rispettiva competenza, con atto deliberativo motivato. I comuni esaminano le osservazioni presentate a norma del comma 4 e nel contesto del parere da trasmettere alla Provincia ed alla Regione, nei termini indicati al comma 3, formulano proposte di accoglimento o di reiezione, anche parziale, di tali osservazioni.
6. L’assenso di cui al comma 3, lettera c), si considera acquisito anche in caso di mancata dichiarazione, nel termine ivi stabilito, che le previsioni del piano confliggono con gli interessi sottesi alla funzione dei beni pubblici sopra considerati.
7. La Regione esprime il proprio parere, comprensivo anche del parere motivato di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, con deliberazione della Giunta. Il parere regionale ha carattere vincolante con riferimento alle indicazioni prescrittive del PTR di cui all’articolo 13, comma 1, lettere b) e c). (295)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7.

8. La Provincia, entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento del parere regionale, previa verifica da parte della Regione dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia di VAS ed acquisito il parere del proprio Comitato tecnico urbanistico, approva in via definitiva, con deliberazione consiliare, il PTC provinciale, tenuto conto delle valutazioni acquisite e previo assenso delle amministrazioni pubbliche e degli enti di gestione qualora il piano da approvare incida sulla destinazione d'uso o sulla utilizzazione in atto dei beni appartenenti al relativo demanio o patrimonio indisponibile.
9. L'assenso di cui al comma 8 si considera acquisito trascorso il termine a tal fine stabilito in apposita comunicazione della Provincia e, comunque, non inferiore a trenta giorni.
10. La deliberazione di approvazione del PTC provinciale, con i relativi elaborati, è pubblicata nel sito informatico della Provincia e, per estratto, nel BURL.
11. Una copia del PTC provinciale approvato è trasmessa, in formato digitale, con i relativi allegati alla Regione ed a tutti i comuni interessati i quali provvedono a metterlo a libera e permanente visione del pubblico entro dieci giorni dal ricevimento degli atti.
12. Il piano entra in vigore dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione nel BURL.
Art. 23.
(Varianti del PTC provinciale e verifica di adeguatezza).(99)

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il PTC provinciale può essere variato, anche su proposta degli enti locali interessati, con le procedure di cui all'articolo 22, nonché nelle ipotesi previste dagli articoli 57, 58, comma 6, e 61, comma 1, con le procedure ivi rispettivamente previste.
2. Decorsi cinque anni dall'approvazione del PTC provinciale il Consiglio provinciale ne accerta l'adeguatezza, alla luce anche del PTR e degli esiti delle verifiche effettuate in attuazione del programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 166.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 151.

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 193.

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Nota soppressa. Vedi nota 194.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

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Nota soppressa. Vedi nota 215

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Nota soppressa. Vedi nota 218.

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 222.

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Nota soppressa. Vedi nota 224.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 232.

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Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 237.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi 262.

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Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 263.

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Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 264.

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 138.

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Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa vedi nota 139.

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .