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Art. 1.
(Stagione venatoria 1996/97).
1. Nelle more di approvazione del Piano faunistico-venatorio regionale e tenuto conto di quanto stabilito con legge regionale 14 agosto 1995, n. 42 (disposizioni transitorie per il regolare svolgimento della stagione venatoria 1995/96), per la sola stagione venatoria 1996/97 le quote di partecipazione di cui all'articolo 12, comma 3, lettera c) della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), restano stabilite in lire 100.000 per cacciatore per gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.), ed in lire 200.000 per cacciatore per i Comprensori Alpini (C.A.).
2. Il regime transitorio degli A.T.C. e C.A. provvisori, di cui all'articolo 1, commi 1 e 3 della legge regionale 42/1995 , è prorogato sino al 30 giugno 1997 (2)

Termine così prorogato dall' art. 2 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

. Entro tale data, le Province determinano la perimetrazione definitiva ai sensi della legge regionale 29/1994 , ed insediano i relativi Comitati di gestione ai sensi dell'articolo 54, comma 4, della legge medesima. In ogni A.T.C. o C.A. il commissario è coadiuvato da tre sub-commissari nominati dalla Provincia rispettivamente su segnalazione delle associazioni venatorie, delle organizzazioni professionali agricole e delle associazioni di protezione ambientale.
3. Per la stagione venatoria 1996/97, in sede di prima applicazione, valgono comunque le iscrizioni fatte pervenire per l'annata venatoria 1995/96, salvo espressa rinuncia dell'iscritto prima dell'inizio della stagione venatoria. Resta fermo il termine del 31 maggio 1996 per le conferme e le nuove iscrizioni di cui all'articolo 26 commi 1 e 2 della legge regionale 29/1994 , per l'annata venatoria 1997/98.
4. E' fatto salvo a tutti gli effetti il calendario venatorio regionale approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 6 luglio 1996, n. 429 che si riporta in allegato quale parte integrante della presente legge (3)

Vedi l' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 47 , per l'interpretazione autentica del presente comma.

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Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

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Termine così prorogato dall' art. 2 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Vedi l' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1996, n. 47 , per l'interpretazione autentica del presente comma.