Legge regionale 4 giugno 1996, n. 25
Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico).
Bollettino Ufficiale n. 13 del 19 giugno 1996
Art. 4.
(Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale) (1)
1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 90 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari ad euro 51,65, al lordo di ritenute di legge.
2. Al Presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge.
Note del Redattore: