Menù di navigazione

Legge regionale 4 giugno 1996, n. 25

Nuova Disciplina dei Compensi ai Componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla Legge Regionale 28 giugno 1994, n. 28 (Disciplina degli Enti Strumentali della Regione) e alla Legge Regionale 5 aprile 1995, n. 20 (Norme per l'Attuazione dei Programmi di Investimento in Sanità per l'Ammodernamento del Patrimonio Immobiliare e Tecnologico).

Bollettino Ufficiale n. 13 del 19 giugno 1996

Art. 4.
(Compensi per le commissioni esaminatrici in materia di formazione professionale) (1)

Articolo così sostituito dall'art. 119 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18.

1. Ai componenti, ivi compresi i segretari, delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 90 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità pari ad euro 51,65, al lordo di ritenute di legge.
2. Al Presidente delle commissioni esaminatrici di cui al comma 1 è attribuita, per ogni giornata di seduta, un'indennità di euro 77,47, al lordo delle ritenute di legge.