Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 aprile 1996, n. 18

Norme di attuazione della Sito esternoLegge 4 agosto 1978, n. 440 : "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 maggio 1996

Art. 13.
(Compiti delle Commissioni provinciali per l'utilizzo dei terreni incolti).
1. Alle Commissioni provinciali compete:
a) definire gli elementi di comparazione indicati dall'articolo 2, comma 2, nonché verificare, per i terreni non sufficientemente coltivati, la comparazione tra la situazione di fatto e gli elementi di comparazione stessi;
b) verificare la sussistenza dei requisiti di assegnabilità dei terreni richiesti, la capacità professionale del richiedente, le unità lavorative attive impegnate a fine piano, la validità del piano di sviluppo proposto di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) nonché la sua conformità al relativo piano di bacino e il rispetto della normativa relativa al vincolo idrogeologico mediante acquisizione del relativo parere da parte della Provincia;
c) definire l'entità del rimborso, di cui all'articolo 8, comma 1, dovuto da parte dell'assegnatario al precedente conduttore dei terreni assegnati;
d) verificare le condizioni di mancata utilizzazione dei terreni da parte degli assegnatari ai sensi dell'articolo 9;
e) esprimere parere ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dell'articolo 4, comma 5 e dell'articolo 7, commi 2 e 4;
f) quant'altro necessario a definire l'assegnabilità dei terreni richiesti.
2. La Commissione, in caso di esame di quanto previsto al comma 1 lettere c) e d) nonché in caso di eventuali sopralluoghi, ne dà comunicazione agli interessati tramite invito scritto agli stessi.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .