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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

Art. 34.
1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:
a) aree ed edifici per l’istruzione:
1) asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, anche a servizio di più comuni;
2) istruzione superiore dell’obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;
3) strutture sportive da riservare all’utilizzo dei complessi per l’istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;
b) aree ed attrezzature di interesse comune:
1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;
2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;
3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a “km0”;
4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;
5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;
6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;
7) cimiteri e relativi servizi;
8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più comuni;
c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva:
1) passeggiate ed aree pedonali per l’aggregazione sociale e manifestazioni;
2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche;
3) aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere;
4) impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;
5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d’acqua dotate di apposita regolamentazione;
d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
1) piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio;
2) parcheggi pubblici di quartiere;
3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;
4) aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.
2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale:
a) aree ed edifici per l’istruzione:
1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più comuni;
2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di più comuni;
3) strutture pubbliche per la ricerca e l’innovazione tecnologica;
b) aree ed edifici di interesse comune:
1) assistenza sanitaria ospedaliera;
2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;
3) centri fieristici ed espositivi;
4) rifugi escursionistici;
5) accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;
6) impianti per lo smaltimento di rifiuti;
c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco:
1) grandi impianti sportivi;
2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati;
d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
1) impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;
2) mercati annonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali;
3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 metri quadrati per unità di carico urbanistico come definito all’articolo 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla metà nei comuni montani, da individuarsi nel medesimo regolamento. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unità di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresì stabiliti: (265)

Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al comma 1;
b) l’indicazione dei criteri localizzativi;
c) gli incrementi della dotazione minima e le modalità per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione;
d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;
e) l’eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2.
5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.
6. Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell’Sito esternoarticolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresì, definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell’allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.

Note del Redattore:

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Nota soppressa. Vedi nota 166.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 151.

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 193.

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Nota soppressa. Vedi nota 194.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

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Nota soppressa. Vedi nota 215

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Nota soppressa. Vedi nota 218.

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 222.

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Nota soppressa. Vedi nota 224.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 232.

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Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 237.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi 262.

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Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 263.

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Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 264.

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Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 138.

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Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa vedi nota 139.

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .