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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 aprile 1996, n. 18

Norme di attuazione della Sito esternoLegge 4 agosto 1978, n. 440 : "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 maggio 1996

Art. 5.
(Destinatari).
1. La Regione, previo parere favorevole della Commissione di cui all'articolo 11, assegna per la coltivazione i terreni incolti o abbandonati, o non sufficientemente coltivati, aventi i requisiti di cui alla presente legge, ai richiedenti che si impegnano a coltivarli attraverso il piano di sviluppo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).
2. Possono essere oggetto di richiesta i terreni appartenenti a privati, ad enti pubblici e morali e i terreni demaniali, con esclusione da terreni compresi nel demanio forestale regionale.
3. Nel caso di istanze per terreni appartenenti al demanio idrico dello Stato, l'assegnazione deve avvenire nel rispetto del disposto di cui al capo VII del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (testo unico delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche).
4. Nel caso di più domande per i medesimi terreni l'assegnazione spetta nel seguente ordine prioritario:
a) ai confinanti che ne facciano richiesta ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
b) ai richiedenti che dimostrino di aver condotto il fondo in passato ovvero di aver svolto in esso la propria opera;
c) ai richiedenti disoccupati singoli o associati di età non superiore a quaranta anni aventi adeguata capacità professionale a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11;
d) agli imprenditori agricoli singoli o associati se la richiesta è ai fini dell'ampliamento aziendale e della ricomposizione fondiaria;
e) ai richiedenti singoli o associati residenti nel territorio del Comune;
f) agli altri richiedenti secondo la data di presentazione delle domande.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .