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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

Art. 58.
(Accordo di programma).
1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico, nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo (22)

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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2. L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5 (23)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso (24)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

.
4. L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.
5. L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante (25)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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6. Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:
7. Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:
a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell’Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo; (190)

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

b) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;
c) la sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente della Regione, del Sindaco della Città metropolitana, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti; (191)

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);
e) la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;
f) dell’avvenuta conclusione dell’accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l’indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell’Amministrazione promotrice. (27)

Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

8. Non può considerarsi per implicitamente acquisito il consenso di un'Amministrazione interessata che non abbia partecipato all'accordo benché regolarmente invitata.(192)

Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

10. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto privato interessato aderisce all'accordo ai soli fini dell'assunzione delle debite obbligazioni per la sua attuazione.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 267/2000 , nonché quelle contenute in altre leggi che prevedano il ricorso all'accordo di programma (29)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 166.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 151.

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 193.

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Nota soppressa. Vedi nota 194.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

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Nota soppressa. Vedi nota 215

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Nota soppressa. Vedi nota 218.

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 222.

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Nota soppressa. Vedi nota 224.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 232.

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Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 237.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi 262.

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Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 263.

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Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 264.

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 138.

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Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa vedi nota 139.

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .