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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 aprile 1996, n. 18

Norme di attuazione della Sito esternoLegge 4 agosto 1978, n. 440 : "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 maggio 1996

Art. 3.
(Zone di applicazione).
1. La presente legge si applica ai terreni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, purché ricadenti nelle zone classificate "colture agrarie" (COL) e "praterie in mantenimento" (PR-MA) nella cartografia relativa all'"assetto vegetazionale" del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico regionale (di seguito definito PTCP) e a destinazione agricola, compatibile con le vigenti discipline urbanistiche.
2. I terreni classificati "PR-MA" nel PTCP possono essere utilizzati ai fini della presente legge esclusivamente a prato o pascolo mediante piani di sviluppo volti al miglioramento del cotico erboso.
3. I terreni a destinazione agricola non rientranti nelle zone classificate "COL" e "PR-MA" e identificabili nelle aree di cui all'articolo 69, comma 3, delle Norme di Attuazione del PTCP approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 6 del 26 febbraio 1990, sono suscettibili di recupero produttivo, per le finalità di cui alla presente legge, solo se tali zone risultano caratterizzate, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 11, da estesi fenomeni di totale abbandono agricolo che pregiudichino la salvaguardia degli equilibri idrogeologici e la protezione dell'ambiente o quando la mancata messa a coltura di tali terreni possa arrecare un danno alle colture agrarie contigue.
4. Ai fini dell'individuazione delle zone di cui al comma 3, la Commissione di cui all'articolo 11 esprime parere utilizzando anche i dati di base di programmazione territoriale in possesso delle strutture regionali e disponibili presso i sistemi informatici e sugli strumenti cartografici regionali.
5. L'estensione del fenomeno di abbandono cui al comma 3 deve comunque interessare superfici contigue superiori a tre ettari.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .