Art. 6.
1. Il diario delle prove è pubblicato nel sito internet istituzionale dell’Ente, con valenza di notifica ai candidati a tutti gli effetti, non meno di quindici giorni prima dell’inizio delle prove scritte e non meno di venti giorni prima dell’inizio della prova orale. Qualora il ridotto numero dei candidati lo consenta, la convocazione alle suddette prove può essere effettuata con comunicazione scritta tramite posta elettronica certificata o raccomandata con avviso di ricevimento, nel rispetto dei predetti termini di preavviso. La comunicazione del diario delle prove scritte può essere già contenuta nel bando di concorso.
2. Le procedure concorsuali per il personale da inquadrare nelle categorie C e D prevedono lo svolgimento di almeno due fra le seguenti prove:
c) prova orale o colloquio.
3. Le procedure concorsuali possono prevedere anche eventuali forme di preselezione che possono essere predisposte anche da soggetti specializzati in selezione del personale.
3 bis. Il bando di concorso per il personale da inquadrare nelle categorie C, D e per l’accesso alla dirigenza può prevedere nell’ambito dell’eventuale preselezione ovvero delle prove scritte o orali, la verifica del possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla specificità della posizione da ricoprire, individuata nell’ambito dell’intera gamma di metodologie e tecniche offerte dagli esperti del settore (test psico-attitudinali, test per la rilevazione del potenziale, colloqui motivazionali, colloqui di gruppo, ecc.). (18) Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021,. n. 22.
3 ter. La predisposizione delle prove attitudinali può avvenire con le seguenti modalità:
a) da parte della commissione giudicatrice, integrata eventualmente in qualità di membro aggiunto, da un esperto in materia di selezione del personale;
3 quater. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 bis, per i profili qualificati dall’amministrazione ad alta specializzazione tecnica, può essere prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche della posizione bandita, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. Il punteggio dei titoli e dell’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, può concorrere, in misura non superiore ad un terzo, alla formazione del punteggio finale. (20) Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021,. n. 22.
3 quinquies. Nelle procedure concorsuali indette dalla Regione Liguria per il personale da inquadrare nelle categorie C e D possono essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro a tempo determinato presso la Regione Liguria con inquadramento nelle categorie e profili professionali oggetto del concorso. (21) Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.
3 sexies. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 3 quinquies possono, altresì, essere esentati dalla prova preselettiva i candidati che nel biennio precedente alla scadenza del bando di concorso abbiano prestato almeno dodici mesi di effettivo servizio con contratto di lavoro subordinato presso Società “in house” operanti presso la Regione Liguria con inquadramento in categorie o aree corrispondenti a quelle oggetto del concorso come individuate dalle vigenti disposizioni in materia. (22) Comma aggiunto dall'art. 22 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.