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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

Art. 38.
1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene almeno l’indicazione delle aree su cui si prevedono interventi di trasformazione e la quantificazione di massima del carico urbanistico previsto.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui all’articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PUC adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PUC e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PUC mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PUC alle amministrazioni ed enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lettera a), la Regione e le amministrazioni ed enti di cui al comma 2 esprimono il proprio parere sul progetto di PUC in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistica ed edilizia.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 6, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS di cui al comma 5 e dei pareri resi ai sensi del comma 6;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
8. La deliberazione comunale di cui al comma 7 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PUC oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
9. La deliberazione di cui al comma 7 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PUC, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 7.
10. La Regione approva il PUC, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP, con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 7, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico, il termine di centoventi giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai pareri di cui al comma 6 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
11. Il PUC approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 10 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
12. Il provvedimento regionale di cui al comma 10 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 166.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 151.

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 193.

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Nota soppressa. Vedi nota 194.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

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Nota soppressa. Vedi nota 215

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Nota soppressa. Vedi nota 218.

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 222.

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Nota soppressa. Vedi nota 224.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 232.

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Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 237.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi 262.

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Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 263.

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Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 264.

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 138.

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Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa vedi nota 139.

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .