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Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

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Termine così prorogato dall' art. 2 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Vedi l' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 47 , per l'interpretazione autentica del presente comma.