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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 agosto 1995, n. 43

Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 14 del 30 agosto 1995

TITOLO I
COMPETENZE IN MATERIA DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO
CAPO I
TRASFERIMENTO DI FUNZIONI
Art. 1.
(Finalità).
1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative in materia di tutela delle acque dall'inquinamento e di valorizzazione delle risorse idriche.
2. In attuazione dell' Sito esternoarticolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142 (ordinamento delle Autonomie Locali), la Regione svolge le funzioni di programmazione e di indirizzo nelle materie di cui al comma 1, assicurando, tramite le Province, la partecipazione degli Enti Locali alla formazione dei programmi.
3. In attuazione della Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 36 (disposizioni in materia di risorse idriche) la Regione adegua la propria normativa con particolare riferimento a:
a) ciclo integrale delle acque;
b) tutela e uso delle risorse idriche secondo criteri di solidarietà e conservazione della integrità del patrimonio ambientale;
c) usi prioritari delle acque;
d) risparmio idrico;
e) riutilizzo delle acque reflue;
f) speciali salvaguardie nelle aree protette.
Art. 2.
(Competenze della Regione).
1. La Regione, in armonia con le disposizioni della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della Sito esternolegge 18 maggio 1989, n. 183 ) e successive modificazioni ed integrazioni, svolge le seguenti funzioni:
a) programmazione, attraverso la redazione del Piano regionale di risanamento delle acque di cui all' Sito esternoarticolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni;
b) coordinamento, per quanto attiene ad esigenze di carattere unitario, delle funzioni attribuite agli Enti locali nelle materie oggetto della presente legge;
c) direzione del sistema di controllo degli scarichi e degli insediamenti;
d) acquisizione ed elaborazione dei dati interessanti la tutela dell'ambiente, ai fini di conoscere lo stato dell'inquinamento in atto sul territorio regionale nonché le caratteristiche dei corpi idrici;
e) individuazione degli interventi e delle misure necessarie a tutelare e valorizzare le risorse idriche;
f) adozione dei programmi per attuare il risparmio idrico, per realizzare acquedotti ad uso rurale, promiscuo e industriale, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 comma 2 della legge 36/1994 ;
g) organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, ai sensi dell'articolo 8 commi 2, 3, 4 e 5 della Sito esternolegge 36/1994 ;
h) adozione della convenzione tipo e relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2 della Sito esternolegge 36/1994 ;
i) disciplina delle forme e modalità per il trasferimento ai soggetti gestori del personale di cui all'Sito esternoarticolo 12, comma 3 della legge 36/1994 .
2. Per il raggiungimento di particolari obiettivi di qualità delle risorse idriche, per determinati corpi idrici e per porzioni di territorio, la Giunta regionale può imporre limiti più restrittivi agli scarichi provenienti dalle pubbliche fognature e dagli insediamenti civili di cui alle tabelle allegate alla presente legge, sentita l'Autorità di Bacino competente per territorio e la Provincia, che raccoglie e coordina eventuali proposte avanzate dai Comuni. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza dei pareri della Provincia e dell'Autorità di bacino, qualora gli stessi non pervengano entro sessanta giorni dalla richiesta.
3. L'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali, di cui all'articolo 37, fornisce il supporto conoscitivo in materia di tutela e gestione delle acque, anche in attuazione del sistema informativo nazionale per l'ambiente (SINA), di cui alla Sito esternolegge 28 agosto 1989, n. 305 (programmazione triennale per la tutela dell'ambiente).
4. Ai fini dell'individuazione degli interventi di cui al comma 1 lettera e), la Regione sviluppa e integra il Progetto Ambiente con le modalità di cui alla legge regionale 11 settembre 1991, n. 26 (progetto Ambiente e partecipazione alla Società regionale per l'Ambiente).
Art. 3.
(Competenze delle Province).
1. Spettano alle Province:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi delle pubbliche fognature nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
b) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti da insediamenti civili nei corpi idrici, sul suolo e negli strati superficiali del suolo;
c) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi recapitanti:
1) nei corpi idrici, sul suolo per quanto attiene ai limiti di accettabilità e al rispetto delle norme che regolamentano lo smaltimento dei liquami e dei fanghi, di cui all'Sito esternoarticolo 2 comma 1, della legge 10 maggio 1976, n. 319 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni, purché i liquami ed i fanghi non siano tossici e nocivi ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 (attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili e n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi) e successive modificazioni ed integrazioni;
2) direttamente nelle acque costiere marine;
d) il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (attuazione della Sito esternodirettiva 80/68/CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);
e) l'approvazione dei progetti degli impianti di depurazione a servizio delle pubbliche fognature, nonché, in via preliminare, la verifica della compatibilità ambientale per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale e l'autorizzazione all'esercizio;
f) l'organizzazione del servizio idrico integrato, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 36/1994 ;
g) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'Sito esternoarticolo 11 comma 3, della legge 36/1994 , per la definizione dei contenuti della convenzione tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.
2. Spettano alle Province, inoltre, le seguenti competenze:
a) l'installazione e la manutenzione della rete dei dispositivi per il controllo qualitativo dei corpi idrici anche ai fini dell'attività regionale di censimento delle risorse idriche. Qualora i corpi idrici siano fonte di acqua destinata al consumo umano le suddette attività sono svolte in collaborazione con i soggetti gestori di cui alla Sito esternolegge 36/1994 ;
b) il catasto di tutti gli scarichi nei corpi idrici superficiali ed il suo aggiornamento.
3. Le Province provvedono all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 anche ai sensi dell' Sito esternoarticolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (riordino delle finanze degli Enti territoriali a norma dell'Sito esternoarticolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).
Art. 4.
(Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane).
1. Spettano ai Comuni:
a) il rilascio dell'autorizzazione ed il controllo degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi allacciati alle pubbliche fognature, per quanto attiene all'accettabilità degli stessi, alla funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, al rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, di cui all'Sito esternoarticolo 2 lettera d) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni;
b) l'approvazione dei progetti delle opere che originano gli scarichi di cui sopra, ove questi non siano espressamente approvati nei progetti edilizi di edifici, impianti o complessi insediativi oggetto di specifiche autorizzazioni in applicazione di leggi vigenti;
c) l'organizzazione del servizio idrico integrato ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9 della legge 36/1994 ;
d) l'effettuazione delle ricognizioni e la realizzazione dei programmi previsti dall'Sito esternoarticolo 11, comma 3 della legge 36/1994 , per la definizione dei contenuti della convenzione-tipo necessaria per la organizzazione del servizio idrico integrato.
2. I Comuni, inoltre, provvedono alla gestione dei servizi pubblici di acquedotto, fognatura, depurazione delle acque di scarico. Tale gestione è attuata attraverso le forme previste dalla Sito esternolegge 142/1990 , come integrata dall' Sito esternoarticolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (interventi urgenti in materia di finanza pubblica).
3. Le funzioni di cui al comma 1 lettera a), sono svolte da Consorzi di Comuni o dalle Comunità Montane qualora gli stessi siano titolari del servizio di pubblica fognatura e depurazione delle acque reflue.
4. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane quali titolari del servizio pubblico di fognatura e depurazione, adottano un regolamento per l'esercizio del relativo servizio che, in particolare, stabilisce:
a) i limiti di accettabilità in fognatura di ciascun elemento inquinante, in funzione dello stato delle opere e dell'impianto di depurazione, nonché del recapito finale dello scarico della fognatura;
b) le modalità di rilascio delle autorizzazioni allo scarico;
c) le modalità per il controllo degli scarichi in relazione ai limiti di accettabilità;
d) le norme tecniche per gli allacciamenti;
e) le spese di allacciamento e le tariffe;
f) i criteri per l'assimilabilità degli scarichi degli insediamenti produttivi a quelli degli insediamenti abitativi, ai sensi della Sito esternolegge 8 ottobre 1976, n. 690 (conversione in legge, con modificazioni, del Sito esternodecreto- legge 10 agosto 1976, n. 544 , concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della Sito esternolegge 10 maggio 1976, n. 319 , recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento);
g) le immissioni vietate.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è adottato anche ai fini di cui all'Sito esternoarticolo 2 comma 2 del decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79 convertito, con modificazioni, nella Sito esternolegge 17 maggio 1995, n. 172 (modifica alla disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
6. Copia dell'autorizzazione di cui al comma 1 lettera a) e il regolamento di cui al comma 4 sono inviati alla Provincia territorialmente competente al controllo degli scarichi entro trenta giorni dall'esecutività degli stessi.
L'avviso dell'adozione del regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 5.
(Funzioni tecniche di controllo).
1. Gli Enti locali di cui agli articoli 3 e 4 si avvalgono delle strutture provinciali dell'Agenzia regionale di cui all'Sito esternoarticolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496 , convertito, con modificazioni con la Sito esternolegge 21 gennaio 1994, n. 61 (disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente).
2. In attesa dell'istituzione dell'Agenzia regionale di cui al comma 1, gli Enti locali possono avvalersi dei Presidi Multizonali di Prevenzione e dei competenti servizi delle unità sanitarie locali.
TITOLO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI
CAPO I
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI NELLE PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 6.
(Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature).
1. Gli scarichi nelle pubbliche fognature provenienti dagli insediamenti civili sono sempre ammessi, nei modi previsti dalle norme regolamentari che disciplinano il relativo servizio.
2. Gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono esser autorizzati ai sensi dell'articolo 4 comma 1 lettera a).
3. Gli scarichi di cui ai commi 1 e 2 devono comunque rispettare i limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 4. In attesa dell'approvazione del regolamento gli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi devono essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO II
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI PROVENIENTI DAGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
Art. 7.
(Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali, interne e marine e sul suolo).
1. Gli scarichi in acque superficiali, interne e marine, sul suolo provenienti dagli insediamenti produttivi, autorizzati dalle Province ai sensi dell'articolo 3, devono essere conformi ai limiti imposti con il provvedimento di autorizzazione. In ogni caso i limiti di accettabilità degli scarichi non devono essere superiori a quelli imposti dalla tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 8.
(Autorizzazione provvisoria allo scarico).
1. Fatte salve le norme in materia di scarichi contenenti sostanze pericolose, di cui al Sito esternoD.Lgs. 132/1992 ed al Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 133 , (attuazione delle direttive 76/464/CEE, 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/191/CEE,88/347/CEE e 90/415/CEE in materia di scarichi industriali di sostanze pericolose nelle acque), ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il titolare dell'insediamento produttivo, o il legale rappresentante dello stesso, presenta domanda alla Provincia competente per territorio, corredata da una scheda tecnica contenente i dati di cui all'allegato 1 della presente legge.
2. La Provincia, sulla base degli elementi acquisiti nonché di ulteriori eventuali accertamenti effettuati, e sentito il parere, da comunicarsi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Autorità Sanitaria competente per territorio, in relazione alle misure di tutela degli usi potabili dell'acqua, della mitilicoltura, della balneazione e della protezione della salute pubblica, rilascia l'autorizzazione provvisoria entro centoventi giorni a far data dalla presentazione della domanda.
3. L'autorizzazione deve almeno contenere:
a) gli elementi relativi all'individuazione dell'insediamento;
b) l'individuazione del titolare dello scarico;
c) le coordinate geografiche del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
d) le prescrizioni tecniche per la tutela delle acque;
e) la frequenza e modalità dei prelievi e delle analisi, da effettuarsi a cura del titolare dello scarico, sottoscritte da tecnici abilitati e da comunicarsi all'autorità competente al controllo nei termini fissati nell'autorizzazione;
f) la frequenza minima dei controlli da parte dell'Autorità competente al controllo.
4. Le prescrizioni di cui al comma 3 lettera d) in particolare concernono:
a) i limiti massimi di accettabilità sia in termini di portata sia in termini di qualità, per il tipo di scarico considerato, nonché le norme igieniche da rispettare secondo quanto stabilito dalle Autorità Sanitarie Locali;
b) il rispetto delle prescrizioni tecniche, da impartirsi caso per caso in relazione al corpo recettore ed alla sua capacità recettiva, previste dalla normativa statale e, ove emanata, dalla normativa regionale;
c) l'obbligo di adottare eventuali trattamenti per gli scarichi contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C della Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e l'adozione di particolari misure di trattamento o di scarico attinenti singoli specifici scarichi;
d) l'eventuale installazione di specifici strumenti per il campionamento in continuo degli scarichi o per il loro controllo automatico;
e) l'eventuale adozione delle misure necessarie per evitare l'inquinamento delle acque dilavanti le superfici scopertedell'insediamento.
5. L'autorizzazione provvisoria vincola il richiedente al versamento delle spese occorrenti per effettuare i rilievi, gli accertamenti, i controlli e i sopralluoghi necessari per l'istruttoria della domanda di autorizzazione, entro il termine fissato dalla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa.
Art. 9.
(Autorizzazione definitiva allo scarico).
1. La Provincia, verificato il rispetto di quanto previsto nell'autorizzazione provvisoria, entro centoventi giorni dalla data di attivazione dello scarico, comunicata preventivamente a cura del titolare dello stesso, rilascia l'autorizzazione definitiva.
2. L'autorizzazione definitiva ha la durata massima di quattro anni. Il rinnovo dell'autorizzazione deve essere richiesto un anno prima della scadenza.
3. L'autorizzazione può essere sempre modificata in relazione a nuove normative tecniche, per prevenire od eliminare rischi o danni verificati in sede di controllo o in base a quanto previsto dall'articolo 11 comma 2.
4. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata all'Autorità competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.
Art. 10.
(Revoca dell'autorizzazione).
1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:
a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 8 comma 4.
Art. 11.
(Obblighi dei titolari degli scarichi).
1. I titolari degli scarichi sono tenuti all'esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni.
2. Qualsiasi modifica da apportare agli scarichi e al loro processo di formazione è preventivamente comunicata alla Provincia per i provvedimenti di competenza.
3. Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione o ad ampliamenti o a ristrutturazioni, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta una nuova autorizzazione allo scarico.
4. I titolari degli insediamenti sono tenuti ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte degli stessi insediamenti producano danni ai corpi ricettori.
5. Il gestore dell'impianto di depurazione tiene il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Sito esternodeliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. Tali quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a richiesta della Provincia e delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5, unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami.
Art. 12.
(Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi).
1. Gli scarichi del percolato di discariche esistenti, approvate ai sensi della legge regionale 8 gennaio 1990, n. 1 (norme per la formazione del Piano regionale del servizio di smaltimento dei rifiuti e disciplina delle attività di smaltimento) e successive modifiche ed integrazioni, laddove dotate di impianti di depurazione che necessitano di interventi di miglioria per impreviste difficoltà di funzionamento possono essere autorizzati, qualsiasi sia il loro recapito ed indipendentemente dai valori dei parametri qualitativi dello scarico, previa la verifica delle caratteristiche e degli usi del corpo ricettore. Restano fermi i divieti di cui all'articolo 13.
2. L'autorizzazione è temporanea e contiene le prescrizioni tecniche e i tempi per l'adeguamento dell'impianto ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti, ai fini del rilascio dell'autorizzazione provvisoria e definitiva prevista dagli articoli 8 e 9.
Art. 13.
(Divieti).
1. Nelle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236 (attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183 ), sono vietati gli scarichi di acque reflue, liquami e di fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione.
2. Sono altresì vietati:
a) gli scarichi nei laghi naturali ed artificiali, nei corsi d'acqua naturali ed artificiali che si immettono direttamente in laghi, serbatoi o reticoli carsici, nonché nelle falde idriche sotterranee, sul suolo e negli strati superficiali del suolo, il cui substrato sia soggetto a fenomeni carsici. Sono sempre vietati gli scarichi nel sottosuolo;
b) gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo con coltivazione di prodotti usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana;
c) lo smaltimento dei fanghi sul suolo non adibito ad uso agricolo.
3. Lo smaltimento dei fanghi sul suolo adibito ad uso agricolo è ammesso qualora l'utilizzo dei fanghi sia stato autorizzato ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99 (attuazione della Sito esternodirettiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura). Lo smaltimento deve comunque rispettare le disposizioni di cui alla Sito esternodeliberazione 4 febbraio 1977 , allegato 5, del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento (norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati dai cicli di lavorazione e dai processi di depurazione).
4. Gli scarichi sul suolo devono in ogni caso rispettare le norme igieniche stabilite dalle Autorità Sanitarie Locali.
CAPO III
DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DELLE PUBBLICHE FOGNATURE E DEGLI INSEDIAMENTI CIVILI CHE NON RECAPITANO IN PUBBLICHE FOGNATURE
Art. 14.
(Definizioni).
1. Ai sensi e per gli effetti della presente legge si intendono:
a) per "numero di abitanti complessivi": il numero che si ottiene dividendo per 60 il BOD5 (richiesta biochimica di ossigeno) dello scarico espresso in grammi/giorno. Esso deve essere stimato come valore medio dei sessanta giorni in cui vengono registrate le massime presenze annuali;
b) per "acque bianche": le acque esclusivamente pluviali;
c) per "acque nere": ogni scarico non costituito esclusivamente da acque bianche;
d) per "pubbliche fognature a sistema misto": le pubbliche fognature che assieme alle acque nere convogliano anche le acque bianche;
e) per "insediamenti civili": gli insediamenti così definiti dall'Sito esternoarticolo 1-quater della legge 690/1976 , compresi gli insediamenti nei quali vengono svolte esclusivamente attività commerciali.
Art. 15.
(Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature).
1. Gli scarichi delle pubbliche fognature, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe A e nella classe B.
2. Appartengono alla classe A gli scarichi di pubbliche fognature convoglianti:
a) scarichi che derivano dall'uso esclusivamente abitativo degli edifici;
b) scarichi di insediamenti di qualsiasi natura, il cui sversamento non provoca il superamento dei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge, da parte dello scarico della pubblica fognatura, prima di qualsiasi trattamento depurativo.
3. Appartengono alla classe B gli scarichi di pubbliche fognature caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, non rientrano nei limiti indicati nella tabella 2, allegata alla presente legge. In tale ipotesi l'ente gestore della pubblica fognatura accerta le cause del superamento di tali limiti ed adotta i provvedimenti necessari alla eliminazione delle cause medesime entro il termine stabilito dalla Provincia.
Art. 16.
(Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
1. Gli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura, ai fini della presente legge, sono suddivisi nella classe C e nella classe D.
2. Appartengono alla classe C gli scarichi provenienti:
a) dagli insediamenti adibiti esclusivamente ad uso abitativo;
b) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio e dai quali provengono scarichi dovuti esclusivamente all'uso abitativo degli edifici oppure derivanti esclusivamente da cucine, bagni, latrine o dalle attività di lavatura di stoviglie ed indumenti esplicate a servizio delle persone residenti, anche in via temporanea,nell'insediamento;
c) dagli insediamenti nei quali si svolgono attività di servizio o di commercio od anche produttive, dai quali provengono scarichi caratterizzati da parametri che, prima di qualsiasi trattamento depurativo, rientrano nei limiti indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge;
d) dalle imprese agricole di cui alla lettera a) della Sito esternodeliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
3. Appartengono alla classe D gli scarichi provenienti:
a) dalle imprese agricole di cui alle lettere b), c) e d) della Sito esternodeliberazione 8 maggio 1980 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento;
b) dagli allevamenti ittici di cui alla Sito esternodeliberazione 28 gennaio 1983 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
Art. 17.
(Recapiti ammessi per gli scarichi).
1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono ammessi, nel rispetto delle prescrizioni della presente legge, esclusivamente nei seguenti recapiti:
a) corsi d'acqua naturali e artificiali, che non si immettano in laghi, serbatoi o in reticoli carsici (1)

Vedi però la L.R. 28 gennaio 1997, n. 5 .

;
b) acque di transizione;
c) mare territoriale;
d) suolo e strati superficiali del suolo, purché il substrato non sia soggetto a fenomeni carsici.
Art. 18.
(Approvazione dei progetti di impianti di depurazione).
1. I progetti di nuovi impianti di depurazione degli scarichi nonché i progetti di modificazione o ampliamento di impianti esistenti sono approvati dalla Provincia competente previo accertamento della conformità degli interventi alle norme tecniche di cui all'allegato 4 della Sito esternodeliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento.
2. Per gli impianti non soggetti alla valutazione di impatto ambientale di competenza regionale o statale, l'approvazione di cui al comma 1 tiene preliminarmente conto della compatibilità ambientale.
Art. 19.
(Autorizzazione provvisoria e definitiva).
1. Gli scarichi di cui agli articoli 15 e 16 sono autorizzati dalla Provincia ai sensi dell'articolo 3 comma 1 lettere a) e b).
2. La domanda di autorizzazione provvisoria, relativa agli scarichi di cui agli articoli 15 e 16, è corredata dall'indicazione della classe dell'insediamento o della pubblica fognatura, del numero degli abitanti complessivi serviti, del punto di recapito dello scarico, delle caratteristiche qualitative e quantitative dello scarico nonché dal progetto dell'impianto di depurazione o del sistema di smaltimento previsto.
3. La domanda di autorizzazione provvisoria agli scarichi provenienti dagli insediamenti civili che non recapitano in pubblica fognatura è presentata dai titolari degli scarichi stessi contestualmente alla richiesta di concessione edilizia relativa all'insediamento da cui proviene lo scarico.
4. Il rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità di cui all' Sito esternoarticolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 425 (regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di iscrizione al catasto), è subordinato al possesso dell'autorizzazione provvisoria allo scarico.
5. Entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda, la Provincia competente ai sensi dell'articolo 3 rilascia l'autorizzazione provvisoria che stabilisce:
a) i limiti di accettabilità dello scarico;
b) il termine per la messa a punto dell'impianto di depurazione;
c) i limiti transitori che lo scarico deve rispettare durante il periodo di messa a punto dell'impianto medesimo e per un periodo comunque non superiore ad un anno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 15 comma 3;
d) la frequenza dei controlli.
6. Per gli insediamenti civili e per le pubbliche fognature la frequenza minima dei campionamenti è fissata nei termini seguenti in funzione del numero di abitanti complessivi serviti:
a) da 2.000 fino a 9.999 abitanti complessivi: 12 campioni nel primo anno; 4 campioni negli anni successivi, qualora nel primo anno l'acqua sia conforme alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione. Se uno dei 4 campioni non è conforme, nell'anno successivo devono essere prelevati 12 campioni;
b) da 10.000 a 50.000 abitanti complessivi, 12 campioni;
c) oltre 50.000 abitanti complessivi, 24 campioni.
7. L'autorizzazione definitiva è rilasciata quando lo scarico rispetta i limiti di accettabilità indicati nell'autorizzazione provvisoria.
8. L'autorizzazione è trasmessa al richiedente, alla struttura provinciale dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, o qualora non ancora istituita, al Presidio Multizonale di Prevenzione, ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.
9. La Provincia competente al rilascio dell'autorizzazione può richiedere che il gestore dell'impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla Sito esternodeliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento. I quaderni sono conservati per un periodo di dieci anni e sono esibiti a qualunque richiesta della Provincia o delle strutture tecniche di controllo di cui all'articolo 5.
10. Qualunque interruzione, anche parziale, del funzionamento degli impianti di depurazione, anche per attività di manutenzione, deve essere immediatamente comunicata alla Provincia competente al controllo e all'Autorità Sanitaria Locale.
Art. 20.
(Revoca dell'autorizzazione).
1. Ove venga rilevata l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ovvero di qualsiasi norma in materia di scarichi, la Provincia può:
a) diffidare il titolare dello scarico, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità riscontrate;
b) sospendere l'autorizzazione, qualora il titolare dello scarico non abbia ottemperato a quanto contenuto nella diffida;
c) revocare l'autorizzazione in caso di mancato rispetto dei limiti e delle prescrizioni in essa contenute.
Art. 21.
(Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione).
1. Sono esenti dall'obbligo dell'autorizzazione:
a) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche delle pubbliche fognature;
b) gli scarichi costituiti esclusivamente da acque bianche degli insediamenti civili.
2. I titolari degli scarichi di cui al comma 1 denunciano lo scarico alla Provincia che, in relazione alla natura dell'insediamento ed alle caratteristiche dello scarico stesso, comunica al titolare l'eventuale diversa qualifica ai fini dell'assoggettamento alla disciplina prevista nella presente legge per le acque nere.
3. Le fognature convoglianti acque bianche sono dotate di dispositivi idonei ad evitare fenomeni di inquinamento dei corpi idrici da parte delle acque di prima pioggia.
CAPO IV
MODALITA' PER GLI SCARICHI NEI CORPI IDRICI
Art. 22.
(Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali è rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere del Comune posto immediatamente a valle di quello nel cui territorio avviene lo scarico. Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere nei casi in cui tra il Comune in cui avviene lo scarico ed i Comuni limitrofi vi sia una distanza tale, in relazione alla portata dello scarico, da escludere effetti di rilievo sugli stessi Comuni confinanti.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di non oltre 500 abitanti complessivi possono essere trattati con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore, e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, oppure con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff;
b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 500 abitanti complessivi devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti imposti dalla tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. Per gli scarichi di cui alle lettere a) e b), deve essere prevista una vasca di contatto per eventuali trattamenti di disinfezione.
3. Le soluzioni adottate devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque.
4. In deroga a quanto previsto al comma 2 e secondo le indicazioni del Piano regionale la Provincia può autorizzare, sulla base di motivata istanza del soggetto richiedente, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il corpo idrico ricettore e della situazione ambientale locale e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di un solo rinnovo:
a) l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi relativamente ai parametri della tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 , ad eccezione di quelli indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge;
b) l'effettuazione di scarichi conformi a quanto previsto dal comma 2 lettera a) per fognature a servizio di un massimo di 1.000 abitanti.
Art. 23.
(Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare).
1. L'autorizzazione ad effettuare gli scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare è rilasciata dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 19, sentito il parere dei Comuni immediatamente confinanti lungo il tratto di costa con il Comune nel cui territorio avviene lo scarico.
Tale parere è trasmesso entro sessanta giorni dalla richiesta della Provincia. La Provincia può non acquisire il parere qualora la distanza dei Comuni limitrofi dallo scarico, in relazione alla sua portata, sia tale da escludere effetti di rilievo nei confronti delle acque antistanti il territorio dei Comuni stessi.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione lo scarico deve sempre avvenire, tramite condotta di lunghezza adeguata, a distanza dalla battigia tale da non compromettere gli usi a cui è destinato il tratto di mare, con particolare riguardo alla balneazione, alla mitilicoltura e alla pesca.
3. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A per essere autorizzati devono essere trattati:
a) con impianti che assicurino almeno il livello di depurazione ottenibile con vasche settiche, delle quali nell'atto autorizzativo devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, se a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi;
b) con vasche tipo Imhoff dimensionate per un tempo di ritenzione non inferiore a 4 ore e delle quali, nell'atto autorizzativo, devono essere prescritti tempi e modalità di manutenzione e pulizia, sia con impianti di altro tipo che garantiscano prestazioni equivalenti o migliori di quelle delle predette vasche tipo Imhoff, se a servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi. Devono essere assicurate altresì le fasi di grigliatura e disoleatura dei liquami nonché la presenza di una vasca di contatto per gli eventuali trattamenti di disinfezione;
c) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 4 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 1.000 e fino a 20.000 abitanti complessivi;
d) con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge se a servizio di oltre 20.000 e fino a 40.000 abitanti complessivi.
4. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B e di quelle della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi, per essere autorizzati devono essere trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 6 allegata alla presente legge.
5. Gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 abitanti complessivi devono essere altresì dotati:
a) di registratori di portata;
b) di vasche, poste al termine del processo depurativo, aventi lo scopo di regolarizzare il deflusso attraverso lo scarico a mare e di consentire il prelievo di campioni di acqua e gli eventuali trattamenti di disinfezione;
c) di diffusore nella parte terminale della condotta di scarico.
6. La posizione dello sbocco della condotta deve essere determinata sulla base di studi specifici da effettuarsi caso per caso a cura dell'ente gestore e la distanza dello sbocco medesimo dalla costa non può comunque essere inferiore a:
a) metri 200 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 50 e fino a 1.000 abitanti complessivi;
b) metri 500 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 1.000 e fino a 10.000 abitanti complessivi;
c) metri 1.000 per gli scarichi delle pubbliche fognature al servizio di oltre 10.000 abitanti complessivi, per le quali lo sbocco stesso deve essere a profondità non inferiore a 30 metri.
7. La Provincia in deroga a quanto stabilito dal comma 6 può consentire la realizzazione di condotte che raggiungano distanze o profondità inferiori a quelle indicate, nel caso in cui gli studi prodotti comprovino tale possibilità.
La deroga è possibile solo per una delle due condizioni.
8. La Provincia, sulla base di motivata istanza dell'Ente titolare dello scarico e previo parere vincolante della Giunta regionale può consentire, in deroga a quanto stabilito dal comma 4, che gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 40.000 abitanti complessivi siano trattati con impianti che assicurino il rispetto dei limiti riportati nella tabella 5 allegata alla presente legge.
9. Le soluzioni adottate per gli scarichi devono corrispondere a quelle indicate nel Piano regionale di risanamento delle acque salvo deroghe autorizzate dalla Provincia, acquisito il parere della Giunta regionale, sulla base di motivate richieste dell'Ente titolare dello scarico.
10. L'Ente titolare dello scarico, ove possibile, deve segnalare adeguatamente la zona di scarico nonché l'area intorno ad esso eventualmente inibita alla balneazione.
Art. 24.
(Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare).
1. Lo scarico delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare può essere autorizzato nel rispetto di quanto prescritto negli articoli 22 e 23 ed a condizione che gli scaricatori di piena siano dimensionati in modo tale da impedire, in caso di eventi meteorici, il versamento diretto, nei corpi ricettori, delle acque pluviali sino ad un volume pari a tre volte la portata media oraria di tempo secco. Tale volume d'acqua è sottoposto, prima dello scarico, al trattamento previsto per i liquami nei medesimi corpi ricettori, in assenza di eventi meteorici.
Art. 25.
(Scarichi delle pubbliche fognature esistenti).
1. Al fine di portare a termine l'adeguamento tecnico degli impianti senza interruzione del pubblico servizio e al fine di limitare le conseguenze dell'inquinamento, nei casi in cui il Piano regionale di risanamento delle acque preveda la realizzazione di schemi depurativi complessi, le Province possono autorizzare, nei modi e nei termini previsti nella presente legge, scarichi delle pubbliche fognature esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge non previsti nel Piano, purché siano conformi ai limiti previsti dalla stessa.
2. Gli scarichi di cui al comma 1 sono consentiti nel rispetto degli usi cui è destinato il corpo idrico ricettore e sulla base del divieto dell'aumento dell'inquinamento.
3. Gli scarichi oggetto delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere consentiti per un periodo di tempo determinato, prorogabile solo per comprovate e motivate necessità.
4. Le autorizzazioni temporanee concernenti scarichi nei corpi idrici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, rilasciate in attesa della realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso, conservano la loro validità previa integrazione delle stesse, da parte della Provincia, con le disposizioni di cui al comma 3.
Art. 26.
(Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
1. Fatte salve le autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge regionale 1 settembre 1982, n. 38 (disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano nelle pubbliche fognature) e successive modificazioni ed integrazioni agli scarichi degli insediamenti civili esistenti, gli scarichi degli insediamenti civili della classe C nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 se la distanza tra il confine dell'insediamento stesso e l'asse della pubblica fognatura è superiore a 300 metri o se la fognatura pubblica ha una quota superiore di 20 metri rispetto a quella del terreno dell'insediamento, salvo deroga da concedere sulla base di comprovate ragioni tecniche. A tali scarichi si applica, dal punto vista tecnico, la disciplina prevista dall'articolo 22, a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nei corsi d'acqua naturali ed artificiali sono autorizzati ai sensi dell'articolo 19 se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 27.
(Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare).
1. Agli scarichi degli insediamenti civili della classe C nelle acque di transizione e nel mare si applica, dal punto di vista tecnico, la disciplina prevista per gli scarichi delle pubbliche fognature dall'articolo 23 a seconda del numero di abitanti complessivi dell'insediamento.
2. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe D nelle acque di transizione e nel mare sono autorizzati se rispettano i limiti fissati dalla tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 .
CAPO V
MODALITA' PER GLI SCARICHI SUL SUOLO E NEGLI STRATI SUPERFICIALI DEL SUOLO
Art. 28.
(Scarichi non ammissibili).
1. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo sono vietati:
a) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe B;
b) gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A al servizio di oltre 50 abitanti complessivi;
c) gli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili nelle aree di salvaguardia di cui al Sito esternoD.P.R. 236/1988 .
2. Sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo è vietato ogni altro scarico che non sia direttamente utile alla produzione agricola.
3. Sono comunque vietati scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo sul quale vengono coltivati prodotti che sono usualmente consumati anche crudi nella alimentazione umana.
Art. 29.
(Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo).
1. L'autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo è rilasciata ai sensi dell'articolo 19 da parte della Provincia, verificato il rispetto delle "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei liquami sul suolo e nel sottosuolo", riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977.
2. Gli scarichi delle pubbliche fognature della classe A nonché degli insediamenti civili della classe C a servizio di non oltre 50 abitanti complessivi, sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 22 comma 2 lettera a).
3. Gli scarichi degli insediamenti civili della classe C con oltre 50 abitanti complessivi sono autorizzati qualora sia provata la difficoltà tecnica di allacciamento alla condotta fognaria principale, l'eccessivo onere economico e siano rispettati i limiti della tabella A allegata alla Sito esternolegge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni. La Provincia può autorizzare, sulla base di motivate richieste e per un periodo non superiore a cinque anni suscettibili di rinnovo, l'effettuazione di scarichi con limiti meno restrittivi per alcuni parametri della citata tabella A, tenuto conto delle caratteristiche dello scarico, dell'uso cui è destinato il suolo ricettore e della situazione ambientale locale. I limiti meno restrittivi non possono in nessun caso riguardare i parametri indicati nella tabella 3 allegata alla presente legge.
4. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità di liquame da smaltire derivante da attività zootecnica corrisponda ad un carico non superiore a 40 quintali di peso vivo di bestiame di allevamento per ettaro. Tale limite si applica altresì agli scarichi dei liquami delle imprese agricole che esercitano attività di trasformazione della produzione di cui al comma 1, lettera d) della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 8 maggio 1980.
5. Gli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo non adibito ad uso agricolo degli insediamenti civili della classe D sono autorizzabili qualora la quantità dei liquami da smaltire non superi la metà del valore indicato nel comma 4.
6. La Provincia verifica l'impatto ambientale conseguente allo scarico dei liquami, stabilendo gli elementi ed i parametri più significativi tra quelli indicati al punto 2.8 della deliberazione di cui al comma 1 e la periodicità del loro rilevamento.
TITOLO III
PROGRAMMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA E GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE. SISTEMA DI MONITORAGGIO
CAPO I
PIANO REGIONALE DI RISANAMENTO DELLE ACQUE
Artt. 30. - 32.
(Omissis)
CAPO II
SISTEMA IDRICO INTEGRATO
Art. 33.
(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).
1. La Regione provvede, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 8 della legge 36/1994 , sentite le Autorità di bacino competenti, le Province nonché le Regioni interessate nel caso di cui al comma 3 dello stesso articolo, ad individuare gli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei servizi idrici integrati, anche tramite accorpamenti degli ambiti territoriali omogenei in cui il Piano regionale di risanamento delle acque suddivide il territorio ligure, modificando, ove occorra, il Piano citato. La Regione, inoltre, indica per ciascun ambito ottimale:
a) le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ivi ricadenti;
b) l'aggiornamento del piano regolatore generale degli acquedotti, nei modi di cui all'Sito esternoarticolo 8 comma 4 legge 36/1994 ;
c) i criteri e gli indirizzi per l'attuazione dei programmi di intervento di competenza.
2. La Regione, sentite le Province, stabilisce norme integrative per il controllo degli scarichi degli insediamenti civili e produttivi allacciati alle pubbliche fognature.
Art. 34.
(Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).
1. Sulla base di accordi di programma promossi dalle Province territorialmente competenti, gli enti locali organizzano, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 33, il servizio idrico integrato entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito territoriale stesso.
2. Nel caso in cui la forma di cooperazione indicata sia la convenzione di cui all'Sito esternoarticolo 24 della legge 142/1990 , la Giunta regionale provvede altresì agli adempimenti di cui all'Sito esternoarticolo 9 comma 3 della legge 36/1994 , anche mediante l'elaborazione della convenzione-tipo.
Art. 35.
(Gestioni esistenti).
1. I soggetti esistenti di cui agli articoli 9 e 10 della Sito esternolegge 36/1994 continuano a gestire i servizi idrici loro affidati fino all'organizzazione del servizio idrico integrato secondo quanto disposto dalla Sito esternolegge 36/1994 .
Art. 36.
(Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica).
1. Per un corretto funzionamento dei servizi del Sistema idrico integrato, in attuazione di quanto disposto dalla Sito esternolegge 36/1994 , il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, individua gli usi prioritari delle acque. La Giunta regionale, sulla base della normativa statale in materia, disciplina:
a) il riuso delle acque utilizzate, dopo opportuni trattamenti di depurazione, sia in via diretta (reti non potabili, utilizzi industriali od irrigui) od indiretta (ricarica delle falde);
b) l'adeguamento del diagramma di prelievo degli acquedotti cittadini a quello di richiesta, abbandonando l'uso di alimentare costantemente gli acquedotti con la massima portata occorrente nel giorno di maggior consumo, con il conseguente sfioro dei superi stagionali dei serbatoi cittadini;
c) l'uso di sistemi distributivi interconnessi, estesi ad aree molto vaste, con diagrammi di consumo complementari;
d) l'inserimento tra le fonti di approvvigionamento di serbatoi di compenso stagionale;
e) l'uso di sistemi di adduzione ad usi multipli (specie se complementari nel tempo);
f) il controllo e il contenimento delle perdite;
g) la realizzazione di interconnessioni tra i principali schemi acquedottistici previsti nel Piano regionale di risanamento delle acque, in modo da evitare gli sprechi delle eventuali eccedenze e permettere il loro utilizzo, ove necessario;
h) il rallentamento del deflusso e il ravvenamento delle falde in territorio costiero, in modo da impedire l'avanzata del cuneo salino e favorire, se necessario, il recupero della falda stessa;
i) i limiti più restrittivi per gli scarichi in aree protette e in aree degradate, individuate ai sensi della legge regionale 9/1993 .
2. La Giunta regionale, per le attività di cui al comma 1, acquisisce il parere dell'Autorità di bacino competente. La Giunta regionale può procedere, anche in assenza di tale parere, qualora lo stesso non pervenga entro sessanta giorni dalla richiesta.
CAPO III
OSSERVATORIO PERMANENTE DEI CORPI IDRICI
Art. 37.
(Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali). (3)

Articolo abrogato dall' art. 47 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

(Omissis)
Art. 38.
(Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque). (4)

Articolo abrogato dall' art. 47 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20 .

(Omissis)
TITOLO IV
NORME VARIE, TRANSITORIE E FINALI
CAPO I
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 39.
(Fanghi).
1. Allo smaltimento dei fanghi risultanti dal trattamento degli scarichi delle pubbliche fognature e degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature si applicano le disposizioni di cui al Sito esternoD.P.R. n. 915/1982 .
2. In deroga a quanto stabilito nel comma 1 e fatte salve le "Norme tecniche generali per la regolamentazione dello smaltimento dei fanghi residuati da cicli di lavorazione e da processi di depurazione" riportate nell'allegato n. 5 della deliberazione del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento 4 febbraio 1977, lo smaltimento su suolo adibito ad uso agricolo è ammesso solo nel caso in cui l'utilizzo di tali fanghi sia stato autorizzato ai sensi del Sito esternoD.Lgs. 99/1992 .
Art. 40.
(Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1).
1. La Giunta regionale, in relazione alle verifiche effettuate sull'impatto ambientale degli scarichi, può modificare i parametri ed i limiti indicati nelle tabelle 1, 2, 4, 5, 6 allegate alla presente legge.
2. La Giunta regionale può, altresì, modificare la scheda tecnica di cui all'allegato 1 della presente legge sulla base di motivate valutazioni tecniche.
Art. 41.
(Consorzi).
1. I Comuni e le Province provvedono, ai sensi del Sito esternocomma 1 dell'articolo 60 della legge 142/1990 , alla revisione dei Consorzi e delle altre forme associative in atto costituiti ai fini della costruzione, manutenzione e gestione delle opere relative ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione sopprimendoli o trasformandoli nelle forme previste dalla Sito esternolegge 142/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Decorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Consorzi esistenti che non si sono adeguati a quanto disposto dall'articolo 60 della legge 142/1990 cessano da ogni finanziamento e contributo regionale.
3. Per l'attuazione delle opere previste dal Piano regionale di risanamento delle acque, la Regione concede prioritariamente contributi e finanziamenti ai Consorzi ed agli Enti che unificano, ai sensi del comma 1, le iniziative pubbliche da porre in atto nel territorio d'ambito relativamente alle opere in considerazione.
Art. 42.
(Omissis)
CAPO II
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 43.
(Decorrenza delle funzioni).
1. Le Province esercitano le nuove funzioni attribuite dalla presente legge decorsi sei mesi dalla sua entrata in vigore.
2. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane trasmettono alle Province entro la data di cui al comma 1, le pratiche e gli atti relativi alle nuove funzioni attribuite. I Comuni, i Consorzi e le Comunità Montane provvedono alla definizione delle pratiche in corso nonché, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 172/1995 citata, al riesame di tutte le autorizzazioni allo scarico rilasciate ai sensi dell'Sito esternoarticolo 15 della legge 319/1976 , con priorità per quelle provvisorie rilasciate in forma tacita, e le trasmettono alle Province.
Art. 44.
(Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982 ).
1. Entro tre mesi dalla data in cui le Province esercitano le funzioni di cui alla presente legge, i titolari degli scarichi provenienti dagli insediamenti civili di classe B e dagli insediamenti ad uso non esclusivamente abitativo autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982 presentano alla Provincia, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, copia dell'autorizzazione, ai fini del riesame ai sensi della presente legge.
2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 conservano la loro validità, salvo diversa valutazione da parte della Provincia, per un periodo di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 45.
(Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione).
1. I Comuni, singoli o associati, e le Comunità Montane adottano il regolamento di cui all'articolo 4 comma 4 entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge. Entro la stessa data tali enti adeguano i regolamenti eventualmente già in vigore.
Art. 46.
(Omissis)
Art. 47.
(Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).
1. In sede di prima applicazione della presente legge, e in attesa dell'emanazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui al comma 2, il centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici, di cui all'articolo 37, è gestito tramite l'Azienda Municipalizzata Gas e Acqua del Comune di Genova, secondo le modalità previste dalla convenzione da stipularsi con la Regione.
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce l'organismo di gestione del centro regionale di cui al comma 1, cui partecipano i soggetti gestori dei servizi idrici, gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale e ne determina le modalità di funzionamento.
3. La convenzione di cui al comma 1 prevede altresì le modalità e i termini per il passaggio dei beni e delle attrezzature all'organismo di gestione di cui al comma 2, assicurando la continuità della gestione stessa.
Art. 48.
(Norma finanziaria).
(Omissis)
Art. 49.
(Abrogazione di norme).
1. Salvo quanto disposto dalla presente legge e a far data dal termine previsto nell'articolo 43, è abrogata la legge regionale 23 aprile 1981, n. 14 (designazione dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi diretti nelle acque del mare). E', altresì, abrogata la legge regionale 38/1982 , fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, ultimo comma della medesima legge.
2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si osservano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia.
Art. 50.
(Entrata in vigore).
(Omissis)

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo 22 della L.R. 41/2014 . L'articolo è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .