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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 16 agosto 1995, n. 43

Norme in materia di valorizzazione delle risorse idriche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

Bollettino Ufficiale n. 14 del 30 agosto 1995

INDICE

Art. 1. - (Finalità).
Art. 2. - (Competenze della Regione).
Art. 3. - (Competenze delle Province).
Art. 4. - (Competenze dei Comuni e delle Comunità Montane).
Art. 5. - (Funzioni tecniche di controllo).
Art. 6. - (Disciplina degli scarichi nelle pubbliche fognature).
Art. 7. - (Disciplina degli scarichi provenienti dagli insediamenti produttivi nelle acque superficiali, interne e marine e sul suolo).
Art. 8. - (Autorizzazione provvisoria allo scarico).
Art. 9. - (Autorizzazione definitiva allo scarico).
Art. 10. - (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 11. - (Obblighi dei titolari degli scarichi).
Art. 12. - (Scarichi di percolato di discariche di rifiuti solidi).
Art. 13. - (Divieti).
Art. 14. - (Definizioni).
Art. 15. - (Classificazione degli scarichi delle pubbliche fognature).
Art. 16. - (Classificazione degli scarichi degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature).
Art. 17. - (Recapiti ammessi per gli scarichi).
Art. 18. - (Approvazione dei progetti di impianti di depurazione).
Art. 19. - (Autorizzazione provvisoria e definitiva).
Art. 20. - (Revoca dell'autorizzazione).
Art. 21. - (Scarichi esenti dall'obbligo di autorizzazione).
Art. 22. - (Scarichi delle pubbliche fognature nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
Art. 23. - (Scarichi delle pubbliche fognature nelle acque di transizione e nel mare).
Art. 24. - (Scarichi delle pubbliche fognature a sistema misto nei corsi d'acqua naturali ed artificiali, nelle acque di transizione e nel mare).
Art. 25. - (Scarichi delle pubbliche fognature esistenti).
Art. 26. - (Scarichi degli insediamenti civili nei corsi d'acqua naturali ed artificiali).
Art. 27. - (Scarichi degli insediamenti civili nelle acque di transizione e nel mare).
Art. 28. - (Scarichi non ammissibili).
Art. 29. - (Autorizzazione agli scarichi sul suolo e negli strati superficiali del suolo).
Art. 33. - (Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato).
Art. 34. - (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato).
Art. 35. - (Gestioni esistenti).
Art. 36. - (Disciplina per la gestione e l'utilizzo della risorsa idrica).
Art. 37. - (Istituzione Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).
Art. 38. - (Collegamento dell'Osservatorio con ulteriori reti di rilevamento e controllo della qualità delle acque).
Art. 39. - (Fanghi).
Art. 40. - (Modificazioni delle tabelle e dell'allegato 1).
Art. 41. - (Consorzi).
Art. 42. - (Sanzioni).
Art. 43. - (Decorrenza delle funzioni).
Art. 44. - (Scarichi degli insediamenti civili adibiti ad uso non esclusivamente abitativo e degli insediamenti civili di classe B autorizzati ai sensi della legge regionale 38/1982).
Art. 45. - (Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione).
Art. 46. - (Trasferimento dei centri di monitoraggio).
Art. 47. - (Gestione del centro regionale dell'Osservatorio permanente dei corpi idrici regionali).
Art. 48. - (Norma finanziaria).
Art. 49. - (Abrogazione di norme).
Art. 50. - (Entrata in vigore).
ALLEGATO 1 - Scheda tecnica di cui al comma 1 dell'articolo 8.
ALLEGATO 2 - Tabella 1 - Assimilabilità degli scarichi a quelli degli insediamenti esclusivamente abitativi - Art. 16

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Per l'interpretazione autentica del presente articolo vedi l'articolo 22 della L.R. 41/2014 . L'articolo è stato abrogato dall'art. 27 della L.R. 6 giugno 2017, n. 12 .