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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 settembre 1997, n. 36

Legge urbanistica regionale.(1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

Bollettino Ufficiale n. 16 del 17 settembre 1997

3 bis.
CAPO I
STRUTTURA E CONTENUTI DEL PIANO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE, DEL PIANO URBANISTICO LOCALE E DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE(323)

Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Art. 23 bis.
1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l’analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).
2. Il PSI è composto dai seguenti atti:
a) il documento di preparazione del Piano;
b) il progetto di PSI;
c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il documento di preparazione del Piano contiene:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:
1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;
2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;
3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI;
4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica;
c) il quadro dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell’incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano;
d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.
4. Il progetto del PSI prevede:
a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del Comune del PUL;
d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI;
e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all’istruzione, all’edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:
1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;
2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL.
5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.
Art. 23 ter.
1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell’uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati:
a) il Documento degli Obiettivi di cui all’articolo 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all’articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;
b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all’articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;
c) il rapporto preliminare ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.
Art. 23 quater.
(Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia) (326)

Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l’indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l’indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all’articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune, dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 dellal.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all’applicazione da parte del Comune dell’articolo 23 bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.
6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità- partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.
9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L’approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l’incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all’articolo 23 bis, comma 4, lettera c). L’aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all’articolo 42.
15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi cinque anni dall’approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni. (332)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.
Art. 23 quinquies.
(Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti) (327)

Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

1. Il Comune, entro un anno dall’approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell’assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, e dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell’approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all’articolo 23 ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. Il PUL, a seguito dell’avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all’accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
5. Il PUL approvato:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l’obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull’intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:
a) per l’esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell’avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di Carico Urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato nel sito del Comune.
10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l’incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l’individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L’aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.
11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
Art. 24.
(Elementi costitutivi del Piano urbanistico comunale).
1. Il PUC è elaborato nel rispetto dei principi generali sanciti dagli articoli 2 e 5 ed è composto dai seguenti atti:
a) descrizione fondativa;
b) documento degli obiettivi;
c) struttura del piano costituita dagli elaborati essenziali di cui all’articolo 27; (263)

Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

d) rapporto preliminare e rapporto ambientale ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione volta a dimostrare le modalità di superamento delle criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (101)

Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

1 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del PUC e del PUC semplificato, nonché del PSI e del PUL. (102)

Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Art. 25.
1. La descrizione fondativa del PUC analizza le peculiarità, gli squilibri e le potenzialità presenti sul territorio e ne fornisce una lettura oggettiva onde individuare, alla luce delle linee programmatiche espresse dalla Amministrazione, gli obiettivi ed i contenuti del piano.
2. La descrizione fondativa è costituita dalle opportune analisi conoscitive e relative sintesi, anche al fine della redazione del rapporto preliminare e ambientale di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, riferite:
a) ai caratteri fisici e paesistici dei siti, intendendosi per tali quelli naturali e storico-antropici nei loro aspetti geologici e geomorfologici, vegetazionali ed insediativi, nonché ai principali fattori che costituiscono gli ecosistemi ambientali locali e che ne determinano la vulnerabilità ed il limite di riproducibilità, assumendo a tal fine a riferimento le risultanze dei piani di bacino e sviluppando le indagini geologiche, idrogeologiche e idrauliche di maggior dettaglio che risultino necessarie in relazione alle condizioni del territorio ed alle previsioni del PUC;
b) ai processi storici di formazione delle organizzazioni territoriali ed insediative in atto, nonché ai prevalenti caratteri di identità, storici ed attuali, dei luoghi;
c) ai processi socio-economici in atto e alle reti di relazione di livello locale e di scala territoriale più vasta anche nella loro correlazione con gli atti di programmazione, evidenziandone le dinamiche evolutive e le potenzialità innovative;
d) alle prestazioni dei vari tipi di insediamento, delle reti di urbanizzazione, dei servizi e al complessivo rispettivo grado di equilibrio ecologico-territoriale riferito anche al territorio non insediato;
e) al quadro di riferimento pianificatorio e dei vincoli territoriali, comprensivo dell’illustrazione e del bilancio dello stato di attuazione dello strumento urbanistico generale vigente.
3. La descrizione fondativa deve evidenziare in ogni caso:
a) il grado di suscettività al dissesto del territorio con riferimento ai profili geologici, geomorfologici, idrogeologici e la pericolosità, sotto il profilo idraulico, nei termini di cui al comma 2;
b) il grado di vulnerabilità del territorio, con riferimento alle risorse idriche ed ai profili paesistici, ambientali, storico-archeologici, climatici, naturalistici, agroforestali ed infrastrutturali, nonché i vincoli operanti sul territorio;
c) le esigenze di natura economico-sociale in relazione alle preminenti vocazioni del territorio e le conseguenti prospettive di recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e di eventuale trasformazione;
d) la congruenza fra le condizioni territoriali esistenti e le previsioni di assetto ipotizzate e la compatibilità con le indicazioni contenute nei piani territoriali di livello sovracomunale;
e) gli elementi rilevanti da considerare nelle diverse parti del territorio per la definizione della disciplina urbanistico-edilizia anche sotto il profilo paesaggistico e per l’individuazione degli edifici di valore architettonico e di quelli meritevoli di riqualificazione.
4. I comuni possono avvalersi delle analisi conoscitive e delle relative sintesi contenute nella descrizione fondativa del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale.
Art. 26.
(Documento degli obiettivi).
1. Il documento degli obiettivi di piano definisce in modo esplicito gli obiettivi che il piano intende assumere, comprensivi degli obiettivi di sostenibilità ambientale, in relazione alle diverse componenti dell'assetto territoriale in coerenza con la descrizione fondativa, previa verifica dei rapporti di compatibilità, nonché con le indicazioni contenute negli atti di pianificazione e programmazione di livello regionale, metropolitano e provinciale.(104)

Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Il documento degli obiettivi di piano costituisce elemento fondamentale di riferimento e coerenza nella definizione complessiva del PUC, delle priorità e delle modalità del suo sviluppo operativo, ai sensi della presente legge.
Art. 27.
1. La struttura del PUC è costituita dai seguenti atti ed elaborati cartografici essenziali in scala da 1:10.000 a 1:5.000:
a) gli ambiti di conservazione;
b) gli ambiti di riqualificazione e di completamento, con gli eventuali schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui il PUC definisca la disciplina specifica relativa alla distanza tra le costruzioni e le relative altezze da osservarsi per l’attuazione delle relative previsioni;
c) gli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione planivolumetrica nei casi in cui l’attuazione delle previsioni possa avvenire senza il ricorso al PUO;
d) gli ambiti di conservazione e di riqualificazione riservati alla produzione agricola e quelli destinati al presidio ambientale;
e) i territori prativi, boschivi e naturali di cui all’articolo 37;
f) il sistema complessivo delle infrastrutture e dei servizi pubblici e d’uso pubblico esistenti e di progetto;
g) la normativa generale del Piano e degli ambiti, comprensiva delle regole per la qualità progettuale degli interventi, delle regole di flessibilità, della disciplina del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici e della disciplina geologica in unico fascicolo e la normativa specifica degli eventuali distretti di trasformazione con i relativi schemi di organizzazione urbanistica in un apposito fascicolo. (298)

Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

2. Costituiscono documentazione tecnica obbligatoria a corredo del PUC i seguenti elaborati:
a) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto al sistema dei vincoli paesaggistici e degli elementi della Rete ecologica ligure presenti sul territorio comunale;
b) la cartografia in scala 1:10.000 di sovrapposizione degli ambiti, degli eventuali distretti di trasformazione, del territorio prativo, boschivo e naturale, nonché del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici rispetto:
- al vigente PTCP e, successivamente alla loro approvazione, agli strumenti della pianificazione territoriale regionale di cui all’articolo 3;
- alla vigente pianificazione di bacino che interessa il territorio comunale;
c) la cartografia che indica le eventuali proposte di modifica del PTCP connesse alla struttura del piano, nonché le eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale;
d) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della disciplina di cui agli articoli 29 bis, 29 ter, 29 quater e 29 quinquies;
e) la relazione che illustri le modalità di recepimento nel Piano della legislazione regionale di settore e di quella a carattere speciale;
f) la determinazione del carico urbanistico previsto dal Piano in applicazione degli articoli 33 e 34, nonché del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazione nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’articolo 34, commi 3, 4 e 6, della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni; (311)

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

g) la tabella con la specificazione della corrispondenza tra gli elementi della struttura del piano e le tipologie degli ambiti e dei distretti di cui all’articolo 4, comma 1, del regolamento regionale 2/2017 riferite alle zone territoriali omogenee di cui all’articolo 2 del Sito esternodecreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’Sito esternoart. 17 della L. 6 agosto 1967, n. 765 ). (312)

Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Art. 28.
(Ambiti di conservazione, ambiti di riqualificazione e ambiti di completamento). (106)

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Costituiscono ambiti di conservazione le parti di territorio, edificate e non edificate, che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-morfologico e funzionale definito e, quindi, non suscettibili di modificazioni quantitative o qualitative sostanziali del carico urbanistico.
2. Costituiscono ambiti di riqualificazione le parti di territorio edificate che il PUC descrive e individua come caratterizzate da un assetto fisico-idrogeologico ed urbanistico inadeguato e, quindi, suscettibili di interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di nuova costruzione che siano finalizzati alla riqualificazione urbanistica ed ambientale e alla messa in sicurezza idraulica ed idrogeologica.
3. Costituiscono ambiti di completamento le parti di territorio in situazione di sicurezza idraulica ed idrogeologica caratterizzate da un tessuto edificato che il PUC descrive ed individua come suscettibile di integrazioni mediante interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione che siano coerenti con i valori paesaggistici dei luoghi e con le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificato.
4. Il PUC definisce:
a) il perimetro degli ambiti e gli elementi che li compongono;
b) la disciplina urbanistico-edilizia degli interventi ammessi, anche in applicazione delle misure di cui agli articoli da 29 bis a 29 quinquies, e le regole per la qualità progettuale degli interventi e la disciplina geologica; (299)

Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

c) la quota di fabbisogno abitativo di residenza primaria da soddisfare e la quota di superficie eventualmente da riservare alla realizzazione di ERS ovvero di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espressa in percentuale alla superficie edificabile;
d) la localizzazione e la tipologia dei servizi e delle infrastrutture pubblici e di uso pubblico, previa valutazione delle dotazioni esistenti, da individuarsi in modo coerente con la pianificazione metropolitana e provinciale, anche per quanto riguarda il bilancio delle dotazioni disponibili;
e) le aree e i casi in cui l'intervento è assoggettato ad obbligo di titolo edilizio convenzionato secondo i criteri indicati all'articolo 49.
Art. 29.
(Distretti di trasformazione).
1. Costituiscono distretti di trasformazione le parti di territorio comunale, anche tra loro non contigue, purché funzionalmente connesse, per le quali il PUC prevede una trasformazione urbanistica che comporta un sistema complesso di interventi destinati ad innovare in modo sostanziale l'assetto fisico e funzionale del distretto.(107)

Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. I distretti di trasformazione sono caratterizzati dall'esigenza di progettazione urbanistica unitaria e da una coordinata messa in opera delle trasformazioni e si attuano di norma mediante uno o più PUO.
3. Il PUC definisce, in coerenza con le indicazioni della pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e con indicazione degli sviluppi operativi conseguibili:(108)

Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) il perimetro del distretto;
b) la configurazione di massima della trasformazione in termini di funzioni ammesse, di dotazione infrastratturale e di servizi, nonché di prestazioni ambientali con particolare riferimento ai parametri di adattamento ai cambiamenti climatici; (109)

Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

c) la disciplina urbanistico-edilizia, geologica e vegetazionale, nonché le regole per la qualità progettuale degli interventi; (110)

Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

d) la densità territoriale minima e massima dell'intero distretto, espressa come rapporto della superficie agibile sulla superficie territoriale calcolata senza tenere conto delle aree asservite ad opere pubbliche esistenti, da utilizzare mediante la concentrazione nelle aree edificabili individuate dal PUC o dai PUO, con conseguente attribuzione alle singole aree comprese nella superficie territoriale del distretto della pertinente quota di potenzialità edificatoria;(111)

Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

e) altri parametri urbanistici che risultino essenziali per la determinazione ed il controllo del carico urbanistico e dei suoi effetti ambientali;
f) le quantità di superficie di suolo o lorda di solaio da destinare a servizi pubblici e di uso pubblico ed a infrastrutture pubbliche che vengono espresse in percentuale sulla superficie territoriale o sulla superficie di solaio edificata od edificabile: tali quantità sono commisurate al carico urbanistico del distretto ed ai suoi effetti ambientali, nonché al soddisfacimento di fabbisogni pregressi del territorio comunale, in coerenza con la configurazione complessiva del sistema delle infrastrutture e dei servizi individuato dal PUC;
f bis) le eventuali quote di superficie da riservare alla realizzazione di interventi di ERP, vincolata senza limite di tempo come disciplinata dalla legislazione vigente, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria (9)

Lettera aggiunta dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 e così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

;
f ter) le eventuali ulteriori quote riservate alle altre tipologie di ERS ovvero all'edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati, espresse in percentuale della potenzialità edificatoria (10)

Lettera aggiunta dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 .

;
Art. 29bis.
1. Il PUC può prevedere per la sua attuazione forme di perequazione urbanistica al fine di assicurare l’equa ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri derivanti dalla pianificazione tra i proprietari degli immobili interessati dalle previsioni relative a distretti di trasformazione o ad ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, stabilendone i criteri e le modalità operative, in coerenza con le indicazioni degli atti di pianificazione territoriale di livello sovracomunale.
2. Per l’attuazione delle previsioni edificatorie derivanti dall’applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa ai distretti od agli ambiti di riqualificazione, con esclusione di quelli di presidio ambientale, il PUC può individuare, anche mediante appositi schemi di organizzazione urbanistica, gli edifici esistenti da conservare e quelli da demolire, le aree ove concentrare la nuova edificazione e gli immobili da cedersi gratuitamente al Comune o da vincolare all’uso pubblico per la realizzazione di servizi e di infrastrutture, anche al fine della gestione dei crediti edilizi di cui all’articolo 29 ter e dell’applicazione delle norme di compensazione di cui all’articolo 29 quater.
La perequazione urbanistica può essere applicata anche tra due o più comuni ove gli stessi procedano alla formazione di un PUC intercomunale esteso ai relativi territori, previo apposito atto di intesa.
Art. 29ter.
(Riqualificazione edilizia o urbanistica e credito edilizio). (116)

Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il PUC può individuare negli ambiti e nei distretti di trasformazione gli edifici o complessi di edifici esistenti suscettibili di riqualificazione edilizia o urbanistica caratterizzati da:
a) condizioni di rischio idraulico o di dissesto idrogeologico;
b) condizioni di incompatibilità per contrasto con la destinazione d’uso dell’ambito o del distretto di trasformazione o per la tipologia edilizia;
c) situazioni di degrado strutturale, funzionale od igienico-sanitario che richiedono un insieme sistematico di opere od interventi;
d) situazioni di interferenza con la previsione di realizzazione di servizi pubblici o di infrastrutture pubbliche.
2. Ove gli interventi di cui al comma 1 prevedano la demolizione totale o parziale dei fabbricati, il PUC stabilisce i parametri per l’utilizzazione del corrispondente credito edilizio in funzione della destinazione d’uso degli edifici da demolire ed individua gli ambiti e i distretti nei quali tale credito può essere trasferito, anche con tempistiche di utilizzo differite, fissando le relative percentuali di utilizzo per l’attuazione degli interventi previsti nei distretti e negli ambiti secondo la rispettiva disciplina.
3. Per credito edilizio si intende la quantità di superficie agibile della costruzione esistente oggetto di demolizione eventualmente ridotta in relazione alla destinazione d’uso degli edifici da demolire in base ai coefficienti previsti dal PUC in funzione degli obiettivi di riqualificazione urbanistica perseguiti. Non possono dar luogo al riconoscimento del credito edilizio gli edifici realizzati in assenza od in difformità dai prescritti titoli abilitativi edilizi e paesaggistici, se non previa loro regolarizzazione.
4. I crediti edilizi sono negoziabili e trasferibili tra i soggetti interessati, previa trascrizione ai sensi dell’articolo 2643 del Sito esternocodice civile , e sono annotati in apposito registro tenuto dal Comune, consultabile da parte di chiunque con le stesse modalità di consultazione del PUC, nel quale sono riportati:
a) il soggetto titolare del credito edilizio e gli estremi del titolo edilizio con il quale è stato assentito l’intervento di demolizione e riconosciuto il corrispondente credito edilizio derivante dall’applicazione delle regole fissate dal PUC ai sensi del comma 3;
b) i soggetti divenuti titolari del credito edilizio a seguito di successivi atti di trasferimento e gli estremi dei relativi atti oggetto di trascrizione;
c) gli estremi del titolo edilizio con il quale il credito edilizio è stato utilizzato in tutto o in parte, con indicazione della data di sua estinzione o della eventuale quantità residua utilizzabile.
Articolo 29quater.
1. In presenza di vincoli preordinati all’esproprio il PUC può stabilire, in luogo della corresponsione dell’indennità di esproprio in denaro ed a fronte della cessione volontaria e gratuita del bene, l’attribuzione di diritti edificatori espressi in superficie agibile utilizzabili in ambiti o distretti di trasformazione, previa stipula di apposita convenzione tra il Comune ed il soggetto interessato soggetta alle formalità stabilite all’articolo 49, comma 4, per i titoli convenzionati, ferma restando la successiva annotazione del credito edilizio nel registro di cui all’articolo 29 ter, comma 4.
2. La compensazione di cui al comma 1 può, altresì, essere utilizzata come modalità di indennizzo nel caso di reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio.
3. Al fine di acquisire immobili funzionali all’attuazione delle previsioni di realizzazione di servizi pubblici ed infrastrutture pubbliche, il Comune può procedere alla permuta con beni immobili di proprietà pubblica di valore tale da indennizzare gli immobili oggetto di dichiarazione di pubblica utilità.
Art. 29quinquies.
(Misure di incentivazione della riqualificazione urbana).(118)

Articolo inserito dall'art. 34 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. In attuazione dell’Sito esternoarticolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa dell’emanazione del regolamento regionale di cui all’articolo 34, comma 3, il PUC, per promuovere la riqualificazione del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente nelle aree urbane mediante interventi di sostituzione edilizia, di ristrutturazione urbanistica e di ampliamento di edifici concretanti nuova costruzione, può prevedere:
a) premialità costituite da quote percentuali di incremento del volume geometrico di edifici o complessi di edifici, utilizzabili senza applicazione dell’indice di utilizzazione insediativa previsto dal PUC, ma con osservanza degli altri parametri urbanistici, da individuare e quantificare nel rispetto dei caratteri storico-culturali e paesaggistici degli immobili, che siano oggetto di interventi di riqualificazione edilizia, urbanistica ed ambientale. Tali premialità sono stabilite dal PUC in misura percentuale rispetto al volume geometrico degli edifici o del complesso di edifici esistenti oggetto di riqualificazione. (236)

Lettera così modificata dall'art. 86 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

b) distanze tra fabbricati inferiori alla distanza minima di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti che siano idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico.
Art. 30.
1. Le norme degli ambiti definiscono gli esiti fisici, paesistici, tipologici, funzionali e prestazionali da conseguire nei singoli ambiti, in relazione agli specifici caratteri ed alla identità dei luoghi, nonché al ruolo attribuito a ciascuno di tali ambiti.
2. Le norme specificano:
a) i tipi di intervento edilizio ed urbanistico in funzione dell’entità delle modificazioni consentite e con indicazione dei relativi parametri urbanistico-edilizi e delle rispettive modalità progettuali ed esecutive anche di carattere geologico e geotecnico;
b) le destinazioni d'uso principali e complementari articolate e quantificate per categorie funzionali, nonché i limiti della loro eventuale modificabilità anche senza opere edilizie;
c) la disciplina urbanistico-edilizia con cui il Comune può agevolare il recupero di alloggi o edifici da destinare a ERS;
d) le regole per la qualità progettuale degli interventi.(310)

Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

Art. 31.
1. Le norme dei distretti di trasformazione definiscono, nelle opportune forme grafiche e normative, anche di tipo parametrico, prestazionale e gestionale, condizioni e requisiti generali di attuazione del PUC. 121)

Comma sostituito dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

3. Le norme dei distretti di trasformazione contengono i criteri per:(123)

Comma così modificato dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) valutare la compatibilità e congruenza delle trasformazioni proposte dal PUO rispetto agli obiettivi, alla struttura ed alle priorità generali dello sviluppo operativo del piano;
b) valutare, nel caso di distretti per i quali eventualmente il PUC preveda sviluppi operativi alternativi, le conseguenze sugli altri distretti e ridefinire gli assetti ivi previsti, nell'ambito di quelli consentiti dal PUC stesso;
c) controllare la qualità degli esiti complessivi delle trasformazioni previste anche in relazione alle restanti parti del territorio comunale;
d) definire le modalità gestionali e finanziarie delle operazioni di trasformazione e la ripartizione degli oneri relativi alla dotazione e alla organizzazione di servizi pubblici e di uso pubblico;
d bis) l'entità dell'eventuale monetizzazione del valore corrispondente alle quote di ERP con correlativa individuazione delle aree in cui il Comune deve procedere alla realizzazione di tali quote allorché tutta o una parte della quota di edificabilità da edificare a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis) non possa venir realizzata (13)

Lettera aggiunta dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 .

.
3 bis. Le somme da versare a titolo di monetizzazione ai sensi del comma 3, lettera d bis) sono corrisposte al Comune e sono strettamente vincolate a essere utilizzate in interventi di sostegno e sviluppo dell'ERP nelle aree a tal fine individuate (14)

Comma aggiunto dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 .

.
3 ter. Le norme dei distretti di trasformazione determinano le modalità affinché il Comune possa eventualmente riconoscere compensazioni ulteriori ai soggetti che si impegnano a cedere all'ARTE territorialmente competente o a soggetto pubblico alloggi di ERS oltre alla quota obbligatoria individuata a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera f bis). I rapporti tra l'interessato, il Comune e il soggetto pubblico gestore sono regolati con convenzione (15)

Comma aggiunto dall' art. 27 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 38 e così modificato dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

.
Art. 32.
(Sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici).
1. Il PUC individua, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i criteri di fruibilità e di accessibilità, il sistema principale delle infrastrutture e delle opere costituenti urbanizzazione pubblica o di uso pubblico a livello di quartiere, a livello urbano e, ove necessario, a livello territoriale attraverso:(125)

Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) la configurazione delle infrastrutture della viabilità, nelle sue categorie funzionali di livello territoriale ed urbano, nonché dei servizi di trasporto in sede propria e del sistema dei parcheggi di scambio e di interconnessione;
b) l'indicazione dell'organizzazione delle reti tecnologiche fondamentali;
c) la definizione delle relative previsioni negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e di completamento come contenute nell'articolo 28;(126)

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) l'indicazione, con riferimento ai distretti di trasformazione, delle quantità da destinare ai servizi ai sensi dell'articolo 29, comma 3, lettera f), e i criteri di loro localizzazione.(127)

Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Ferma restando l'esigenza che sia rispettata, per ciascun ambito di conservazione e di riqualificazione e di completamento o per ciascun distretto di trasformazione la quantità minima complessiva di spazi pubblici o riservati alle attività collettive di livello comunale, a verde pubblico o a parcheggi come determinata dalle pertinenti disposizioni di legge o di regolamento, spetta al PUC, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, definire le quantità complessivamente necessarie e la loro articolazione di massima per i singoli tipi di servizio.(128)

Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

3. Nell'operare la ripartizione di cui al comma 2 il PUC tiene conto dei corrispondenti servizi privati esistenti o in previsione, dei quali sia disciplinata la fruizione pubblica anche in forza di atti di ammissione a titolo oneroso.
4. Il PUC può prevedere che concorrano, in misura non superiore al 50 per cento, alla determinazione della quantità di aree per servizi pubblici di cui al comma 2 anche i servizi in proprietà e in gestione privata che siano aperti al pubblico ove e per la parte in cui il gestore privato stipuli apposita convenzione con l'Ente pubblico gestore del corrispondente servizio pubblico avuto particolare riguardo alla determinazione delle tariffe di ammissione al godimento del servizio.
5. In ogni atto contrattuale che, in relazione a trasformazioni urbanistico-edilizie, abbia ad oggetto la cessione alla Pubblica Amministrazione di aree per servizi ovvero di servizi da realizzare od esistenti, può essere prevista la manutenzione ordinaria e straordinaria, per almeno dieci anni, a carico del soggetto cedente ovvero di soggetti terzi da questo indicati.
Art. 33.
1. Il carico urbanistico che determina il fabbisogno di servizi ed infrastrutture è definito dal PUC sulla base di approfondite e adeguate analisi ed è formato dalla sommatoria della capacità insediativa residenziale esistente e prevista dal piano, della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera esistenti e previste dal piano, degli addetti e degli utenti mediamente presenti nelle tipologie di servizi di cui all’articolo 34, comma 1, degli addetti delle aziende agricole e delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche, terziarie e commerciali esistenti e previste dal piano, degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, nonché degli abitanti equivalenti ai fini del soddisfacimento del fabbisogno idrico e della dotazione depurativa e della capacità di smaltimento dei rifiuti. Il carico urbanistico relativo ai servizi di valenza sovracomunale e per grandi attrezzature di interesse generale esistenti e previsti dal piano è determinato sulla base degli addetti e degli utenti mediamente presenti secondo i criteri stabiliti dal regolamento regionale di cui all’articolo 34.
2. Il PUC, al fine della determinazione del sistema delle infrastrutture e dei servizi pubblici di cui all’articolo 32, provvede alla definizione analitica del carico urbanistico come indicato al comma 1, in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale e secondo i seguenti criteri di riferimento:
a) per la determinazione della capacità insediativa residenziale, in funzione:
1) del numero dei vani delle abitazioni primarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
2) del numero dei vani delle abitazioni secondarie esistenti e del relativo coefficiente di occupazione;
3) della superficie agibile delle abitazioni previste dal piano, assumendo, salvo diversa dimostrazione in funzione delle tipologie residenziali previste dal piano, il parametro di 25 metri quadrati per abitante;
b) per la determinazione della capacità delle strutture per l’ospitalità e ricettività alberghiera ed extra alberghiera, in funzione dei posti letto calcolati in base alla legislazione di settore;
c) per la determinazione degli addetti delle attività artigianali, industriali, di servizi, turistiche e commerciali esistenti e previste dal piano, in funzione della superficie agibile delle strutture esistenti e di quelle previste dal PUC, nonché della superficie delle aree esterne esistenti e previste dal PUC e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento produttivo;
d) nell'ambito della destinazione a produzione agricola, in relazione alla superficie coperta dei fabbricati esistenti destinati alla produzione e della superficie agibile dei fabbricati utilizzati per le diverse funzioni produttive previste dal piano e secondo le densità di addetti stabiliti dal piano in funzione delle relative tipologie di insediamento, salvo quanto stabilito alla lettera a) per i fabbricati ad uso abitativo;
e) per la determinazione degli utenti degli insediamenti direzionali e terziari e delle strutture per la grande distribuzione commerciale, esistenti e previsti dal piano, in funzione della superficie agibile per gli insediamenti direzionali e terziari e della superficie netta di vendita per le strutture della grande distribuzione commerciale, secondo le densità stabilite dal piano in funzione della tipologia degli insediamenti e delle tipologie merceologiche.
3. Il complesso dei fabbisogni, qualitativi e quantitativi, di opere infrastrutturali, tecnologiche e di servizi pubblici o di uso pubblico è dimensionato in coerenza con la pianificazione territoriale regionale, metropolitana e provinciale, e sulla base di eventuali intese di livello sovracomunale, sulla base del carico urbanistico come sopra definito e secondo le indicazioni del regolamento regionale di cui all’articolo 34.
Art. 34.
1. Sono dotazioni obbligatorie da prevedere nel PUC per assicurare adeguati standard funzionali agli insediamenti esistenti ed agli insediamenti di nuova previsione, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature:
a) aree ed edifici per l’istruzione:
1) asili nido, scuole materne, scuole dell’obbligo, anche a servizio di più comuni;
2) istruzione superiore dell’obbligo, in presenza dei relativi fabbisogni;
3) strutture sportive da riservare all’utilizzo dei complessi per l’istruzione, ove non già presenti negli stessi complessi, anche a servizio di più comuni;
b) aree ed attrezzature di interesse comune:
1) edifici per le funzioni amministrative, sanitarie di base, culturali, religiose, in funzione dei relativi fabbisogni;
2) edilizia residenziale pubblica, in funzione dei relativi fabbisogni;
3) mercati comunali di quartiere e/o mercati a “km0”;
4) residenze socio-assistenziali e protette, in funzione dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;
5) spazi pubblici dotati di wi-fi con libero accesso;
6) impianti per la raccolta differenziata ed il trattamento dei rifiuti, anche a servizio di più comuni;
7) cimiteri e relativi servizi;
8) impianti di protezione civile per le situazioni di soccorso ed emergenza, anche a servizio di più comuni;
c) aree per fruizione ludica, ricreativa e sportiva:
1) passeggiate ed aree pedonali per l’aggregazione sociale e manifestazioni;
2) aree di tutela del verde urbano e reti ecologiche;
3) aree sistemate a giardino o a parco attrezzato locale o di quartiere;
4) impianti sportivi locali o di quartiere, in funzione dei relativi fabbisogni;
5) spiagge libere e libere attrezzate nei comuni costieri ed aree riservate alla balneazione lungo corsi o specchi d’acqua dotate di apposita regolamentazione;
d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
1) piste ciclabili compatibilmente con la morfologia del territorio;
2) parcheggi pubblici di quartiere;
3) parcheggi a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali;
4) aree pubbliche riservate alla distribuzione delle merci a servizio degli ambiti storici ed urbani pedonali.
2. Sono dotazioni aggiuntive che il PUC prevede, con riferimento alle indicazioni della pianificazione territoriale di livello sovracomunale, alle dotazioni di servizi ed infrastrutture per il trasporto pubblico ed in funzione delle proprie previsioni di assetto urbanistico, le seguenti tipologie di servizi ed attrezzature di interesse generale:
a) aree ed edifici per l’istruzione:
1) istruzione universitaria e relativi servizi residenziali e funzionali, anche a servizio di più comuni;
2) centri per la formazione professionale, anche a servizio di più comuni;
3) strutture pubbliche per la ricerca e l’innovazione tecnologica;
b) aree ed edifici di interesse comune:
1) assistenza sanitaria ospedaliera;
2) grandi impianti per lo spettacolo e ricreativi;
3) centri fieristici ed espositivi;
4) rifugi escursionistici;
5) accoglienza per senza dimora e comunità nomadi;
6) impianti per lo smaltimento di rifiuti;
c) impianti per lo sport ed aree naturali attrezzate a parco:
1) grandi impianti sportivi;
2) parchi pubblici urbani e territoriali naturali ed attrezzati;
d) infrastrutture per la mobilità ed i parcheggi:
1) impianti per la mobilità urbana in sede propria, in presenza dei relativi fabbisogni ed anche a servizio di più comuni;
2) mercati annonari comunali a servizio di vasti ambiti territoriali;
3) parcheggi pubblici di interscambio, nei comuni ove sono presenti differenti sistemi di trasporto pubblico.
3. La Giunta regionale, entro il 30 aprile 2016, emana apposito regolamento che, in riferimento alle diverse situazioni insediative esistenti ed ai nuovi insediamenti previsti dai piani territoriali e dai piani urbanistici, definisce le dotazioni territoriali e funzionali per spazi pubblici o vincolati all’uso pubblico di interesse generale e locale, destinati ad attività e servizi collettivi, ad infrastrutture ed attrezzature, al verde ed ai parcheggi, necessari per assicurare le condizioni per la qualità urbanistica degli insediamenti e la loro sostenibilità ambientale.
4. Con il regolamento di cui al comma 3 sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 1, tenuto conto delle differenti specificità del territorio ligure, delle indicazioni dei piani territoriali di livello sovracomunale e, comunque, in misura complessivamente non inferiore alla dotazione minima di 18 metri quadrati per unità di carico urbanistico come definito all’articolo 33, da riferire alle ridette tipologie di servizi, riducibile fino alla metà nei comuni montani, da individuarsi nel medesimo regolamento. Con lo stesso regolamento sono fissati i parametri per il dimensionamento delle tipologie di servizi di cui al comma 2. Negli ambiti di conservazione e negli ambiti di riqualificazione individuati dal PUC le superfici degli immobili destinati o da destinare a servizi sono computate in misura doppia rispetto a quella effettiva al fine del rispetto della dotazione minima per unità di carico urbanistico. Con il suddetto regolamento sono altresì stabiliti: (265)

Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

a) la ripartizione percentuale tra le diverse tipologie di servizi di cui al comma 1;
b) l’indicazione dei criteri localizzativi;
c) gli incrementi della dotazione minima e le modalità per la localizzazione e la realizzazione dei servizi in caso di previsione di nuovi insediamenti residenziali nei comuni costieri e per nuovi insediamenti commerciali per la grande distribuzione;
d) gli incentivi per la realizzazione delle tipologie di servizi a basso impatto ambientale;
e) l’eventuale aggiornamento delle tipologie di servizi di cui ai commi 1 e 2.
5. Il dimensionamento delle tipologie di servizi aggiuntivi di cui al comma 2 è stabilito dal PUC in relazione agli specifici fabbisogni ed alle relative previsioni insediative, sulla base dei criteri indicati nel regolamento di cui al comma 3.
6. Con il regolamento di cui al comma 3, in attuazione delle disposizioni dell’Sito esternoarticolo 2 bis del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, sono, altresì, definiti criteri e parametri di riferimento per la fissazione nel PUC di limiti di densità edilizia e di misure di premialità, di altezza degli edifici, di distanza tra le costruzioni, nel rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico, nonché di distanza minima e massima dalle strade nel rispetto della vigente normativa statale. Tali criteri e parametri sono individuati in modo da assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico, tenuto conto delle diverse specificità del territorio ligure ed in particolare dell’allineamento degli edifici esistenti, in relazione alla tipologia sia dei nuovi insediamenti, sia degli interventi preordinati al recupero edilizio ed alla riqualificazione urbana.
7. Fino all’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dei lavori pubblici 1444/1968.
Art. 35.
1. Il PUC, con riferimento alle indicazioni contenute nel PTR, nel PTGcm e nel PTC provinciale, stabilisce la disciplina urbanistico-edilizia e paesistica dei territori di produzione agricola relativa anche alle caratteristiche tipologiche, formali e strutturali delle costruzioni, delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ivi ammessi. In attesa della formazione del PTR, del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quali territori di produzione agricola quelli caratterizzati da colture specializzate, anche in serra, da colture a carattere estensivo ed intensivo nonché per attività di allevamento.
2. Le aree di effettiva produzione agricola sono di norma classificate dal PUC come ambiti di conservazione o ambiti di riqualificazione.
3. Nelle aree indicate dal comma 1 il rilascio dei titoli edilizi per costruzioni destinate ad uso residenziale, in conformità a piani o programmi aziendali disciplinati dal PTGcm o dal PTC provinciale, è subordinato alla stipula con il Comune ed alla trascrizione nei registri immobiliari di una convenzione che preveda a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa:
a) l'esercizio effettivo dell'attività agricola;
b) la conservazione della destinazione residenziale-agricola dell’edificio;
c) le prestazioni finalizzate al presidio e alla tutela del territorio secondo quanto previsto all’articolo 36, comma 3;
d) le relative modalità e le garanzie per il puntuale adempimento degli obblighi assunti.
4. Nel caso di comprovata necessità di dismettere l’effettivo esercizio dell’attività agricola, il soggetto attuatore ed i suoi aventi causa sono obbligati, decorsi dieci anni dall’ultimazione dei lavori, ad effettuare comunque le prestazioni finalizzate al presidio ed alla tutela del territorio, fermi restando i conseguenti oneri contributivi dovuti a norma della vigente legislazione regionale in materia.
Art. 36.
1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua il territorio di presidio ambientale all’interno degli ambiti di conservazione e degli ambiti di riqualificazione e ne prevede la disciplina urbanistico-edilizia contenente anche le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali degli interventi edilizi ammessi, le prestazioni di presidio, le modalità per l’esecuzione delle sistemazioni esterne, della sola viabilità di accesso e degli impianti ivi previsti. In attesa della formazione del PTGcm o del PTC provinciale il PUC individua quale territorio di presidio ambientale quello connotato da:
a) circoscritte e limitate aree che presentino fenomeni di sottoutilizzo o di abbandono agro-silvo-pastorale e che non siano recuperabili all’uso agricolo produttivo; (266)

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

b) aree che si trovino in precarie condizioni di equilibrio idrogeologico e vegetazionale escluse quelle attualmente adibite ad attività agro-silvo-pastorale di effettiva produzione agricola; (267)

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

c) aree caratterizzate da colture agricole e da presenza di edifici esistenti relativamente ai quali si renda necessario prevedere interventi di recupero preordinati al presidio ambientale.
2. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, disciplina gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente e, in via residuale, le quote marginali di nuova edificazione ammesse in quanto finalizzate al presidio ambientale ed allo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali. Al fine della realizzazione degli interventi di nuova edificazione consentiti, il PUC può prevedere l’asservimento di aree anche non contigue, purché appartenenti allo stesso ambito di conservazione o di riqualificazione.
3. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato:
1) alla progettazione unitaria ove trattasi di interventi di nuova costruzione, di sostituzione edilizia o di ristrutturazione edilizia comportanti mutamenti di destinazione d’uso, comprensiva delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni, anche soltanto asserviti alla nuova edificazione, con la puntuale indicazione delle opere da realizzare e la cui regolare esecuzione è da verificare in sede di certificato di agibilità;
2) alla preventiva sottoscrizione a favore del Comune di un atto unilaterale d’obbligo, avente efficacia non inferiore a venti anni, contenente i seguenti impegni a carico del soggetto attuatore e dei suoi aventi causa, da trascriversi nei registri immobiliari:
a) esecuzione delle opere di riassetto agro-silvo-pastorale e/o di recupero idrogeologico dei terreni di cui al punto 1, anche soltanto asserviti, previste nel progetto unitario;
b) il mantenimento in efficienza nel tempo delle opere oggetto dell’atto unilaterale d’obbligo, secondo il programma delle attività da svolgere, della loro cadenza periodica e delle garanzie per il loro puntuale adempimento.
4. L’accertato inadempimento degli impegni di cui al comma 3 costituisce variazione essenziale ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 16 (Disciplina dell’attività edilizia) e successive modificazioni e integrazioni e comporta la conseguente applicazione delle pertinenti sanzioni edilizie.
Art. 37.
(Territori prativi, boschivi e naturali).
1. Il PUC, in coerenza con il PTR, il PTGcm e il PTC provinciale, individua i territori prativi, boschivi e naturali specificando per ciascuno di essi le funzioni relative allo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, le prestazioni, le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dei manufatti ad esse funzionali, nonché le modalità per l’esecuzione delle sistemazioni esterne, della viabilità di accesso e degli impianti ammessi. (268)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

2. In detti territori il PUC può, altresì, individuare e disciplinare, alla stregua di attrezzature per servizi, specifici interventi esclusivamente finalizzati alla fruizione pubblica delle risorse.
Art. 23 bis.
1. Il PSI stabilisce il sistema delle dotazioni territoriali esistenti e previste di livello locale e sovracomunale funzionali anche al soddisfacimento di fabbisogni di altri ambiti territoriali, rispetto al quale viene previsto il conseguente assetto urbanistico locale. A tal fine il PSI contiene l’analisi di contesto, comprensiva della valutazione dello scenario di riferimento e delle alternative e la scelta del modello di pianificazione da sviluppare, secondo le linee e le indicazioni strategiche contenute nel PTR e le previsioni contenute nella struttura del PTC provinciale e del PTGcm di cui all’articolo 20, comma 1, lettera e), punti 1), 2), e 4), lettera f), relativamente ai servizi con valenza sovracomunale, e lettera g).
2. Il PSI è composto dai seguenti atti:
a) il documento di preparazione del Piano;
b) il progetto di PSI;
c) il rapporto preliminare e il rapporto ambientale ai sensi della legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni. Il rapporto ambientale contiene anche una relazione sintetica volta a spiegare come sono state superate le eventuali criticità emerse nella fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
3. Il documento di preparazione del Piano contiene:
a) il quadro ricognitivo e programmatorio di riferimento per lo sviluppo sostenibile, ambientale, economico e sociale del comune o dei comuni in caso di intesa tra gli stessi, tenuto conto degli atti di programmazione regionale, metropolitana e provinciale;
b) il quadro conoscitivo del territorio comunale come risultante dalle trasformazioni avvenute, il quale descrive:
1) la struttura insediativa, la distribuzione del carico urbanistico in funzione delle destinazioni d’uso del territorio comunale, la distribuzione della domanda di dotazioni territoriali per ciascuna delle tipologie di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, e il relativo livello di soddisfacimento in funzione della distribuzione del carico urbanistico, le carenze e le maggiori disponibilità di dotazioni territoriali che si riscontrano per ciascun ambito con il quale è descritta la struttura insediativa;
2) il sistema della mobilità pubblica, che comprende sia il trasporto pubblico sia la mobilità sostenibile, la distribuzione dei diversi sistemi di mobilità pubblica negli ambiti che descrivono la struttura insediativa, la domanda di servizi per la mobilità pubblica espressa negli stessi ambiti, in termini di utenti da servire, e il livello di soddisfacimento da parte dei sistemi di mobilità pubblica esistenti, individuando le carenze, sia in termini di capacità che di funzionalità e adeguatezza delle infrastrutture esistenti, e la maggiore capacità di servizi erogati rispetto alla domanda;
3) il quadro di sintesi dei vincoli normativi e di quelli che condizionano la trasformabilità del suolo urbanizzato e del relativo sottosuolo, e delle caratteristiche storiche della struttura insediativa, da considerare per la redazione del progetto del PSI;
4) il sistema del verde pubblico e della rete ecologica;
c) il quadro dell’assetto geologico, idrogeologico e sismico e della qualità ambientale e dell’incidenza agricola, ottenuto utilizzando le informazioni fornite dalla pianificazione territoriale di settore e dagli studi di maggior dettaglio prodotti per la redazione del Piano;
d) la valutazione delle alternative considerate e la scelta del modello di pianificazione da perseguire rispetto al livello di adeguamento e sviluppo del sistema complessivo di servizi e infrastrutture che il Piano si pone come obiettivo.
4. Il progetto del PSI prevede:
a) il sistema delle infrastrutture per la mobilità pubblica esistenti e previste sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, coordinato con il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e con il Piano Urbano del Traffico, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle infrastrutture comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
b) il sistema delle dotazioni funzionali esistenti e previste e le relative localizzazioni sul territorio comunale, sulla base delle informazioni contenute nel documento di preparazione del Piano, relativo a tutte le tipologie di dotazioni di cui all’articolo 34, commi 1 e 2, compresi i servizi socio-sanitari di tipo diffuso dedicati alla medicina territoriale, al fine di assicurare il livello prescelto di dotazione globale di aree per attrezzature pubbliche e di interesse pubblico e generale e di prestazioni da rendere, comprensivo della localizzazione dei corridoi ecologici e del sistema del verde di connessione tra territorio urbano, rurale e agricolo, laddove presente, secondo gli indirizzi strategici indicati dal PTR, e con l’individuazione degli interventi prioritari e dei termini previsti per la loro realizzazione, segnatamente nei casi in cui la localizzazione delle dotazioni territoriali comporta l’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio per pubblica utilità;
c) la quantificazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale, in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 33 e del regolamento regionale 25 luglio 2017, n. 2 (Determinazioni nei PUC delle dotazioni territoriali e funzionali degli insediamenti e parametri per la fissazione dei limiti di densità edilizia, di altezza degli edifici, di distanza tra costruzioni e dalle strade, in attuazione dell’articolo 34, commi 3, 4 e 6 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e successive modifiche e integrazioni (Legge urbanistica regionale)) secondo le diverse tipologie e sulla base dei parametri individuati dal medesimo regolamento regionale, che costituisce elemento non modificabile per la successiva redazione e approvazione da parte del Comune del PUL;
d) la disciplina urbanistica e geologica del Sistema delle Infrastrutture e del Sistema delle dotazioni funzionali, in applicazione delle linee guida emanate dalla Regione ai sensi dell’articolo 24, comma 1 bis, contenenti anche la fissazione dei relativi margini di flessibilità costituiti da eventuali specifiche indicazioni alternative delle previsioni contenute nei sistemi di cui alle lettere a) e b) e dalla indicazione dei parametri tecnici la cui definizione è demandata alla successiva progettazione definitiva degli interventi previsti a condizione che non venga modificato il tetto massimo di unità di carico urbanistico previsto dal PSI;
e) le modalità di attuazione e gestione del Piano, che definiscono la programmazione degli interventi e i tempi di attuazione degli stessi, nonché la quantificazione di massima dei costi, oltreché gli indicatori per il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi prefissati. A tal fine il Piano svolge il ruolo di coordinamento e integrazione con gli strumenti per la programmazione delle opere pubbliche e con le politiche comunali relative alla mobilità, all’istruzione, all’edilizia residenziale pubblica, ai servizi sociali, ai servizi ambientali, esplicitando la sostenibilità dei costi, nell’ambito delle risorse comunali e di quelle provenienti dalla realizzazione diretta degli interventi da parte dei privati. Per le medesime finalità il Piano può individuare altresì:
1) gli interventi previsti nella programmazione degli enti gestori di specifiche attrezzature e impianti non rientranti nella competenza comunale segnalando le eventuali ulteriori esigenze espresse dal territorio;
2) gli interventi da realizzare attraverso il concorso di soggetti privati in attuazione delle previsioni urbanistiche definite con il PUL.
5. Gli interventi prioritari contenuti nel PSI sono ammissibili ai finanziamenti regionali di cui all’articolo 4, comma 11, lettera e), della legge regionale 27 dicembre 2016, n. 34 (Legge di stabilità della Regione Liguria per l’anno finanziario 2017) e successive modificazioni e integrazioni, alle condizioni e con le procedure ivi previste.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 23 ter.
1. Il PUL ha per oggetto la disciplina dell’uso del territorio comunale, è elaborato in conformità alla vigente pianificazione territoriale di livello regionale, metropolitano e provinciale e in coerenza con il PSI approvato dalla Regione ed è composto dai seguenti elaborati:
a) il Documento degli Obiettivi di cui all’articolo 26, redatto in coerenza con il PSI e dei relativi quadri ricognitivo e descrittivo di cui all’articolo 23 bis, nel quale sia esplicitato anche il rispetto del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI;
b) la struttura del piano costituita dagli elaborati di cui all’articolo 27 e relativa ai contenuti di cui ai commi 1 e 2, lettere a), b), c), d), e), g), per le parti non oggetto di disciplina da parte del PSI;
c) il rapporto preliminare ai sensi dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. Il Rapporto ambientale, laddove necessario per il procedimento di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene anche una relazione sintetica illustrativa del recepimento nel PUL delle indicazioni relative alla pronuncia della VAS sul PSI.
2. Le disposizioni contenute negli articoli 28, 29, 29 bis, 29 ter, 29 quater, 29 quinquies, 30, 31, 35, 36, 37, 42, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56 bis e 61 si applicano al PUL con riferimento ai contenuti non oggetto di disciplina da parte del PSI.
1.
2.
Art. 23 quater.
(Procedimento di adozione e approvazione del PSI, suoi aggiornamenti e varianti e misure di salvaguardia) (326)

Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PSI, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PSI e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene il Documento di preparazione del Piano, l’indicazione schematica del sistema delle infrastrutture e delle dotazioni funzionali e l’indicazione del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige, entro i successivi novanta giorni, il progetto di PSI costituito dagli elementi di cui all’articolo 23 bis e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PSI adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PSI adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PSI e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune, dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PSI, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PSI mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PSI alle amministrazioni e enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PSI incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni e enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 dellal.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, unitamente al parere sul progetto di PSI, a carattere vincolante, da rendersi in relazione alla compatibilità rispetto alle indicazioni strategiche del PTR e all’applicazione da parte del Comune dell’articolo 23 bis. Le altre amministrazioni e enti di cui comma 2 esprimono il loro parere sul progetto di PSI in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza, entro trenta giorni dal ricevimento del parere come sopra espresso dalla Regione.
6. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 5, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS e dei pareri resi ai sensi del comma 5;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni e enti di cui al comma 5;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
7. La deliberazione comunale di cui al comma 6 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità- partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PSI oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
8. La deliberazione di cui al comma 6 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PSI. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PSI, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 6.
9. La Regione approva il PSI con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 6, decorso infruttuosamente il quale il PSI si intende approvato. L’approvazione del PSI è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PSI ai pareri di cui al comma 5 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PSI dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni e enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
10. Il PSI approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 9 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
11. Il provvedimento regionale di cui al comma 9 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
12. Costituiscono aggiornamenti del PSI le modifiche coerenti con il Documento di preparazione del Piano e che non comportino, ferme restando le norme di flessibilità del Piano, la riduzione delle dotazioni funzionali di servizi e infrastrutture e l’incremento del tetto massimo di unità di carico urbanistico che possono essere previste sul territorio comunale di cui all’articolo 23 bis, comma 4, lettera c). L’aggiornamento del PSI è adottato con deliberazione del Consiglio comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e con applicazione delle disposizioni di cui al comma 4, lettera a), ed è approvato con deliberazione del Consiglio comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
13. Le varianti al PSI sono adottate dal Comune e approvate dalla Regione con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PSI di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Costituiscono varianti al PSI le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
14. Nei confronti delle previsioni del PSI, dei suoi aggiornamenti e varianti si applicano le misure di salvaguardia previste all’articolo 42.
15. Nei comuni tenuti alla formazione del PSI che non adottino tale Piano decorsi cinque anni dall’approvazione del PTR non possono essere adottate e approvate modifiche al vigente strumento urbanistico comunale, fatta eccezione per le modifiche finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità e per le modifiche finalizzate ad attuare interventi di rigenerazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune il procedimento di cui all’articolo 4 della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23 (Disposizioni per la rigenerazione urbana e il recupero del territorio agricolo) e successive modificazioni e integrazioni. (332)

Comma così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

16. I comuni tenuti alla formazione del PSI che alla data di approvazione del PTR abbiano in corso il procedimento di formazione del PUC, possono concludere tale procedimento e in tal caso il PSI è adottato nel termine di cinque anni dalla data di approvazione del PUC decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 15.
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Art. 23 quinquies.
(Procedimento di adozione e approvazione del PUL, suoi aggiornamenti e varianti) (327)

Articolo inserito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

1. Il Comune, entro un anno dall’approvazione del PSI, adotta con deliberazione del Consiglio comunale il progetto del PUL, coerente con il PSI e con la relativa pronuncia sulla VAS, per completare la determinazione dell’assetto urbanistico locale, unitamente al relativo rapporto preliminare al fine della verifica di assoggettabilità a VAS ai sensi del combinato disposto dell’articolo 5, comma 2, e dell’articolo 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In attesa dell’approvazione del PUL non possono essere apportate modifiche agli strumenti urbanistici comunali vigenti.
2. La deliberazione di adozione del progetto di PUL, unitamente ai relativi elaborati di cui all’articolo 23 ter e al rapporto preliminare, è pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato con altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. Il PUL, a seguito dell’avvenuta verifica di non assoggettabilità a VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
4. Le modifiche apportate al PUL in conseguenza dell’ottemperanza alle eventuali prescrizioni apposte in sede di pronuncia di verifica di assoggettabilità a VAS e all’accoglimento delle osservazioni pervenute al Comune, non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
5. Il PUL approvato:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
6. Il PUL, nel caso in cui la verifica di assoggettabilità a VAS si concluda con l’obbligo della procedura di VAS, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, da esperirsi sull’intero progetto di Piano o su specifiche previsioni nello stesso contenute, è riadottato, in tutto o in parte, con deliberazione del Consiglio comunale unitamente al relativo rapporto ambientale:
a) per l’esperimento, da parte della competente struttura comunale, del procedimento di VAS di cui all’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) per gli adempimenti di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2.
7. Il PUL come riadottato in tutto o in parte ai sensi del comma 6, a seguito dell’avvenuta pronuncia di VAS, è approvato entro i successivi sessanta giorni con deliberazione del Consiglio comunale che si pronuncia contestualmente anche sulle eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la fase di pubblicità-partecipazione.
8. Il PUL approvato ai sensi del comma 7:
a) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL nonché con ogni altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo;
b) è inviato per conoscenza alla Regione.
9. Il PUL è sottoposto al monitoraggio, con cadenza almeno biennale, relativamente allo stato di attuazione delle previsioni, in termini di nuove Unità di Carico Urbanistico approvate successivamente alla sua entrata in vigore, rispetto allo stato di attuazione del PSI in termini di superfici destinate a nuove dotazioni territoriali e infrastrutture realizzate, con specifico riferimento agli interventi prioritari e ai relativi termini di attuazione. Il monitoraggio biennale è approvato dalla Giunta comunale e pubblicato nel sito del Comune.
10. Costituiscono aggiornamenti del PUL le modifiche, non incidenti sul Documento degli Obiettivi, conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e che non comportino l’incremento del carico urbanistico complessivo previsto dal PSI né l’individuazione di nuovi distretti di trasformazione. L’aggiornamento del PUL è adottato con deliberazione della Giunta comunale, con esperimento delle procedure di verifica ambientale di cui al combinato disposto degli articoli 5, comma 2, e 13 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e di pubblicità-partecipazione di cui al comma 2, e è approvato con deliberazione della Giunta comunale entro i successivi sessanta giorni con la quale sono decise anche le eventuali osservazioni pervenute al Comune durante la predetta fase di pubblicità-partecipazione.
11. Le varianti al PUL sono adottate e approvate dal Comune con le stesse modalità e termini previsti per l’adozione e approvazione del PUL di cui ai commi da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Costituiscono varianti al PUL le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o negli aggiornamenti.
1.
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10.
11.
CAPO II
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Art. 38.
1. Al fine dell’assolvimento della procedura di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune, prima dell’adozione del progetto di PUC, redige e approva con deliberazione della Giunta comunale lo schema di progetto di PUC e il relativo rapporto preliminare e li trasmette alla Regione in qualità di autorità ambientale competente. Lo schema di progetto contiene almeno l’indicazione delle aree su cui si prevedono interventi di trasformazione e la quantificazione di massima del carico urbanistico previsto.
2. Conclusa la fase preliminare di confronto di cui all’articolo 8 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, il Comune redige il progetto di PUC costituito dagli elementi di cui all’articolo 24 e lo adotta con deliberazione del Consiglio comunale. Il progetto di PUC adottato è trasmesso alla Regione, nonché alla Città metropolitana o alla Provincia e alle altre amministrazioni o enti a vario titolo interessati.
3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento del progetto di PUC adottato, provvede contestualmente:
a) alla pubblicazione nel BURL dell’avviso di avvio del procedimento di VAS e all’inserimento nel sito informatico regionale della relativa documentazione, ai sensi dell’articolo 9 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
b) alla pubblicazione nel BURL e nel sito informatico regionale dell’avviso contenente l'indicazione della data di inserimento nel sito informatico comunale del progetto di PUC e di deposito dello stesso presso la segreteria comunale, a norma del comma 4.
4. Il Comune dalla data indicata nell’avviso di cui al comma 3, lettera b), provvede:
a) a pubblicare il progetto di PUC, unitamente al relativo atto deliberativo, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di sessanta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, nonché, in via facoltativa, a divulgarlo con altri mezzi di diffusione ritenuti idonei;
b) a illustrare il progetto di PUC mediante effettuazione di una o più udienze pubbliche, da indirsi a cura del Comune nei primi venti giorni del periodo di inserimento nel sito informatico e di messa a disposizione presso la segreteria comunale;
c) a inviare il progetto di PUC alle amministrazioni ed enti interessati ai fini dell’espressione, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, del rispettivo assenso qualora il progetto di PUC incida sulla destinazione d’uso o sull’utilizzazione in atto dei beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di dette amministrazioni ed enti; in caso di mancata pronuncia entro il suddetto termine, si intende comunque acquisito l’assenso di tali amministrazioni o enti.
5. La Regione, in quanto autorità competente per la VAS, si pronuncia con le modalità e nei termini stabiliti agli articoli 9 e 10 della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
6. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, lettera a), la Regione e le amministrazioni ed enti di cui al comma 2 esprimono il proprio parere sul progetto di PUC in relazione ai contenuti vincolanti dei piani di rispettiva competenza. Il parere da rendersi da parte della Regione ha carattere vincolante anche per quanto riguarda la conformità del PUC alle normative in materia urbanistica ed edilizia.
7. Entro il termine di centoventi giorni dal ricevimento dei pareri di cui al comma 6, il Comune con deliberazione consiliare:
a) formula la propria proposta sulle osservazioni pervenute tenendo conto della pronuncia di VAS di cui al comma 5 e dei pareri resi ai sensi del comma 6;
b) predispone apposito elaborato contenente l’esplicitazione e la localizzazione cartografica delle modifiche conseguenti alla proposta di accoglimento delle osservazioni di cui alla lettera a);
c) adegua gli elaborati di Piano ai pareri espressi dalla Regione e dalle amministrazioni ed enti di cui al comma 2;
d) ottempera alle prescrizioni contenute nella pronuncia di VAS anche in collaborazione con l’autorità competente ai sensi dell’articolo 10, comma 4, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni;
e) adotta la dichiarazione di sintesi di cui all’articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
8. La deliberazione comunale di cui al comma 7 non è soggetta a una nuova fase di pubblicità-partecipazione, salvo che la proposta di accoglimento delle osservazioni, apportando modifiche di carattere sostanziale, comporti la riadozione delle previsioni di PUC oggetto di modifica tramite specifica pronuncia con gli adempimenti di cui al comma 4, lettere a), b) e c).
9. La deliberazione di cui al comma 7 è trasmessa alla Regione, unitamente ai relativi elaborati, per l’approvazione del PUC. In caso di riadozione di previsioni, la trasmissione alla Regione del progetto di PUC, unitamente ai relativi elaborati per l’approvazione, è effettuata a seguito dell’assunzione delle determinazioni consiliari recanti le proposte sulle osservazioni eventualmente pervenute in merito alle previsioni oggetto di riadozione ai sensi del comma 7.
10. La Regione approva il PUC, anche apportando eventuali rettifiche e aggiornamenti a carattere non sostanziale del PTCP, con deliberazione della Giunta regionale da assumersi entro il perentorio termine di centoventi giorni dal ricevimento della deliberazione comunale di cui al comma 7, decorso infruttuosamente il quale il PUC si intende approvato. Nel caso in cui l’approvazione del PUC comporti anche l’approvazione di varianti ai piani territoriali di coordinamento regionali vigenti fino all’approvazione del PTR e del Piano paesaggistico, il termine di centoventi giorni decorre dall’acquisizione della determinazione di competenza del Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria ai sensi dell’articolo 80, comma 2, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 (Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale)) e successive modificazioni e integrazioni. L’approvazione del PUC è disposta sulla base della verifica dell’avvenuto adeguamento del progetto di PUC ai pareri di cui al comma 6 e dell’ottemperanza alle prescrizioni contenute nella pronuncia sulla VAS. Tale provvedimento regionale può disporre le modifiche necessarie ad assicurare il compiuto recepimento nel PUC dei pareri della Regione e delle altre amministrazioni ed enti partecipanti al procedimento. Con il medesimo provvedimento la Regione, sulla base della proposta formulata dal Comune, si pronuncia sulle osservazioni.
11. Il PUC approvato e il provvedimento regionale di cui al comma 10 sono trasmessi al Comune per l’inserimento nel sito informatico e per la messa a disposizione a libera e permanente visione del pubblico presso la segreteria comunale, previo avviso pubblicato nel sito informatico comunale.
12. Il provvedimento regionale di cui al comma 10 è, altresì, pubblicato, a cura della Regione, nel BURL, nonché inserito nel relativo sito informatico regionale ed entra in vigore dalla data dell’ultima di tali pubblicazioni.
Art. 38bis.
1. I comuni possono dotarsi di PUC semplificato costituito dai seguenti elementi:
a) descrizione fondativa assunta dai contenuti della descrizione fondativa del PTGcm o dal PTC provinciale, nonché dal PTR e dai vigenti piani di bacino;
b) documento degli obiettivi;
c) struttura del Piano di cui all’articolo 27 senza la previsione di distretti di trasformazione e in conformità alle indicazioni e alle prescrizioni dei piani territoriali di livello sovracomunale; (278)

Lettera così sostituita dall'art. 19 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

d) rapporto preliminare ai fini dell’assoggettamento alla procedura di verifica ai sensi della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Previa intesa con la Città metropolitana o con la Provincia il progetto di PUC semplificato può essere elaborato dalla Città metropolitana o dalla Provincia.
Art. 39.
1. Per l’adozione e l’approvazione del PUC semplificato di cui all’articolo 38 bis si applica la procedura stabilita all’articolo 38, con esclusione della fase di consultazione di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni prevista al comma 1 del suddetto articolo, e con applicazione dell’articolo 13 della medesima l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. In tal caso si applicano le seguenti riduzioni di termini:
a) il termine di pubblicazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è ridotto a quarantacinque giorni;
b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è ridotto a novanta giorni;
c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è ridotto a novanta giorni;
d) il termine per l’approvazione del PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è ridotto a novanta giorni.
Art. 39bis.
2. Entro il 30 ottobre 2015 con deliberazione della Giunta regionale sono emanate linee guida di supporto tecnico per la conversione dei piani regolatori generali in PUC.
Art. 40.
(Progetto definitivo del Piano urbanistico comunale).(140)

Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 41.
(Pubblicazione ed entrata in vigore del Piano urbanistico comunale).(141)

Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 42.
1. A salvaguardia delle previsioni contenute nel progetto di PUC adottato ai sensi degli articoli 38, 39 e 39 bis, a far data dalla assunzione della relativa deliberazione di adozione è sospesa ogni determinazione nei confronti delle istanze di permesso di costruire ed è vietata la presentazione di SCIA e comunicazioni aventi ad oggetto interventi edilizi in contrasto con le suddette previsioni. Tale misura di salvaguardia cessa la sua efficacia decorsi tre anni dalla data di adozione del PUC. (313)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

2. La misura di salvaguardia di cui al comma 1 opera anche nei confronti:
a) delle varianti al PUC adottate ai sensi dell’articolo 44 e delle modifiche al PUC adottate con la procedura dell’aggiornamento di cui all’articolo 43, comma 3;
b) dei PUO adottati ai sensi dell’articolo 51.
3. Il Presidente della Regione, a richiesta del Sindaco, con provvedimento motivato può ordinare la sospensione di interventi di trasformazione urbanistico-edilizia del territorio che siano tali da compromettere o rendere più onerosa l’attuazione degli strumenti urbanistici comunali. Tale provvedimento deve essere notificato all’interessato e non può avere efficacia superiore a tre anni dalla data di adozione dello strumento urbanistico adottato.
CAPO III
Art. 43.
1. Le norme del PUC definiscono i margini di flessibilità entro cui le relative previsioni possono essere attuate senza ricorso né alla procedura di aggiornamento di cui al comma 3, né alla procedura di variante di cui all’articolo 44. Nei distretti di trasformazione i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative degli elementi di cui all’articolo 29, comma 3, con esclusione della definizione del perimetro del distretto di cui alla relativa lettera a), mentre negli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento i margini di flessibilità sono costituiti da indicazioni alternative rispetto ai contenuti stabiliti all’articolo 28, comma 4, che non incidano sul carico urbanistico e sul fabbisogno di standard urbanistici.
2. Sono comunque ricomprese nei margini di flessibilità le rettifiche del perimetro degli ambiti di conservazione, di riqualificazione e di completamento e dei distretti di trasformazione che derivino dalla trasposizione cartografica delle previsioni del PUC alla scala di progetto urbanistico od edilizio.
3. Costituiscono aggiornamento le seguenti modifiche al PUC in quanto non incidenti sulla descrizione fondativa e sugli obiettivi del PUC e sempreché conformi ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato e nel rispetto delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative: (281)

Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

a) modifiche della tipologia dei servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale localizzati dal PUC ove i relativi vincoli siano operanti a norma dell’Sito esternoarticolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità) e successive modificazioni e integrazioni, nonché la localizzazione di nuovi servizi pubblici o di interesse pubblico di livello comunale;
b) modifiche per l’adeguamento del PUC ad atti legislativi, di programmazione e di indirizzo statali o regionali che non comportino incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC;
c) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione, di riqualificazione, di completamento e dei distretti di trasformazione nonché dei relativi perimetri purché non comportanti l’individuazione di nuovi distretti e l’incremento del carico urbanistico complessivo già previsto dal PUC; (282)

Lettera così sostituita dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

c bis) modifiche della disciplina urbanistico-edilizia degli ambiti di conservazione e di quelli di riqualificazione finalizzate a incentivare o a realizzare interventi di rinnovo urbano, di recupero del patrimonio edilizio ed interventi di contrasto all’abbandono del territorio di produzione agricola e di presidio ambientale, a condizione che non sia consentita la nuova costruzione, anche per trasferimento di volumetrie preventivamente demolite, su aree libere destinate a orti o a colture agricole in attività o dismesse. (283)

Lettera aggiunta dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

4. Il mero recepimento nel PUC di indicazioni aventi contenuto prescrittivo e valore vincolante derivanti da atti normativi statali e regionali non costituisce aggiornamento ed è effettuato mediante atti tecnici dei competenti uffici.
5. L’aggiornamento del PUC è adottato con deliberazione del Consiglio comunale alla quale deve essere allegata specifica attestazione della compatibilità delle relative modifiche rispetto alla descrizione fondativa e agli obiettivi del Piano, della conformità ai piani territoriali e di settore di livello sovraordinato, nonché la documentazione necessaria in applicazione delle disposizioni in materia di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (300)

Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

6. L’aggiornamento adottato, unitamente al relativo atto deliberativo, è pubblicato, mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi, durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso, contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione presso la segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché, in via facoltativa, divulgato con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
7. Il Comune decide sulle osservazioni pervenute con deliberazione del Consiglio comunale da assumere entro il termine di quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di pubblicità di cui al comma 6. Nel caso in cui non siano pervenute osservazioni il Comune, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione di cui al comma 6, ne dà attestazione e l’aggiornamento del PUC o del PUC semplificato è da ritenersi approvato. (301)

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

8. Il Comune, nel caso siano pervenute osservazioni, entro sessanta giorni dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione approva l’aggiornamento con deliberazione del Consiglio comunale. (302)

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

9. Gli atti deliberativi e gli elaborati dell’aggiornamento sono inseriti nel sito informatico del Comune, depositati presso la segreteria comunale a libera e permanente visione del pubblico, e trasmessi alla Regione, alla Città metropolitana ed alla Provincia.
9 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche con riferimento al PUC semplificato approvato a norma dell’articolo 39. (284)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Art. 44.
1. Costituiscono varianti al PUC e al PUC semplificato le modifiche non rientranti nei margini di flessibilità o nell’aggiornamento di cui all’articolo 43. Le varianti sono adottate e approvate secondo le procedure rispettivamente stabilite agli articoli 38 o 39 e sono assoggettate a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, a seconda dell’oggetto della variante, in base alle disposizioni della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni e delle relative indicazioni applicative. (145)

Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

Art. 45.
(Verifica intermedie del PUC in attuazione del programma di monitoraggio approvato a fini VAS).(154)

Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il Comune effettua verifiche intermedie dell’attuazione del PUC in conformità alle indicazioni ed ai termini stabiliti nel programma di monitoraggio approvato in sede di procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. (303)

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

2. Il Comune, ove accerti la necessità di apportare modifiche al PUC, adotta anche i conseguenti atti di aggiornamento o di variante a norma rispettivamente degli articoli 43 o 44. (304)

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Art. 46.
(Formazione del nuovo Piano urbanistico comunale).(155)

Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 47.
(Termini per la formazione e la revisione del Piano urbanistico comunale nei Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti).(156)

Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
CAPO III BIS
LIMITAZIONI ALL’ATTIVITA’ DI PIANIFICAZIONE ED ALL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA PER I COMUNI DOTATI DI STRUMENTO URBANISTICO GENERALE VIGENTE DA OLTRE DIECI ANNI(157)

Capo inserito dall'art. 54 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 47bis.
(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni e privo di disciplina paesistica di livello puntuale).(158)

Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio e privo di disciplina paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per le varianti finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti ed alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali. (286)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

2 bis. Per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall’articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni. (330)

Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

Art. 47ter.
(Limitazioni per i comuni dotati di strumento urbanistico generale approvato da oltre dieci anni corredato di disciplina paesistica di livello puntuale)(159)

Articolo inserito dall'art. 55 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Nei comuni dotati di strumento urbanistico generale vigente da oltre un decennio corredato di disciplina paesistica di livello puntuale fino all’approvazione del PUC è vietata l’adozione e l’approvazione di varianti a tale strumento, fatta eccezione per quelle finalizzate all’approvazione di opere pubbliche da parte di amministrazioni ed enti competenti e alla realizzazione di interventi aventi ad oggetto attività produttive od opere necessarie per la pubblica o privata incolumità, per le varianti finalizzate ad attuare interventi di ristrutturazione urbanistica e riqualificazione urbana per la cui approvazione sia promosso dal Comune apposito accordo di programma, nonché per le varianti in attuazione di leggi speciali. (287)

Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

1 bis. Ove i comuni non adottino il PUC entro il 31 dicembre 2026 trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti all’articolo 15, comma 1, della legge regionale 6 giugno 2014, n. 13 (Testo unico della normativa regionale in materia di paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni. (328)

Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicemrbe 2023, n. 20.

1 ter. Per i comuni tenuti alla formazione del PSI sulla base delle indicazioni del PTR, ove i comuni non adottino il PSI nei termini previsti dall’articolo 23 quater, trovano applicazione i divieti e le limitazioni stabiliti dall’articolo 15, comma, 1 della l.r. 13/2014 e successive modificazioni e integrazioni. (33

Nota soppressa. Vedi nota 305.

1)

Nota soppressa. Vedi nota 166.

CAPO IV
SVILUPPO OPERATIVO DEL PIANO URBANISTICO COMUNALE
Art. 48.
(Modalità di sviluppo operativo del Piano urbanistico comunale).
1. Il PUC:
a) si attua negli ambiti di conservazione e di riqualificazione e negli ambiti di completamento direttamente sulla base del titolo edilizio prescritto dalla vigente legislazione urbanistico-edilizia ovvero sulla base di titolo edilizio convenzionato di cui all'articolo 49, ferma restando la facoltà del Comune o del soggetto attuatore di assumere eccezionalmente l'iniziativa di formazione di PUO;(160)

Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

b) si sviluppa operativamente nei distretti di trasformazione di norma mediante i PUO.
Art. 49.
(Concessione edilizia convenzionata).
1. Il PUC prevede negli ambiti di conservazione e di riqualificazione le zone ed i casi in cui il rilascio del titolo edilizio è subordinato alla stipula di apposito atto convenzionale, allorché l'intervento: (162)

Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) richieda opere infrastrutturali eccedenti i semplici allacciamenti alle reti di urbanizzazione primaria ovvero opere di riqualificazione urbanistica e ambientale;
c) ricada in territori di presidio ambientale di cui all'articolo 36.
2. Nelle zone e nei casi in cui l'intervento sia assoggettato ad obbligo di titoli edilizi convenzionati, il progetto deve essere corredato di un atto unilaterale d'obbligo che preveda: (164)

Comma così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) l'esecuzione diretta:
1) delle opere di urbanizzazione primaria di pertinenza che si rendano necessarie;
2) di alcune opere di urbanizzazione secondaria di fruizione collettiva a disposizione del bacino di utenza interessato dall'intervento, da reperirsi eventualmente anche al di fuori di tale bacino;
b) la cessione delle opere, di cui ai nn. 1) e 2) della lettera a), o il loro vincolo ad uso pubblico, a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti a norma della vigente legislazione in materia;
c) le garanzie finanziarie e i termini per l'adempimento dei relativi impegni.
3. In caso di interventi ricadenti in territori di presidio ambientale, il contenuto dell'atto unilaterale d'obbligo resta disciplinato dall'articolo 36.
4. La convenzione è approvata con deliberazione della Giunta comunale ed è trascritta, a cura del soggetto attuatore, nei registri immobiliari tenuti presso la competente conservatoria.(314)

Comma così sostituito dall'art. 14 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Art. 50.
(Contenuti ed elaborati del Progetto urbanistico operativo).(165)

Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Il PUO contiene gli elementi urbanistici, edilizi, economici e gestionali idonei a realizzare lo sviluppo operativo dei distretti di trasformazione.
2. Gli elaborati del PUO sono costituiti da:
a) relazione illustrativa che:
1) dia conto della congruenza del PUO rispetto al PUC e contenga:
- gli elementi di raffronto rispetto allo stato attuale, con specifico riferimento alle modificazioni dell’assetto geomorfologico e vegetazionale dell’area di intervento;
- la descrizione degli interventi previsti;
2) specifichi i costi presumibili per l’attuazione, i soggetti su cui gravano, le modalità finanziarie e gestionali, le fasi ed i tempi di attuazione;
b) documentazione grafica di rilievo dello stato attuale dell’area di intervento, documentazione fotografica di veduta d’insieme e di dettaglio dell’area di intervento, indagini e verifiche geologiche, geotecniche e vegetazionali;
c) planimetria quotata in scala non inferiore a 1:500 dell’assetto complessivo dell’area con indicazione:
1) di tutti gli edifici previsti;
2) della sistemazione del terreno;
3) della organizzazione ed ubicazione dei servizi e delle infrastrutture;
4) delle zone sottoposte a specifiche azioni di tutela o di riqualificazione paesaggistica;
5) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 dei tipi edilizi di progetto;
6) degli schemi dei prospetti e sezioni in scala non inferiore a 1:200 ed in numero sufficiente alla piena comprensione del progetto;
7) degli schemi planimetrici in scala non inferiore a 1:200 delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, delle piantumazioni e degli elementi di arredo urbano;
8) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
9) della rispondenza dell’intervento alla normativa in materia di efficienza energetica delle costruzioni;
10) dell’eventuale individuazione di sub-distretti o settori di operatività minima, con attribuzione ad essi delle relative previsioni di edificazione ed urbanizzazione, in modo da consentire la realizzazione di parti significative e funzionali dell’intervento, delle infrastrutture e dei servizi del distretto;
d) specifiche norme di attuazione contenenti l’indicazione:
1) delle tipologie e dei parametri urbanistici ed edilizi relativi agli interventi di trasformazione previsti dal PUO, con i relativi margini di flessibilità da applicarsi nelle fasi di attuazione del progetto, e degli standard urbanistici da conseguire;
2) delle prescrizioni di carattere geologico e geotecnico da osservarsi nella realizzazione degli interventi;
3) delle modalità per l’attuazione degli interventi, con particolare riferimento al riparto del costo delle infrastrutture e dei servizi pubblici fra i soggetti attuatori dei singoli interventi;
4) dei relativi effetti a norma dell’articolo 54;
e) protocolli di intesa e contratti, anche a livello di schema, necessari all’operatività del PUO da stipulare successivamente o contestualmente alla sua approvazione, ivi compresi gli assensi delle amministrazioni ed aziende autonome dello Stato od enti di gestione, qualora il PUO stesso investa beni appartenenti al rispettivo demanio o patrimonio indisponibile;
f) lo schema di convenzione urbanistica avente i contenuti di cui al comma 4;
g) le mappe catastali con l’indicazione delle particelle ricomprese nel PUO, l’indicazione delle eventuali proprietà pubbliche e gli elenchi delle ditte proprietarie degli immobili eventualmente soggetti ad esproprio.
3. Il PUO, nei casi stabiliti dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene il rapporto preliminare ai fini della verifica di assoggettabilità a VAS.
4. Lo schema di convenzione di cui al comma 2, lettera f), deve prevedere:
a) la cessione o il vincolo ad uso pubblico degli immobili necessari per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, di interesse esclusivo o generale, ovvero di allacciamento della zona ai pubblici servizi, nonché la diretta esecuzione delle stesse in applicazione della normativa in materia di opere pubbliche, a scomputo, in tutto o in parte, dal contributo di costruzione dovuto per gli interventi previsti dal PUO, oppure la monetizzazione, in tutto o in parte, delle predette aree ed opere, con l’indicazione da parte del Comune della relativa finalizzazione. La monetizzazione è aggiuntiva rispetto al contributo di costruzione di cui alla legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso in cui il soggetto attuatore non ceda immobili al Comune e non realizzi opere di urbanizzazione;
b) i termini per la cessione degli immobili per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria;
c) le garanzie finanziarie per l’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione;
d) gli elementi progettuali delle opere da eseguire, le modalità di controllo sulla loro esecuzione ed i criteri e le modalità per il loro eventuale trasferimento al Comune;
e) le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi stabiliti nella convenzione.
5. Il PUO di iniziativa pubblica contiene, altresì, l’indicazione del termine entro il quale i soggetti interessati sono tenuti a presentare la convenzione di cui al comma 4.
6. La convenzione urbanistica approvata e stipulata deve essere trascritta a cura e spese dei soggetti attuatori nei registri immobiliari.
Art. 51.
1. Il PUO di iniziativa privata o mista può essere redatto anche a cura e spese dei proprietari di immobili, rappresentanti almeno il 75 per cento del rispettivo valore catastale, previo formale invito ai restanti proprietari ad aderire all’iniziativa entro il termine prefissato ed una volta che questo sia infruttuosamente decorso. Ai fini della determinazione della percentuale di cui sopra non si tiene conto della rendita dei fabbricati esistenti nel perimetro del PUO dei quali non sia prevista, né richiesta alcuna trasformazione.
2. Il PUO conforme al PUC è adottato con deliberazione della Giunta comunale. Tale deliberazione, unitamente ai relativi allegati, è contestualmente:
a) trasmessa alla Regione, alla Città metropolitana o alla Provincia per la formulazione, entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti, di eventuali osservazioni sulla compatibilità del PUO in rapporto ai rispettivi atti di pianificazione territoriale; (315)

Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

b) pubblicata mediante inserimento nel sito informatico comunale per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni ed i proprietari di immobili compresi nel PUO possono presentare opposizioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nel ridetto sito informatico e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nel medesimo sito informatico, nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo.
3. In caso di PUO aventi ad oggetto aree od immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del Sito esternod.lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni il Comune è tenuto a trasmettere il PUO adottato alla Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici per l’acquisizione del relativo parere entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento degli atti e, comunque, prima dell’approvazione ai sensi del comma 4.
4. Il PUO è approvato con deliberazione della Giunta comunale, da adottarsi entro i successivi novanta giorni decorrenti dalla conclusione della fase di pubblicità-partecipazione, con la quale sono apportati gli adeguamenti alle osservazioni formulate dagli enti a norma del comma 2, lettera a), ed al parere della Soprintendenza di cui al comma 3 e sono anche decise le osservazioni ed opposizioni eventualmente pervenute.
5. Le modifiche apportate al PUO in conseguenza dell’adeguamento di cui al comma 4 e dell’accoglimento delle opposizioni o delle osservazioni presentate o dell’ottemperanza alle prescrizioni apposte in sede di pronuncia sulla verifica di assoggettabilità a VAS non comportano la necessità di ripubblicazione degli atti.
6. Il PUO diviene efficace:
a) nel caso di PUO di iniziativa privata dalla data di stipula della convenzione nel rispetto del termine stabilito per la sua sottoscrizione nel relativo atto di approvazione;
b) nel caso di PUO di iniziativa pubblica dalla data di intervenuta esecutività della deliberazione di approvazione del PUO.
7. Il PUO può essere variato con la procedura di cui al presente articolo. Le modifiche alle relative indicazioni, che conseguano a sopravvenute ed urgenti esigenze di carattere finanziario od operativo, sono approvate con deliberazione della Giunta comunale, senza ulteriori formalità.
8. Il PUO approvato:
a) è notificato ai proprietari degli immobili che, in ragione delle previsioni del PUO, possono essere sottoposti a procedimento espropriativo;
b) è inserito nel sito informatico comunale e messo a disposizione a libera e permanente visione del pubblico, unitamente ai relativi elaborati grafici e normativi, presso la segreteria comunale. Di tale inserimento e della messa a disposizione è dato avviso da parte del Comune anche nel BURL, nonché con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.
Art. 52.
(Progetti urbanistici operativi ricadenti in zone soggette a vincolo paesaggistico-ambientale).(167)

Articolo abrogato dall'art. 60 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 53.
1. I PUO sono considerati conformi al PUC anche qualora, oltre i margini di flessibilità previsti dal PUC e dal PUO, comportino:(169)

Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) limitate rettifiche delle perimetrazioni;
c) modifiche, non superiori al 10 per cento, delle quantità attribuite a ciascuna delle diverse destinazioni previste, nel rispetto degli indici di utilizzazione insediativa fissati dal PUC; (171)

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) incrementi delle dotazioni di aree pubbliche o di uso pubblico. (172)

Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d bis) la fissazione di distanze tra fabbricati inferiori a quelle stabilite dal PUC che risultino idonee ad assicurare un equilibrato assetto urbanistico e paesaggistico in relazione alle tipologie degli interventi consentiti e tenuto conto degli specifici caratteri dei luoghi e dell’allineamento degli immobili già esistenti, fermo restando comunque il rispetto delle norme del codice civile e dei vincoli di interesse culturale e paesaggistico. Tale riduzione è applicabile anche nei confronti di edifici ubicati all’esterno del perimetro del PUO. (173)

Lettera aggiunta dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Il PUO che comporti modifiche di cui al comma 1 deve dimostrare la compatibilità delle modifiche stesse rispetto al PUC ed i miglioramenti conseguiti.
Art. 54.
(Effetti dell'approvazione del Progetto urbanistico operativo).(174)

Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. I PUO sostituiscono gli strumenti urbanistici attuativi e possono avere valore di programmi di edilizia residenziale pubblica a norma della vigente legislazione in materia.
2. Si intendono per strumenti urbanistici attuativi il piano particolareggiato d'iniziativa pubblica o privata, il piano per l'edilizia economica e popolare, il piano per insediamenti produttivi, il piano di recupero.
3. Ad uno stesso PUO, con il relativo atto di approvazione, possono essere espressamente attribuiti, per determinate parti del territorio considerato, gli effetti propri degli strumenti urbanistici attuativi indicati al comma 2.(175)

Comma così modificato dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4. In caso di PUO di iniziativa pubblica, qualora i soggetti interessati non presentino la convenzione di cui all'articolo 50, comma 4, nel termine stabilito dal PUO, il Comune notifica loro l'invito a dichiarare, entro un termine a tal fine fissato, se intendano procedere all'edificazione da soli, qualora siano unici proprietari degli immobili interessati, o riuniti in consorzio.
5. Il consorzio può essere costituito con la partecipazione dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, almeno il 75 per cento del valore degli immobili da determinarsi nei modi di cui all'articolo 51, comma 1, ultima parte.
I consorzi così costituiti conseguono la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti, anche mediante espropriazione.
6. Quando sia decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica di cui al comma 4, il Comune espropria gli immobili compresi nell'ambito e procede alla loro assegnazione mediante una gara fra i proprietari espropriati, sulla base di un prezzo corrispondente alla indennità di espropriazione, aumentata del valore derivante dall'approvazione del PUO. L'assegnazione comporta l'obbligo di provvedere ai lavori di edificazione o di trasformazione a norma del piano particolareggiato ed alla stipulazione della relativa convenzione.
7. In caso di diserzione della gara di cui al comma 6, il Comune può procedere all'assegnazione mediante gara aperta a tutti o negli altri modi previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche, a prezzo non inferiore a quello posto a base della gara fra i proprietari espropriati.
8. In caso di PUO di iniziativa privata i proponenti, ai fini del rispetto degli impegni assunti nei confronti del Comune per la cessione delle aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, possono conseguire mediante espropriazione la piena disponibilità degli immobili dei proprietari non aderenti all'iniziativa assunta ai sensi dell'articolo 51, comma 1.
9. L'approvazione del PUO equivale a dichiarazione di pubblica utilità con riferimento alle opere od impianti pubblici in esso previsti nonché agli interventi oggetto di procedura coattiva, ai sensi del presente articolo. A tal fine il PUO stabilisce i termini di inizio e di ultimazione delle espropriazioni e dei relativi lavori, entro il limite massimo di un decennio.
10. Allorché il PUO assuma valore di programma di edilizia residenziale pubblica continuano ad operare, per quanto non in contrasto con la presente legge, le specifiche disposizioni dettate dalla legislazione in materia.
Art. 55.
(Omissis)
CAPO V
DISPOSIZIONI COMUNI
Art. 56.
(Omissis)
Art. 56 bis.
(Modalità di acquisizione del parere regionale sulla compatibilità geomorfologica di previsioni urbanistiche) (316)

Articolo inserito dall'art. 16 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

1. Il parere sulla compatibilità rispetto alle condizioni geomorfologiche del territorio delle previsioni urbanistiche ricadenti nei comuni dichiarati sismici ai sensi della vigente legislazione è espresso dalla struttura regionale competente in materia di assetto del territorio nell’ambito delle procedure di VAS di cui alla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni, svolte dall’Autorità competente individuata dall’articolo 5 della medesima legge regionale.
TITOLO V
PROCEDIMENTI DI NATURA CONCERTATIVA CONNESSI ALLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO REGIONALE, METROPOLITANO, PROVINCIALE E COMUNALE (178)

Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 57.
(Accordo di pianificazione).
1. Le specificazioni settoriali o di ambito e le varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale, al PSI ed al PUC diverse da quelle integrali, nonché i PUO riservati ad approvazione regionale dal PTR e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione di settore, possono essere approvati anche mediante ricorso ad un accordo di pianificazione, a norma del presente articolo (18)

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19, ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

.
2. L'accordo di pianificazione è promosso dal rappresentante legale dell'Amministrazione alla quale fa capo l'atto di pianificazione da formare o variare ai sensi del comma 1 ovvero dall'Amministrazione che assume l'iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza. A tal fine l'Amministrazione promotrice presenta gli elaborati cartografici e normativi nel corso di una conferenza preliminare alla quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, intendendosi per tali gli Enti, gli Organismi e gli Uffici competenti a pronunciarsi a vario titolo sugli atti suddetti, mediante l'espressione di pareri, intese, nulla-osta o assensi comunque denominati (19)

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11.

.
3. Gli elaborati presentati devono corrispondere ai contenuti rispettivamente prescritti dalla presente legge con riferimento all'atto di pianificazione da approvare.(179)

Comma così modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4. Sull’iniziativa pianificatoria deve essere espressa nella conferenza preliminare, oppure entro il termine stabilito nella conferenza stessa che non deve comunque essere superiore a trenta giorni, da parte delle amministrazioni partecipanti, per quanto di rispettiva competenza, una preventiva valutazione da formalizzare in apposito verbale. Ove la valutazione espressa sia favorevole all’ulteriore corso del procedimento, per la conclusione dell’accordo di pianificazione si applica la procedura di cui ai commi 4 bis, 4 ter, 4 quinquies, 5 e 6. (180)

Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4 bis. Gli atti sono sottoposti all’adozione da parte del competente organo dell’Amministrazione promotrice e la relativa deliberazione, corredata dai rispettivi allegati sono pubblicati, mediante inserimento nei siti informatici sia dell’Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo. (181)

Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4 ter. Decorso il periodo di cui al comma 4 bis, viene convocata una conferenza istruttoria tra le amministrazioni interessate per la valutazione, anche alla luce delle osservazioni pervenute, degli atti oggetto del procedimento in vista della sua conclusione. (182)

Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4 quater. L’accordo di pianificazione è concluso mediante sottoscrizione da parte del legale rappresentante di tutte le amministrazioni partecipanti previa autorizzazione del rispettivo organo competente. (183)

Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4 quinquies. L’accordo di pianificazione concluso a norma del comma 4 quater, unitamente all’atto di pianificazione con esso approvato, è sottoposto a cura dell’Amministrazione promotrice alle rispettive forme di pubblicità previste dalla presente legge con riferimento all’atto stesso. (184)

Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

5. Nei confronti degli atti adottati a norma del comma 4 bis, operano le misure di salvaguardia di cui agli articoli 13, comma 4, 16 quater, comma 3, 21, comma 3, e 42. (185)

Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

6. Qualora con un accordo di pianificazione si intenda procedere alla variazione, ai sensi della presente legge, di atti di diverso livello, la relativa iniziativa può essere assunta da ciascuna delle amministrazioni interessate. In tal caso gli atti sono adottati, a norma del comma 4 bis, dall’organo competente di tutte le amministrazioni cui fanno capo gli atti da variare. (186)

Comma così sostituito dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 58.
(Accordo di programma).
1. Qualora per l'attuazione dei piani territoriali di livello regionale, metropolitano, provinciale e comunale ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica per la definizione del relativo assetto urbanistico e paesaggistico, nonché per l'approvazione dei relativi progetti od interventi si promuova, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, la stipulazione di un accordo di programma ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), trovano applicazione le disposizioni di cui al presente articolo (22)

Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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2. L'accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l'interesse pubblico dell'iniziativa sia comunque certificato, da parte dell'Amministrazione promotrice, all'atto di promozione dell'accordo di programma ai sensi del comma 5 (23)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

.
3. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all'accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l'oggetto principale dell'accordo stesso (24)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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4. L'accordo di programma deve prevedere i requisiti di fattibilità giuridica, tecnica ed economico-finanziaria per la realizzazione delle opere o degli interventi oggetto dell'accordo.
5. L'Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l'assenso dell'organo competente in relazione al contenuto dell'accordo prima dell'effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l'assenso del rispettivo organo competente prima dell'effettuazione della conferenza deliberante (25)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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6. Con l'accordo di programma possono anche essere approvati:
7. Qualora l'accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:
a) gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente, unitamente al relativo verbale, sono pubblicati mediante inserimento nei siti informatici, sia dell’Amministrazione promotrice, sia del Comune interessato, per un periodo di trenta giorni consecutivi durante il quale chiunque può prenderne visione, estrarne copia e presentare osservazioni, previo avviso contenente l’indicazione della data di inserimento nei ridetti siti informatici e di messa a disposizione a libera visione nella segreteria comunale, da pubblicarsi nel BURL e nei medesimi siti informatici nonché divulgato, in via facoltativa, con manifesti od altro mezzo di diffusione ritenuto idoneo; (190)

Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

b) le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all'Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;
c) la sottoscrizione dell'accordo da parte del Presidente della Regione, del Sindaco della Città metropolitana, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall'assenso dei rispettivi organi competenti; (191)

Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

d) l'assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);
e) la sottoscrizione dell'accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell'accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell'Accordo stesso;
f) dell’avvenuta conclusione dell’accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l’indicazione del sito informatico e della sede in cui sono consultabili gli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel BURL, nel sito informatico del Comune, nonché da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell’Amministrazione promotrice. (27)

Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

8. Non può considerarsi per implicitamente acquisito il consenso di un'Amministrazione interessata che non abbia partecipato all'accordo benché regolarmente invitata.(192)

Comma così modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

10. Nel caso di cui al comma 2 il soggetto privato interessato aderisce all'accordo ai soli fini dell'assunzione delle debite obbligazioni per la sua attuazione.
11. Per quanto non previsto dal presente articolo e dall'articolo 60 si applicano le disposizioni ai sensi dell'Sito esternoarticolo 34 del d.lgs. 267/2000 , nonché quelle contenute in altre leggi che prevedano il ricorso all'accordo di programma (29)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Art. 59.
1. Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14 e seguenti della Sito esternolegge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di PUO o di progetti di opere e di interventi che comportino varianti al PUC di cui all’articolo 44 e modifiche al PUC in itinere.
2. Il procedimento di conferenza di servizi è avviato dal Comune a seguito della conclusione del procedimento di approvazione della variante ai sensi dell’articolo 44. In tal caso i termini del procedimento sono i seguenti:
a) il termine di pubblicità-partecipazione di cui all’articolo 38, comma 4, lettera a), è stabilito in trenta giorni;
b) il termine per l’espressione dei pareri di cui all’articolo 38, comma 6, è stabilito in quarantacinque giorni;
c) il termine per gli adempimenti comunali di cui all’articolo 38, comma 7, è stabilito in sessanta giorni;
d) il termine per l’approvazione della variante al PUC di cui all’articolo 38, comma 10, è stabilito in quarantacinque giorni.
Art. 60.
(Disposizioni comuni all'accordo di pianificazione, all'accordo di programma e alla conferenza di servizi).(204)

Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

01. Ove l’accordo di pianificazione, l’accordo di programma o la conferenza di servizi ivi compresa la procedura di intesa Stato-Regione di cui all’articolo 61, abbiano ad oggetto l’approvazione di previsioni territoriali od urbanistiche oppure di interventi urbanistico-edilizi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS a norma della l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni o a VIA a norma della l.r. 38/1998 e successive modificazioni e integrazioni l’assunzione dei previsti atti di approvazione o di assenso di natura urbanistico-territoriale e paesaggistica da parte delle competenti amministrazioni deve essere preceduta dalla positiva conclusione delle procedure ambientali previste nelle ridette leggi oppure essere contestuale agli atti di conclusione di tali procedure. (205)

Comma inserito dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti aventi ad oggetto opere pubbliche o di pubblico interesse a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità ed urgenza delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia (35)

Comma sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

.
2. In tale sede vengono fissati i termini per l'avvio e il completamento delle procedure espropriative allorché l'atto d'approvazione comporti dichiarazione di pubblica utilità e, in ogni caso, i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori secondo i criteri rapportati all'entità delle opere e all'esigenza della loro celere realizzazione. (36)

Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

4. I termini di inizio e di ultimazione dei lavori, relativi alle opere o interventi approvati a norma degli articoli 58 e 59, decorrono dalla comunicazione al soggetto interessato della determinazione assunta in sede di accordo di pianificazione, di accordo di programma o di conferenza di servizi.(207)

Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

5. In sede di approvazione dei progetti a norma della presente legge può essere demandata al Comune: (208)

Comma così sostituito dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

a) la concessione di proroghe ai sensi dell’articolo 34, comma 5, della l.r. 16/2008 e successive modificazioni e integrazioni;
b) la facoltà di assentire direttamente in sede di titoli edilizi varianti non essenziali al progetto rientranti nei margini di flessibilità, da prefissare in apposito elaborato facente parte di quelli costitutivi del progetto approvato.
Art. 61.
(Intese Stato-Regione per localizzazione di opere di interesse statale).(209)

Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Ove per la localizzazione di opere di interesse statale regolate dal Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale) e successive modificazioni e integrazioni si renda necessario approvare varianti al PTR, al PTGcm, al PTC provinciale o al PUC vigente o in itinere operano, ai fini della pubblicità-partecipazione, le disposizioni di cui all’articolo 58, comma 7, lettere a) e b). (210)

Comma così sostituito dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

2. Alle intese di cui al comma 1 partecipa anche la Città metropolitana o la Provincia interessata.(211)

Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

CAPO I
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 62.
(Comitato tecnico misto per l'esame degli atti di pianificazione territoriale).(212)

Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 63.
(Comitati tecnici urbanistici provinciali. Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 ).
Art. 64.
(Modifica degli articoli 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 ).
Art. 65.
(Sistema informativo regionale della pianificazione territoriale).(213)

Articolo abrogato dall'art. 70 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 66.
(Omissis)
Art. 67.
(Omissis)
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sezione I
Disposizioni relative ai vigenti Piani Territoriali di Coordinamento Paesistico(216)

Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 68.
1. Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili. (306)

Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

Fino all’approvazione del PTR sono fatti salvi a ogni effetto: (307)

Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

a) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTC della Costa) approvato con Sito esternodeliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64 ;
b) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure (PTC-IP-ACL) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano.
Art. 69.
(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico). (218)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
(Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione). (44)

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Art. 74.
(Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico).(219)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 75.
(Omissis)
Sezione II
Art. 76.
(Omissis)
Art. 76 bis.
(PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa). (222)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 77.
(Formazione del primo Piano territoriale regionale).(223)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 78.
(Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale).(224)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 79.
(Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali).(225)

Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all’articolo 22 o di accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.
2. Fino all’approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57.
Art. 79bis.
(Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova).(226)

Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Fino all’approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 22 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell’iter approvativo delle varianti in corso alla data del 30 aprile 2015.
1bis. Fino all’approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all’articolo 34, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla Variante Bacini Padani (VBP), possono essere apportate con le modalità di cui al comma 1 ter. (289)

Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

1 ter. Le varianti di cui al comma 1 bis sono approvate dalla Città metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante degli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche o integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l’approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l’indizione della fase di pubblicità sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Città metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante è approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell’ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana. (317)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n.1 .

1 quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1 bis sono approvate con la procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57, ai sensi dell’articolo 34, commi 3 e 4, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla VBP. (318)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Art. 80.
(Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria).227)

Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 81.
(Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente).(228)

Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 82.
(Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente).(229)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 83.
(Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili).230)

Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 84.
(Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).(231)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 85.
(Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente). 232)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 86.
(Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni).
Art. 87.
(Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici).(233)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 88.
(Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).(234)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
CAPO II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Sezione I
Disposizioni relative ai vigenti Piani Territoriali di Coordinamento Paesistico(216)

Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Art. 68.
1. Fino all’approvazione del Piano paesaggistico, si applica il PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale 26 febbraio 1990, n. 6 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente all’assetto insediativo del livello locale, con le relative norme di attuazione in quanto applicabili. (306)

Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

Fino all’approvazione del PTR sono fatti salvi a ogni effetto: (307)

Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

a) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento della Costa (PTC della Costa) approvato con Sito esternodeliberazione del Consiglio regionale 29 dicembre 2000, n. 64 ;
b) il vigente Piano Territoriale di Coordinamento degli Insediamenti Produttivi dell’Area Centrale Ligure (PTC-IP-ACL) approvato con deliberazione del Consiglio regionale 31 luglio 1992, n. 95 e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alle aree di intervento del Distretto 4 – Sestri Ponente: AI 4 Litorale di Multedo, AI 6 Cantieri navali, AI 7 Stazione di Sestri Ponente, AI 8 Polo Industriale di Sestri Ponente, AI 10 Aeroporto, AI 11 Parco scientifico tecnologico di Erzelli, AI 11 bis Monte Gazzo, AI 12 Polo siderurgico non a ciclo integrale di Cornigliano.
Art. 69.
(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico). (218)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
(Varianti apportate al Piano territoriale di coordinamento paesistico in sede di approvazione di accordi di programma o di intese Stato-Regione). (44)

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Art. 74.
(Deroghe al Piano territoriale di coordinamento paesistico).(219)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 75.
(Omissis)
Sezione II
Art. 76.
(Omissis)
Art. 76 bis.
(PTC dell'Area Centrale Ligure e PTC della Costa). (222)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 77.
(Formazione del primo Piano territoriale regionale).(223)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 78.
(Attivazione del sistema informativo regionale della pianificazione territoriale).(224)

Articolo abrogato dall'art. 73 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 79.
(Adeguamento e varianti dei vigenti PTC provinciali).(225)

Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del PTR le province adeguano i vigenti PTC provinciali mediante procedura di variante di cui all’articolo 22 o di accordo di pianificazione di cui all’articolo 57 oppure procedono alla formazione di un nuovo piano territoriale di coordinamento.
2. Fino all’approvazione del PTR le varianti ai vigenti PTC provinciali sono soggette alla procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57.
Art. 79bis.
(Rapporti tra PTGcm e PTC della Provincia di Genova).(226)

Articolo inserito dall'art. 75 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

1. Fino all’approvazione del PTGcm nel territorio della Città metropolitana si applica il PTC della Provincia di Genova approvato con deliberazione del Consiglio provinciale 22 gennaio 2002, n. 1 e successive modificazioni e integrazioni ed è fatta salva la conclusione dell’iter approvativo delle varianti in corso alla data del 30 aprile 2015.
1bis. Fino all’approvazione del PTGcm le modifiche e le integrazioni al PTC della Provincia di Genova di cui al comma 1, relative ai territori ricompresi nei bacini padani per i quali tale PTC ha valore ed effetti di Piano di bacino del fiume Po e aventi i contenuti di cui all’articolo 34, comma 2, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla Variante Bacini Padani (VBP), possono essere apportate con le modalità di cui al comma 1 ter. (289)

Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

1 ter. Le varianti di cui al comma 1 bis sono approvate dalla Città metropolitana di Genova con deliberazione del Consiglio metropolitano, previo parere vincolante degli uffici regionali competenti in materia di difesa del suolo e pianificazione di bacino. Qualora le modifiche o integrazioni interessino ampie porzioni di territorio o territori non precedentemente vincolati, l’approvazione è preceduta da adeguate forme di pubblicità, che consentano ai soggetti interessati di esprimere osservazioni entro il termine massimo di trenta giorni. In tal caso l’indizione della fase di pubblicità sulla proposta di variante avviene con determinazione della competente struttura della Città metropolitana, con contestuale applicazione delle misure di salvaguardia delle relative previsioni, e la variante è approvata, a seguito della valutazione delle osservazioni pervenute, previo assenso dell’ufficio regionale competente, con deliberazione del Consiglio metropolitano nei successivi trenta giorni. Le varianti entrano in vigore dalla data di pubblicazione nel BURL della delibera di approvazione delle medesime e sono pubblicate nel sito informatico della Città metropolitana. (317)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n.1 .

1 quater. Le modifiche e integrazioni di portata eccedente rispetto a quelle di cui al comma 1 bis sono approvate con la procedura di cui all’articolo 22 o di cui all’articolo 57, ai sensi dell’articolo 34, commi 3 e 4, delle Norme di Attuazione del PTC relative alla VBP. (318)

Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

Art. 80.
(Espressione del parere regionale e provinciale sui Piani urbanistici comunali nella fase transitoria).227)

Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 81.
(Strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente).(228)

Articolo abrogato dall'art. 76 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 82.
(Disposizioni applicabili nei confronti degli strumenti urbanistici generali da approvarsi a norma della legislazione previgente).(229)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 83.
(Varianti agli strumenti urbanistici generali vigenti per l'individuazione delle aree di produzione agricola, dei territori di presidio ambientale e dei territori non insediabili).230)

Articolo abrogato dall'art. 77 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 84.
(Disposizioni applicabili nei confronti dei vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica).(231)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 85.
(Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente). 232)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 86.
(Modifiche alla legge regionale 24 marzo 1983, n. 9 e successive modificazioni).
Art. 87.
(Concessione di contributi per la formazione degli strumenti urbanistici).(233)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
Art. 88.
(Sostituzione ed abrogazione di precedenti norme).(234)

Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

(Omissis)
1 quater.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 166.

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Nota soppressa. Vedi nota 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 81.

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Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dal presente comma è abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera così sostituita dall' art. 3 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 1 .

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Nota soppressa. Vedi nota 151.

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Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 , ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e successivamente modificato dall'art. 8 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 65 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 180.

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Comma già modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Lettera già sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 193.

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Nota soppressa. Vedi nota 194.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Comma già modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 e così ulteriormente modificato dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Modifica gli artt. 4 e 5 della L.R. 13 settembre 1994, n. 52 .

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Nota soppressa. Vedi nota 215

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Nota soppressa. Vedi nota 218.

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Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Gli originari articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dall'attuale articolo 69 per effetto dell'art. 6 della L.R. 3 maggio 2002, n. 19 .

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 221.

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Nota soppressa. Vedi nota 222.

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Nota soppressa. Vedi nota 224.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 231.

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Nota soppressa. Vedi nota 232.

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Modifica gli artt. 1 e 9 della L.R. 24 marzo 1983, n. 9 , oggi abrogati.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Nota soppressa. Vedi nota 233.

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Numero così modificato dall' art. 87 della L.R. 6 giugno 2008, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 237.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 . Con Sito esternosentenza n. 50/2017 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 11 del 15 marzo 2017, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2015, n. 11 sostitutivo del presente comma. Il testo previgente disponeva quanto segue: “5. I piani di bacino di cui alla legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), nonché i piani delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni vincolano, nelle loro indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa.”. Il comma è stato così sostituito dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera già sostituita dall'art. 6 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificata dall'art. 1 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Comma già modificato dall'art. 7 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 , ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021. n. 22 .

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così sostituito dall'art. 9 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Nota soppressa. Vedi nota 243.

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 17 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi 262.

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Rubrica così modificata dall'art. 19 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 24 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 26 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 263.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 28 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 29 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota 264.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così sostituito dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificata dall'art. 8 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 33 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 36 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 37 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 38 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 39 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 15 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 40 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 42 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo già sostituito dall'art. 43 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , successivamente modificato dall'art. 18 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così nuovamente sostituito dall'art. 9 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 48 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Comma già sostituito dall'art. 51 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così successivamente modificato dall'art. 23 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 52 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 56 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 57 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo così sostituito dall'art. 58 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Alinea così modificato dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 61 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 62 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 64 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così sostituita dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Lettera così modificata dall'art. 66 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Nota soppressa. Vedi nota 305.

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Rubrica così sostituita dall'art. 68 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 69 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 71 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Articolo già sostituito dall'art. 72 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 e così nuovamente sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 74 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 .

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Per le disposizioni transitorie relative ai procedimenti avviati prima dell'entrata in vigore della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 , ai vigenti strumenti di pianificazione urbanistica e dei PTC regionali e al riparto di competenze, vedi articoli 79 , 80 e 81 della medesima legge regionale.

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Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Comma già sostituito dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 136.

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Nota soppressa. Vedi nota 138.

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Comma già modificato dall'art. 22 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 e così successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 27 della L.R. 18 novembre 2016, n. 29 .

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Nota soppressa vedi nota 139.

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Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 8 febbraio 2017, n. 1 , ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 27 luglio 2020, n. 21 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così nuovamente modificato dall'art. 19 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 6 aprile 2017, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Lettera così modifica dall'art. 7 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 14 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 32 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 28 della L.R. 15/2018 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 12 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Lettera così modificata dall'art. 15 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 3 della L.R. 3 maggio 2021, n. 6 .