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Legge regionale 29 aprile 1997, n. 15

Sostituzione dell' articolo 19 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e proroga del termine di cui al comma 2 dell' articolo 1 della legge regionale 7 agosto 1996, n. 36 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997).

Bollettino Ufficiale n. NaN

Art. 1.
Art. 2.
1. Il termine di cui all'articolo 1 comma 2 della legge regionale 36/1996 (disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997) è prorogato sino al 30 giugno 1997.
2. Limitatamente all'anno solare 1997, i termini di cui all'articolo 26, commi 3 e 4, della l.r. 29/1994 sono fissati rispettivamente al 15 luglio ed al 10 agosto.
Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.