Legge regionale 16 agosto 1995, n. 44
Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie.
Bollettino Ufficiale n. 14 del 30 agosto 1995
Art. 6.
(Modalità attuative di interventi cofinanziati dai fondi comunitari).(7)
1. Le decisioni della Giunta regionale relative a programmi comunitari, come definiti nell'ambito del partenariato tra Regione, Amministrazione centrale e Commissione Europea, sono trasmesse:
a) prima della loro trasmissione agli uffici comunitari, all'esame della Commissione consiliare competente;
b) dopo la decisione comunitaria, all'esame del Consiglio.
1 bis. Le modifiche di carattere non sostanziale ai programmi già approvati con Decisione della Commissione europea sono approvate dalla Giunta regionale qualora, per loro natura, non implichino significative variazioni nella strategia e negli obiettivi perseguiti dal Programma, ancorché la pertinente disciplina comunitaria richieda l’adozione di una nuova Decisione della Commissione europea o la modifica della Decisione di approvazione del programma.(1)
2. Gli atti amministrativi regionali concernenti le modalità attuative degli interventi cofinanziati dalla Unione Europea sono predisposti, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e della legge regionale 6 giugno 1991, n. 8 , in termini utili rispetto alle scadenze fissate nell'atto comunitario di riferimento.
3. Le modalità di attuazione sono:
a) a bando di gara;
b) di intesa con gli enti locali a regia pubblica regionale;
c) di competenza delle Province ai sensi della legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 per le politiche attive del lavoro.
4. I bandi di attuazione dei diversi programmi operativi, di cui viene assicurata l'uniformità, devono contenere l'indicazione:
a) dei soggetti beneficiari;
b) dei termini e delle modalità di presentazione delle domande;
c) della documentazione da allegare;
d) dei requisiti di ammissibilità;
e) dei criteri e delle modalità di selezione, nonché degli indicatori fisici e dei parametri di riparto delle risorse;
f) delle leggi regionali di riferimento.
Note del Redattore:
Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 11 maggio 2009, n. 16 e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .