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Legge regionale 18 ottobre 1996, n. 44

Concessione di contributi integrativi per l'attuazione delle finalità di cui alla Sito esternoLegge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).

Bollettino Ufficiale n. 20 del 6 novembre 1996

Art. 1.
(Finalità).
1. La Regione interviene con propri finanziamenti per la realizzazione degli interventi di cui all' Sito esternoarticolo 9 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e successive modificazioni.