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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 aprile 1996, n. 18

Norme di attuazione della Sito esternoLegge 4 agosto 1978, n. 440 : "Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate".

Bollettino Ufficiale n. 9 dell' 1 maggio 1996

Art. 10 bis
1. Per le finalità di cui all'articolo 1 comma 1 lettera a) e ove sussistano gravi condizioni di dissesto, del territorio, la domanda di assegnazione, può essere presentata anche da enti pubblici.
2. La domanda di assegnazione contiene gli elementi di cui all'articolo 6 comma 1 lettere a), b) e d) nonché la documentazione dalla quale si evince l'esigenza dell'intervento e l'incarico della redazione e direzione; del piano di sviluppo a soggetti aventi idonee capacità professionali.
3. Nei casi di impossibilità di notifica alla totalità degli aventi titolo, a causa dell'elevato numero o per difficoltà di identificazione, la notifica può essere effettuata anche tramite pubblici proclami e la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. La procedura di assegnazione si effettua secondo quanto previsto all'articolo 7. I rapporti fra proprietari ed ente assegnatario sono regolati da contratti di locazione con canone non superiore a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di affitto di fondi rustici. In caso di irreperibilità del proprietario l'importo stabilito è accantonato dall'ente assegnatario.
5. Gli enti pubblici, a seguito del decreto di assegnazione, provvedono al coordinamento delle opere di rimessa a coltura e miglioramento dei terreni assegnati, secondo quanto previsto dal piano di sviluppo concordato. L'ente assegnatario può affidare i terreni a richiedenti che si impegnino a coltivarli secondo quanto previsto dal piano di sviluppo; tale affidamento tiene conto delle priorità individuate dal piano stesso ferma restando l'attività di coordinamento a carico dell'ente assegnatario.
6. Gli enti pubblici, per il recupero delle spese sostenute per il ripristino della coltivazione, al netto dei contributi pubblici, possono rivalersi sui proprietari dei terreni anche mediante rateizzazione.
7. Nel caso di assegnazione ad enti pubblici il termine di cui all'articolo 9 è prorogato di ulteriori due annate agrarie.
8. Con apposito provvedimento la Giunta regionale indica le modalità di affidamento dei terreni a soggetti diversi dall'ente pubblico assegnatario.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 11 marzo 2014, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .