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Legge regionale 15 dicembre 1995, n. 57

Modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati), 2 maggio 1990, n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale) e 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e norme transitorie per l'attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale.

Bollettino Ufficiale n. 1 del 3 gennaio 1996

INDICE

Art. 1. - (Procedure relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica).
Art. 2. - (Programmi costruttivi).
Art. 3. - (Programmi prioritari).
Art. 4. - (Modifica dell'articolo 4 della l.r. 25/1987).
Art. 5. - (Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 25/1987).
Art. 6. - (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25/1987).
Art. 7. - (Sostituzione del comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 25/1987).
Art. 8. - (Contributi all'interno di Programmi).
Art. 9. - (Modifica dell'articolo 6 della l.r. 34/1990).
Art. 10. - (Modifica dell'articolo 13 della l.r. 10/1994).
Art. 11. - (Abrogazione di norme).
Art. 12. - (Attuabilità del Programma Quadriennale Regionale).
Art. 13. - (Individuazione transitoria dei Programmi prioritari).
Art. 14. - (Pubblicazione della localizzazione).
Art. 15. - (Applicazione delle procedure).
Art. 16. - (Finanziamento del recupero del patrimonio di edilizia residenziale e del bando per recupero ed acquisto di alloggi).
Art. 17. - (Scadenze temporali).
Art. 18. - (Dichiarazione d'urgenza).