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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 25 marzo 1996, n. 15

Norme sull'assunzione agli impieghi regionali.

Bollettino Ufficiale n. 8 del 10 aprile 1996

Art. 6.
1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.
2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:
a) prova scritta con contenuto teorico, predisposta anche in forma di test, quesiti o elaborazioni grafiche, da effettuarsi preferibilmente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; (16)

Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

b) prova pratico-attitudinale da effettuarsi preferibilmente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e digitali; (17)

Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

c) prova orale o colloquio.
3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale.
3 bis. Il bando di concorso per il personale da inquadrare nelle categorie C, D e per l’accesso alla dirigenza può prevedere nell’ambito dell’eventuale preselezione ovvero delle prove scritte o orali, la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla specificità della posizione da ricoprire, individuata nell’ambito dell’intera gamma di metodologie e tecniche offerte dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui motivazionali, colloqui di gruppo, ecc.). (18)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021,. n. 22.

3 ter. La predisposizione delle prove attitudinali può avvenire con le seguenti modalità:
a) da parte della commissione giudicatrice, integrata eventualmente in qualità di membro aggiunto, da un esperto in materia di selezione del personale;
b) da parte di soggetti terzi, specializzati e qualificati in materia di selezione del personale, d’intesa con la commissione giudicatrice in ordine ai criteri di valutazione e alle modalità di svolgimento della prova in relazione alla specifica posizione da ricoprire. (19)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021,. n. 22.

3 quater. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 bis, per i profili qualificati dall’amministrazione ad alta specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. Il punteggio dei titoli e dell’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, può concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale. (20)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021,. n. 22.

3 quinquies. Nelle procedure concorsuali indette dalla Regione Liguria per il personale da inquadrare nelle categorie C e D possono essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Liguria con inquadramento nelle categorie e profili professionali oggetto del concorso. (21)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

3 sexies. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 quinquies possono, altresì, essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro subordinato presso Società “in house” operanti presso la Regione Liguria con inquadramento in categorie o aree corrispondenti a quelle oggetto del concorso come individuate dalle vigenti disposizioni in materia. (22)

Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.


Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2001, n. 40 .

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Articolo così modificato dall' art. 1 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44 .

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Articolo già modificato dall' art. 4 della L.R. 11 novembre 1997, n. 44 , e successivamente sostituito dall' art. 2 della L.R. 31 luglio 1998, n. 25 .

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Nota soppressa (vedi nota 12)

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Nota soppressa (vedi nota 12)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 200/2020 pubblicata nella G.U. - Serie Speciale Corte Costituzionale n. 38 del 16 settembre 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 2, comma 2, della l.r. 29/2018 nella parte in cui ha sostituito il comma 11 del presente articolo.

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 5 agosto 2019, n. 17 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Lettera così modificata dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .