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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 agosto 1995, n. 43

Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 14 del 30 agosto 1995

Art. 4.
(Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane).
1. Spettano ai Comuni:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'Sito esternoarticolo 2 lettera d) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;
c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 36/1994 ;
d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'Sito esternoarticolo 11, comma 3 della legge 36/1994 , per la definizione dei contenuti della convenzione-tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.
2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico. Tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla Sito esternolegge 142/1990 , come integrata dall' Sito esternoarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica).
3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a), sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.
4. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:
a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
d) le norme tecniche per gli allacciamenti;
e) le spese di allacciamento e le tariffe;
f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della Sito esternolegge 8 ottobre 1976, n. 690 (conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternodecreto- legge 10 agosto 1976, n. 544 , concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della Sito esternolegge 10 maggio 1976, n. 319 , recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
g) le immissioni vietate.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'Sito esternoarticolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 convertito, con modificazioni, nella Sito esternolegge 17 maggio 1995, n. 172 (modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi.
L'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Note del Redattore:

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Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo 22 della L.R. 41/2014 . L'articolo è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .