Legge regionale 7 agosto 1996, n. 36
Disposizioni per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1996/1997.(1)
Bollettino Ufficiale n. 17 del 28 agosto 1996
Art. 4.
(Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note del Redattore:
Abrogata dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.
Vedi l' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 47 , per l'interpretazione autentica del presente comma.