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Legge regionale 4 giugno 1996, n. 25

Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico).

Bollettino Ufficiale n. 13 del 19 giugno 1996

Art. 8.
(Compensi ai dipendenti pubblici).
1. Ai dipendenti pubblici che partecipano a commissioni, comitati o organi collegiali, spettano i compensi previsti dalla presente legge soltanto qualora la partecipazione avvenga in qualità di esperti e non per ragione del proprio ufficio.