Menù di navigazione

Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 44

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla Sito esternoLegge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Bollettino Ufficiale n. 20 del 6 novembre 1996

Art. 3.
(Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante prelevamento di Lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 9530 "Fondo corrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso concernenti spese in conto capitale o di investimento per ulteriori programmi di sviluppo" dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996 ed istituzione nel medesimo stato di previsione del capitolo di bilancio 1572 denominato "Concessione di contributi per l'attuazione delle finalità di cui alla Sito esternolegge 9 gennaio 1989, n. 13 " con lo stanziamento di Lire 500.000.000 in termini di competenza e cassa.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.