Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

Art. 32.
(Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici).
1. Il PUC individua, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale attraverso:(125)

Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) la configurazione delle infrastrutture della viabilità, nelle sue categorie funzionali di livello territoriale ed urbano, nonché dei servizi di trasporto in sede propria e del sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;
b) l'indicazione dell'organizzazione delle reti tecnologiche fondamentali;
c) la definizione delle relative previsioni negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e di completamento come contenute nell'articolo 28;(126)

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) l'indicazione, con riferimento ai distretti di trasformazione, delle quantità da destinare ai servizi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera f), e i criteri di loro localizzazione.(127)

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione e di completamento o per ciascun distretto di trasformazione la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio.(128)

Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

3. Nell'operare la ripartizione di cui al comma 2 il PUC tiene conto dei corrispondenti servizi privati esistenti o in previsione, dei quali sia disciplinata la fruizione pubblica anche in forza di atti di ammissione a titolo oneroso.
4. Il PUC può prevedere che concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, alla determinazione della quantità di aree per servizi pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove e per la parte in cui il gestore privato stipuli apposita convenzione con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio.
5. In ogni atto contrattuale che, in relazione a trasformazioni urbanistico-edilizie, abbia ad oggetto la cessione alla Pubblica Amministrazione di aree per servizi ovvero di servizi da realizzare od esistenti, può essere prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria, per almeno dieci anni, a carico del soggetto cedente ovvero di soggetti terzi da questo indicati.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 151.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 193.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 194.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 215

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 218.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 221.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 222.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 224.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 231.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 231.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 232.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 233.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 233.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 237.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 243.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 243.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi 262.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 263.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 264.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 305.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 136.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 138.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa vedi nota 139.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .