Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12

Riordino delle aree protette.

Bollettino Ufficiale n. 5 del 15 marzo 1995

CAPO I
NORME GENERALI
Art. 1.
1. La Regione, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera i), dello Statuto e nel rispetto delle finalità e dei principi fondamentali della Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni, istituisce e disciplina le aree naturali protette al fine di garantire e promuovere la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio naturale della Liguria.
2. Il patrimonio naturale è costituito dalle formazioni fisiche e biologiche, aventi particolare valore naturalistico e ambientale, che caratterizzano il territorio regionale quale frutto dell’interazione fra uomo e natura e, come tali, rappresentano una parte essenziale dell’identità regionale da preservare e trasmettere alle generazioni future.
3. I territori nei quali siano presenti i valori di cui al comma 2, specie se vulnerabili, sono sottoposti a uno speciale regime di tutela e di gestione, allo scopo di perseguire, in particolare, le seguenti finalità:
a) conservazione di specie animali o vegetali, di associazioni vegetali o forestali, di singolarità geologiche, di formazioni paleontologiche, di comunità biologiche, di biotopi, di valori scenici e panoramici, di processi naturali, di equilibri idraulici e idrogeologi, di equilibri ecologici;
b) applicazione di metodi di gestione o di restauro ambientale idonei a realizzare un’integrazione tra uomo e ambiente naturale, anche mediante la salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici e delle attività agro-silvo-pastorali e tradizionali;
c) promozione di attività di educazione, di formazione e di ricerca scientifica, nonché di attività ricreative compatibili;
d) difesa e ricostituzione degli equilibri idraulici e idrogeologici;
e) valorizzazione e sperimentazione di attività produttive compatibili.
4. I territori sottoposti al regime di tutela e di gestione di cui al comma 3 costituiscono le aree naturali protette.
5. La Regione riconosce nella partecipazione delle comunità locali ai processi di programmazione, di pianificazione e di gestione delle aree protette uno strumento essenziale per la tutela dell’ambiente, del paesaggio e dell’identità territoriale e un fattore strategico per lo sviluppo sostenibile dell’economia locale, specie per le aree interne e disagiate.
6. La Regione promuove e partecipa all’istituzione di aree protette interregionali e nazionali.
Art. 2.
(Carta della natura).
1. Al fine di contribuire alla redazione della carta della natura di cui all' Sito esternoarticolo 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 , la Regione predispone un quadro aggiornato delle analisi sullo stato dell'ambiente e del territorio regionale, evidenziando i valori e le aree di interesse naturalistico ambientale e individuando le situazioni che presentino rischi di vulnerabilità.
Art. 3.
1. Le aree protette regionali, in relazione alle diverse caratteristiche e destinazioni e in conformità alle norme quadro della Sito esternolegge 6 dicembre 1991 n. 394 , sono classificate in:
a) parco naturale regionale per la tutela e valorizzazione di territori caratterizzati da una pluralità di valori naturalistico- ambientali e storico-culturali delle popolazioni locali;
b) riserva naturale, per la conservazione integrale, parziale o orientata di specifici valori naturalistico-ambientali dell'area anche in aderenza ai programmi comunitari di protezione di biotopi e di specie animali e vegetali rare, endemiche o a rischio di estinzione. La legge regionale istitutiva stabilisce le finalità della tutela e gli interventi ammissibili;
c) monumento naturale o giardino botanico, per la conservazione e la valorizzazione di fenomeni naturali, formazioni geologiche, associazioni vegetali, esemplari di piante, particolarmente significativi sotto il profilo naturalistico e paesaggistico (2)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13 .

.
1.1. Qualora in adiacenza o in prossimità di un parco naturale regionale, o a esso interclusa, si trovi una riserva naturale statale, la Regione, d’intesa con l’Ente parco interessato, mette in atto le iniziative idonee presso gli organi statali competenti affinché la gestione della riserva venga affidata direttamente o congiuntamente all’Ente parco, avendo riguardo a tutti gli elementi di tutela necessari, in modo da garantire uniformità di gestione ad ambiti naturali omogenei e interconnessi, utile alla stessa tutela e valorizzazione dei siti, e da conseguire per tutti i soggetti interessati le migliori economie di gestione. (55)

Comma inserito dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

Art. 4.
(Aree protette di interesse provinciale o locale).
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 3 e 14 della Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 ed ai sensi dell' Sito esternoarticolo 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 la Regione identifica l'interesse provinciale o locale in materia di parchi e riserve naturali e provvede alla classificazione e istituzione di aree protette di interesse provinciale o locale.
2. Le aree protette di interesse provinciale o locale sono volte alla tutela di valori ambientali di ambito provinciale o locale e alla promozione della loro fruizione didattica e ricreativa al fine della più capillare diffusione sul territorio regionale dei principi e dell'azione di salvaguardia ambientale.
3. Le aree protette di interesse provinciale o locale come classificate dall'articolo 3, sono istituite con provvedimento della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, su conforme proposta della Città metropolitana, della Provincia o degli enti locali interessati, che ne assumono la gestione, nonché ogni altra funzione connessa al funzionamento e alla vigilanza di tali aree. (56)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

4. La proposta di cui al comma 3 comprende la definizione della relativa regolamentazione secondo criteri di salvaguardia e valorizzazione dei territori interessati.
5. Il complesso delle aree protette regionali, provinciali o locali istituite dalla Regione costituisce il sistema regionale delle aree protette.
Art. 4 bis.
1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell'Sito esternoarticolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti.
2. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
CAPO II
AREE PROTETTE REGIONALI
Art. 5.
(Istituzione e gestione delle aree protette).
1. La gestione delle aree protette regionali è attribuita ad enti dotati di autonomia amministrativa e funzionale e di personalità giuridica di diritto pubblico.
2. Le aree protette, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14 in merito al riordino delle aree protette esistenti, sono istituite con legge regionale che stabilisce per ciascuna di esse:
a) la classificazione dell'area protetta;
b) l'ente deputato alla gestione dell'area protetta;
c) le finalità e gli scopi per cui l'area protetta è istituita;
d) la perimetrazione provvisoria;
e) le modalità di finanziamento e di gestione;
f) le norme di tutela e di uso del suolo, le forme di vigilanza e le sanzioni;
g) i principi e i tempi per l'elaborazione del Piano dell'area protetta e del Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili;
h) le norme di salvaguardia.
3. Per la definizione della legge istitutiva dell'area protetta, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di una Provincia, indice una Conferenza con tutti gli enti locali interessati all'istituzione dell'area secondo i principi stabiliti dall'Sito esternoarticolo 22 comma 1 lettera a) della legge n. 394/1991 e tenuto conto degli articoli 3, 14 e 15 della Sito esternolegge 8 giugno 1990, n. 142 .
4. La Conferenza conclude i suoi lavori entro e non oltre sei mesi dalla sua prima convocazione approvando un documento di indirizzi relativo al territorio che si intende tutelare, alla sua perimetrazione provvisoria, all'individuazione degli obiettivi da perseguire, alla valutazione degli effetti dell'istituenda area protetta. Fa parte integrante del documento anche una bozza di primo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta indicante i criteri per la composizione del consiglio direttivo, per la designazione del presidente e del direttore, i poteri del consiglio, del collegio dei revisori dei conti e di eventuali altri organi, le modalità di convocazione e di funzionamento degli organi statutari, la costituzione della comunità dell'area protetta (5)

Vedi anche l'art. 1, comma 2, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 .

.
6. Si prescinde dal documento di indirizzi di cui al comma 4 se esso non è stato approvato entro il termine previsto.
Art. 5 bis.
1. Al fine dell’istituzione delle aree protette interregionali previste all’articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, su propria iniziativa o a seguito di formale richiesta delle regioni confinanti, predispone un documento di indirizzi concordato con le regioni interessate da sottoporre alla Conferenza di cui all’articolo 5, comma 3.
2. Sulla base degli esiti della Conferenza, la Giunta regionale stipula l’intesa con le regioni interessate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22, comma 4, della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. L’intesa, secondo criteri unitari per l’intera area protetta, stabilisce i confini, la classificazione, la finalità, le forme di gestione, le norme di tutela e di uso, le norme di salvaguardia, i tempi per l’adozione del Piano di tale area protetta.
3. All’istituzione delle aree protette interregionali si provvede con legge regionale che ratifica le intese conseguite con le regioni interessate.
4. Nelle more della definizione delle procedure di cui ai commi 1, 2 e 3, la Giunta regionale, in via di sperimentazione, su richiesta degli enti parco interessati, può attivare forme di cooperazione tra enti parco appartenenti a diverse regioni, disciplinandone anche le modalità organizzative.
Art. 5 ter.
(Omissis)
Art. 6.
(Monumenti naturali).
1. Le riserve naturali, i monumenti naturali o i giardini botanici vengono affidati in gestione ad un ente parco o, con apposita convenzione, ad una pubblica amministrazione o ad una istituzione scientifica o ad associazione di protezione ambientale riconosciuta.
2. In caso di necessità ed urgenza il Presidente della Giunta regionale individua i monumenti naturali o aree da proteggere e adotta le misure di salvaguardia di cui all'Sito esternoarticolo 6 della legge 394/1991 con proprio decreto.
Art. 7.
1. Gli enti gestori delle aree protette:
a) provvedono alla conservazione, alla conoscenza, alla fruizione, alla valorizzazione e alla divulgazione dei valori naturalistici, paesaggistici e storico culturali dell’area protetta affidata alle loro cure;
b) attuano gli indirizzi regionali dettati in materia, con particolare riferimento a quelli volti ad assicurare l’integrità e il coordinamento del sistema regionale delle aree protette;
c) elaborano le norme d’uso dell’area protetta mediante appositi regolamenti e, nei casi previsti dalla presente legge, mediante gli altri strumenti normativi e pianificatori;
d) assumono le iniziative appropriate, anche mediante ordinanze, volte a salvaguardare la conservazione dell’area protetta;
e) rilasciano i titoli abilitativi nei casi e nei modi previsti dalla presente legge;
f) svolgono le funzioni di vigilanza sul rispetto degli obblighi e dei divieti di tutela dell’area protetta e assumono i relativi provvedimenti cautelari e sanzionatori;
g) possono adire l’autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa, nei modi e nelle forme previsti dall’Sito esternoarticolo 29, comma 3, della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
2. Gli enti gestori delle aree protette regionali inoltre:
a) gestiscono i siti Natura 2000, di cui alla Sito esternodirettiva 92/43/CE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a essi affidati;
b) assolvono gli altri compiti a essi attribuiti da leggi regionali di settore quali quelli in materia di educazione ambientale, foreste demaniali, rete escursionistica, attuazione di programmi europei;
c) possono svolgere, sulla base di apposite convenzioni, azioni coordinate con gli enti locali o servizi a supporto degli stessi in tema di sviluppo rurale, promozione turistica, certificazioni ambientali, animazione locale, manutenzione del territorio, progettazione e attuazione di progetti comunitari, comunicazione ed educazione ambientale.
Art.7 bis.
1. Gli enti gestori delle aree protette possono attuare tutte le iniziative volte a una ottimizzazione delle risorse quali lo svolgimento di funzioni associate, l’impiego del personale, la realizzazione di progetti, specie se di interesse comune a tutto il sistema o a parti di esso.
2. Per i medesimi fini del comma 1, gli enti gestori possono, altresì, avvalersi della Regione, degli altri enti regionali, degli enti locali sulla base di appositi protocolli di intesa.
Art. 7 ter.
(Sistema regionale delle aree naturali protette)(59)

Articolo inserito dall'art. 6 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. Il sistema regionale delle aree naturali protette, in seguito denominato sistema regionale, è costituito:
a) dai parchi e dalle riserve naturali regionali;
b) dai monumenti naturali e dai giardini botanici di interesse regionale;
c) dalle aree protette di interesse provinciale o locale;
d) dai Siti di Importanza Comunitaria, individuati ai sensi del Sito esternodecreto del Presidente della Sito esternoRepubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della Sito esternodirettiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche).
2. Il sistema regionale è parte integrante della Rete Ecologica Regionale di cui all’articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2009, n. 28 (Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità) e successive modificazioni e integrazioni.
3. Il sistema regionale concorre alla formazione di un sistema integrato unitamente alle aree naturali protette, terrestri e marine, istituite dallo Stato nel territorio regionale ai sensi della Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni e della Sito esternolegge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare) e successive modificazioni e integrazioni.
4. Al fine di assicurare una visione unitaria e una strategia generale condivisa dei territori ricadenti nel sistema integrato di cui al comma 3, la Regione promuove l’interazione e il coordinamento delle politiche regionali e nazionali anche mediante forme di cooperazione e di intesa con il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con gli enti gestori delle aree protette nazionali.
5. Il Presidente della Giunta regionale o, per sua delega, l’Assessore competente per materia convoca la Conferenza del sistema regionale, costituita dai legali rappresentanti degli enti di gestione, almeno una volta l’anno per discutere delle principali questioni riguardanti il sistema e le iniziative comuni da intraprendere. Le funzioni di segreteria sono svolte dalla struttura regionale competente in materia di aree protette.
6. Ai fini del coordinamento delle iniziative di sistema e degli aspetti gestionali più rilevanti, è periodicamente convocata, presso la competente struttura regionale, la Conferenza tecnica dei direttori degli enti parco e dei referenti tecnici delle altre aree protette.
7. La Giunta regionale approva l’immagine grafica unificata del sistema regionale.
Art. 8.
(Organi degli Enti di gestione).
1. Sono organi degli Enti di gestione:
a) il Presidente;
c) la Comunità del parco.
2. Lo Statuto di cui all'articolo 13 definisce composizione, compiti e norme di funzionamento degli organi.
3. Gli organi dell'Ente durano in carica cinque anni e svolgono le loro funzioni sino all'insediamento dei nuovi organi. (94)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

3 bis. Al fine di assicurare l’uniformità delle procedure istituzionali, amministrative e gestionali degli Enti parco, con deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi dell’articolo 29 bis, sono disciplinate le modalità di funzionamento, anche telematiche, di adozione e di deliberazione degli atti e di apposizione dei pareri sugli stessi, degli organi di cui ai commi 1, 2 e 3 e degli uffici e dei servizi. (97)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Art. 9.
(Presidente).
1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale tra i componenti del Consiglio, all'atto della relativa nomina, sentita la Comunità del Parco. La Comunità si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell’indicazione del nominativo. In mancanza il Presidente della Giunta regionale può provvedere comunque alla nomina. (7)

Comma sostituito dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16 e così modificato dall'art. 27 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio ed esercita le funzioni attribuite dalla presente legge e dallo Statuto.
Art. 10.
1. I Consigli degli Enti di gestione sono costituiti con decreto del Presidente della Giunta regionale; la relativa composizione è definita dallo Statuto che prevede un'equilibrata rappresentanza delle comunità locali e degli interessi generali. Il numero dei componenti è fissato in un massimo di cinque membri, compreso il Presidente salvo diverse disposizioni statutarie in conformità alla normativa vigente.(120)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7.

2. Le designazioni dei componenti del Consiglio, come definiti dai singoli Statuti ai sensi del comma 1, sono trasmesse entro sessanta giorni dalla richiesta al Presidente della Giunta regionale che, decorso tale termine, provvede comunque alla nomina del Consiglio qualora le designazioni pervenute consentano la nomina di almeno la metà più uno dei componenti, salvo successive integrazioni.
2 bis. Per il Presidente e per i membri del Consiglio degli Enti di gestione si applicano le cause di incompatibilità e ineleggibilità, nonché la normativa dei permessi e delle aspettative previsti rispettivamente per il Sindaco e per i Consiglieri comunali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e successive modificazioni e integrazioni.(53)

Comma aggiunto dal comma 5 dell'art. 2 della L.R. 27 dicembre 2016, n. 33.

Art. 11.
1. I presidenti delle province e i sindaci dei comuni o loro delegati, nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la Comunità dell’area naturale protetta, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione territoriale calcolata, nel rispetto di quanto previsto dal presente comma, sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale con propria deliberazione. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale compresa nell’area protetta, nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie complessiva dell’area protetta e non può comunque eccedere, per ciascun comune, il 49 per cento dell’intero organo collegiale. Alle province è riservata una quota complessiva pari a un decimo.
2. Fanno parte, altresì, della Comunità, sei rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole e artigianali maggiormente rappresentative a livello regionale, due designati dagli ambiti territoriali di caccia (ATC) e dai comprensori alpini (CA) e dalle associazioni pescasportive maggiormente rappresentative, uno dalle associazioni ambientaliste, uno dalla Direzione scolastica regionale e uno dall’Università di Genova. A tali rappresentanti è riservata una quota di partecipazione fissa, non calcolata su criteri territoriali, pari a due centesimi ciascuno.
3. La composizione della Comunità del parco, secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2, e le modalità del suo funzionamento sono stabilite dallo Statuto dell’Ente.
4. La Comunità concorre all’elaborazione del Piano pluriennale socio-economico nei modi previsti all’articolo 22.
5. La Comunità ha, inoltre, funzione consultiva dell’Ente di gestione dell’area protetta. In particolare, esprime parere obbligatorio o vincolante, secondo le previsioni dello Statuto:
a) sulle variazioni dello Statuto dell’Ente;
b) sul piano dell’area protetta;
c) sul regolamento dell’area protetta;
d) sul bilancio e sul conto consuntivo;
e) su altre questioni previste dallo Statuto;
f) su altre questioni, a richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo.
Alle riunioni partecipano, senza diritto di voto, il Presidente e il Direttore dell’Ente di gestione dell’area protetta.
5 bis. Ove non diversamente previsto dallo Statuto, la Comunità del Parco è presieduta dal consigliere più anziano di età tra i presenti sino alla elezione del Presidente della Comunità. Le funzioni di segretario della Comunità del Parco sono svolte da un dipendente in servizio a qualsiasi titolo presso l’Ente nominato dal Direttore. Resta salva la potestà del Direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario.(98)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Art. 12.
1. Per gli enti di cui all'articolo 15 è previsto un revisore unico dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori legali iscritti nel registro previsto dall’Sito esternoarticolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della Sito esternodirettiva 2006/43/CE , relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le Sito esternodirettive 78/660/CEE e Sito esterno83/349/CEE , e che abroga la Sito esternodirettiva 84/253/CEE ).
2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1 fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell’incarico di revisore unico dei conti, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall’articolo 2399 del Sito esternoCodice Civile .
4. Il revisore unico dei conti resta in carica cinque anni, esercita la vigilanza sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente, valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. (112)

Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

5. In particolare il revisore unico dei conti:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'Ente;
b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso;
c) redige la relazione al conto consuntivo;
d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
6. Il revisore unico comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dal comma 5, lettere a) e d), al Presidente dell'Ente.
7. Il revisore unico può partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essergli data notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo.
8. Il revisore unico dei conti, per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi 4 e 5 può procedere ad attività di ispezione ed ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'Ente.
9. Al revisore unico dei conti spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge e comprensivo di ogni onere e spesa, fatti salvi l’IVA ed i contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti, pari a euro 5.200,00.
Art. 12 bis.
(Omissis)
Art. 13.
(Statuto).
1. Lo Statuto dell'Ente di gestione dell'area protetta, nell'ambito dei principi fissati dalle leggi statali e regionali ed in conformità allo schema tipo di Statuto approvato dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi dell'attività dell'Ente, fissa le norme fondamentali per la sua organizzazione ed in particolare determina la composizione e le attribuzioni degli organi e l'ordinamento degli uffici (13)

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16 .

.
2. Lo statuto fissa la sede dell'Ente. Entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Presidente dell'ente di gestione dell'area protetta, il Consiglio direttivo approva lo statuto, sentita la Comunità del parco.
Art. 14.
1. Sono confermate le aree naturali protette di interesse regionale, provinciale e locale come di seguito indicate:
a) Parchi naturali regionali:
1) Parco naturale regionale delle Alpi Liguri, istituito con la legge regionale 23 ottobre 2007, n. 34 , gestito dall’Ente Parco delle Alpi Liguri;
2) Parco naturale regionale del Beigua, istituito con la legge regionale 9 aprile 1985, n. 16 , gestito dall’Ente Parco del Beigua;
3) Parco naturale regionale dell’Antola, istituito con la legge regionale 27 dicembre 1989, n. 52 , gestito dall’Ente Parco dell’Antola;
4) Parco naturale regionale dell’Aveto, istituito con la legge regionale 19 dicembre 1989, n. 50 , gestito dall’Ente Parco dell’Aveto;
5) Parco naturale regionale di Portofino, istituito con la legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 , gestito dall’Ente Parco di Portofino;
6) Parco naturale regionale di Montemarcello Magra Vara, istituito con le leggi regionali 19 novembre 1982, n. 43 e 18 marzo 1985, n. 12 , gestito dall’Ente Parco di Montemarcello Magra Vara;
7) Parco naturale regionale di Piana Crixia, istituito con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 8 , gestito dal Comune di Piana Crixia;
8) Parco naturale regionale di Portovenere, istituito con la legge regionale 3 settembre 2001, n. 30 , gestito dal Comune di Portovenere;
b) Riserve naturali regionali:
1) Riserva naturale regionale Isola Gallinara, istituita con la legge regionale 26 aprile 1989, n. 11 , gestita dal Comune di Albenga;
2) Riserva naturale regionale di Rio Torsero, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 9 , gestita dal Comune di Ceriale;
3) Riserva naturale regionale di Bergeggi, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 10 , gestita dal Comune di Bergeggi;
4) Riserva naturale regionale di Bric Tana, istituita con la legge regionale 27 febbraio 1985, n. 7 , gestita dal Comune di Millesimo;
5) Riserva naturale regionale dell’Adelasia, istituita con la legge regionale 28 dicembre 2009, n. 65 , gestita dalla Provincia di Savona;
c) Giardini botanici di interesse regionale:
1) Area naturale protetta regionale “Giardini Botanici Hanbury”, istituita con la legge regionale 27 marzo 2000, n. 31 , gestita dall’Università degli Studi di Genova;
d) Aree protette di interesse provinciale o locale:
1) Area naturale protetta di interesse provinciale “Giardino botanico di Pratorondanino”, istituita con la deliberazione del Consiglio regionale 13 ottobre 1998, n. 33, gestita dalla Città metropolitana di Genova;
2) Area naturale protetta di interesse locale “Parco delle Mura”, istituita con la Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 21 novembre 2008, n. 1506 , gestita dal Comune di Genova.
2. I confini dei parchi naturali regionali delle Alpi Liguri, dell’Antola, dell’Aveto e del Beigua, definiti a seguito della consultazione e del coinvolgimento degli enti locali interessati e all’esito delle conferenze svolte ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, e dell’articolo 14 bis della presente legge, sono riportati nelle cartografie contenute nell’Allegato A. I confini delle altre aree protette sono quelli dei relativi provvedimenti istitutivi o quelli definiti nel Piano del Parco.(121)

Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

Art. 14 bis.
1. La determinazione dei confini delle aree protette è disposta mediante modifica alla presente legge, ovvero alle leggi istitutive delle aree protette, attraverso la consultazione e il coinvolgimento degli enti locali interessati. A tal fine, la Regione convoca, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 22 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, una conferenza degli enti locali il cui territorio ricade nell’area protetta o in quella da questo interessata dalle previsioni di modifica per redigere un documento contenente le ragioni della modifica proposta, gli obiettivi che si perseguono, l’analisi territoriale delle aree interessate e la nuova perimetrazione.
CAPO III
ENTI DI GESTIONE, LORO FUNZIONI E GESTIONE DELLE AREE PROTETTE REGIONALI
Art. 15.
(Istituzione).
1. Ai sensi degli articoli 22, 23 e 24 della Sito esternolegge n. 394/1991 e in riferimento alle aree protette già esistenti così come riordinate dall'articolo 14, sono istituiti i seguenti Enti, dotati di autonomia amministrativa e di personalità giuridica di diritto pubblico:
c) l'Ente Parco di Portofino;
d) l'Ente Parco dell'Aveto;
e) l'Ente Parco dell'Antola;
f) l'Ente Parco del Beigua.
Art. 16.
(Strumenti di attuazione).
1. Strumenti di attuazione delle finalità istitutive delle aree protette regionali sono il Piano dell'Area protetta ed il Piano pluriennale socio-economico.
Art. 17.
1. Il Piano dell’area protetta è lo strumento puntuale di disciplina, di indirizzo e di programmazione per la tutela, la valorizzazione e la fruizione delle aree naturali protette regionali.
2. Il Piano dell’area protetta assume rispettivamente la denominazione di Piano del parco o di Piano della riserva nel caso si riferisca, rispettivamente, ad un parco o a una riserva naturale, di Piano dell’area protetta regionale seguito dal nome dell’area, negli altri casi.
3. Il Piano dell’area protetta, di seguito denominato Piano, in particolare, sulla base di un adeguato quadro conoscitivo, individua gli obiettivi e le strategie, le misure di conservazione, le azioni che si intendono intraprendere, le risorse occorrenti e le relative fonti di finanziamento, nonché un sistema di indicatori e di monitoraggio che consenta di valutare lo stato di attuazione del Piano stesso e di assumere tempestivamente gli interventi correttivi necessari.
4. Il Piano vincola, nelle sue indicazioni di carattere prescrittivo, la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale con effetto di integrazione della stessa e, in caso di contrasto, di prevalenza su di essa. Gli strumenti di pianificazione territoriale approvati successivamente al Piano devono uniformare a esso le loro previsioni. Il Piano ha, inoltre, effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse, di urgenza e indifferibilità per gli interventi che qualifica come tali. Sono fatti salvi gli effetti del Piano paesaggistico di cui all’Sito esternoarticolo 145 del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Nei casi in cui il Piano lo preveda, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei comuni interessati o di privati.
6. Il Piano può prevedere una diversa perimetrazione dell’area protetta, salvo il caso dei confini stabiliti con legge.
Art. 17 bis.
1. Il Piano prevede, in particolare:
a) l'organizzazione generale del territorio e, in particolare, la definizione delle aree da classificare in distinte fasce di protezione, secondo la suddivisione di cui all’articolo 20;
b) i vincoli, le destinazioni di uso pubblico o privato, gli indirizzi e le norme di attuazione relative agli interventi sulla vegetazione, per il raggiungimento e il mantenimento degli equilibri faunistici, sull'edificato e sulle attività economiche incidenti sull'assetto ambientale dell'area;
c) i sistemi di accessibilità veicolare e pedonale con particolare riguardo a percorsi, accessi e strutture utilizzabili anche da disabili;
d) un complesso organico di strutture, attrezzature e servizi, per l'organizzazione e la gestione della fruizione del parco a fini didattici, scientifici, culturali, ricreativi, turistici e di sviluppo economico compatibili;
e) le norme di comportamento e i riferimenti tecnico-scientifici per l'elaborazione del regolamento di fruizione del parco;
f) la definizione di un quadro organico degli interventi e delle azioni che si intendono attuare con il Piano, nel quale siano evidenziati gli obiettivi, i mezzi occorrenti e le fonti di finanziamento, i tempi di realizzazione, le priorità;
g) un articolato sistema di verifica e monitoraggio del Piano.
2. Il Piano rappresenta, di norma, il Piano di gestione di cui all’Sito esternoarticolo 4 del d.p.r. 357/1997 delle zone speciali di conservazione ricomprese in tutto o in parte nel parco o comunque gestite unitamente a esso. A tal fine il Piano contiene tutti gli elementi previsti dalle disposizioni e dagli indirizzi statali e regionali dettati in materia di tutela della biodiversità.
3. Il Piano definisce, altresì, quali e in quale percentuale le acque sorgive, fluenti e sotterranee necessarie alla conservazione degli ecosistemi non possono essere captate ai sensi dell’Sito esternoarticolo 164 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni e integrazioni e con le modalità ivi previste.
4. Il Piano può individuare e disciplinare le aree contigue di cui all’articolo 4 bis della presente legge, fermo restando il rispetto delle intese ivi previste.
Art. 18.
1. Al fine di consentire un procedimento partecipato e condiviso e di assolvere agli obblighi previsti in tema di valutazione ambientale strategica di cui alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 32 (Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1998, n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)) e successive modificazioni e integrazioni, l’Ente di gestione redige e approva uno schema di progetto di Piano, corredato da un rapporto preliminare.
2. Si applicano le disposizioni dettate dalla l.r. 32/2012 e successive modificazioni e integrazioni. I procedimenti di approvazione del Piano e quello relativo alla VAS si svolgono in modo integrato e contestuale senza duplicazioni di fasi.
3. Conclusa la fase di consultazione sul progetto di Piano, il Piano è adottato:
a) dal Consiglio dell’Ente parco, sentita la Comunità del parco, per i parchi gestiti dagli enti parco regionali;
b) dall’Assemblea consiliare, per i parchi gestiti da amministrazioni locali;
c) dall’organo competente secondo il relativo statuto per gli altri enti di gestione;
d) nel caso di piani integrati con i piani di gestione dei Siti Natura 2000 di cui alla l.r. 28/2009 e successive modificazioni e integrazioni, acquisito il parere dei comuni interessati dai siti che non fanno parte dell’area protetta o che non sono rappresentati negli organi dell’Ente di gestione di tale area.
4. Il Piano adottato è pubblicato per sessanta giorni nei siti web dell’Ente di gestione, della Regione e degli enti locali interessati ed è contestualmente depositato a libera visione del pubblico, in formato cartaceo o su supporti informatici di facile accesso, presso gli uffici dei medesimi enti. Entro il termine di pubblicazione chiunque può presentare osservazioni.
5. La Giunta regionale, nei successivi centoventi giorni:
a) acquisisce il parere dell’Ente di gestione sulle osservazioni pervenute;
b) valuta le osservazioni pervenute, sulla base del parere formulato su di esse dall’Ente di gestione;
c) apporta le modifiche al Piano ritenute necessarie, in particolare in accoglimento delle osservazioni, quelle derivanti dall’esito dell’eventuale procedimento di VAS e quelle volte ad assicurare una più efficace tutela e valorizzazione dell’area protetta, avvalendosi a tali fini della collaborazione del soggetto gestore;
d) predispone la proposta di Piano da sottoporre al Consiglio regionale Assemblea Legislativa per l’approvazione.
6. Il Piano entra in vigore dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione del Consiglio regionale Assemblea Legislativa di approvazione del Piano stesso ed è vincolante immediatamente nei confronti delle pubbliche amministrazioni e dei privati.
7. La revisione integrale del Piano è effettuata almeno ogni dieci anni; il mancato aggiornamento entro tale termine non produce effetti sul Piano che resta vigente. La revisione integrale e ogni altra variante al Piano sono approvate con le procedure definite per la sua formazione.
8. Fino all'approvazione di modifiche di Piano si applicano le norme del Piano vigente o, in salvaguardia, le norme modificate e adottate se più restrittive. Il regime di salvaguardia decade nei medesimi termini previsti per gli strumenti urbanistici dall’Sito esternoarticolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia) e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 18 bis.
1. Per l’approvazione del Piano delle riserve naturali si applicano le procedure di cui all’articolo 18 con i termini ridotti della metà. Il Piano adottato dall’Ente di gestione è approvato dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.
2. Il Piano di gestione della Riserva dell’Adelasia è adottato d’intesa fra la Provincia di Savona e il Comune di Cairo Montenotte.
Art. 18 ter.
(Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre)(68)

Articolo inserito dall'art. 13 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni, il Piano del Parco nazionale delle Cinque Terre, predisposto dall’Ente parco nazionale, è adottato dalla Giunta regionale e approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa.
Art. 19.
(Strumenti urbanistici attuativi).
1. Nei casi in cui il Piano lo preveda direttamente, l'attuazione delle previsioni relative a determinate aree e settori può avvenire attraverso il ricorso a strumenti urbanistici attuativi di iniziativa diretta dell'Ente di gestione, dei Comuni interessati o di privati.
2. Detti strumenti urbanistici attuativi sono, se di iniziativa dei Comuni o di privati, elaborati ed approvati, in base alle disposizioni vigenti in materia, previa acquisizione del parere vincolante dell'Ente.
3. Nei casi in cui tali strumenti comprendano la previsione di attrezzature per servizi ricettivi, produttivi o commerciali e per la fruizione del parco secondo le disposizioni del Piano, deve essere stipulata apposita convenzione onerosa con l'Ente di gestione volta a definire i rapporti in merito a regime di proprietà delle attrezzature realizzate, a garantire la funzionalità e a definire i modi di gestione.
Art. 20.
(Suddivisione dell'area protetta in differenziate fasce di protezione).
1. Il Piano definisce l'organizzazione generale del territorio e la sua eventuale articolazione in parco naturale regionale e paesaggio protetto, prevedendo forme di uso e tutela e indicando vincoli e proposizioni appropriati ai diversi pregi e caratteristiche ambientali, con riferimento, per il parco naturale regionale, ad ogni singola parte di seguito chiamata fascia di protezione (19)

Comma così sostituito dall'art. 1 della L. R. 19 marzo 2002, n. 13.

.
2. La suddivisione e la classificazione del territorio dell'Area protetta in fasce di protezione è attuata secondo i seguenti criteri:
a) riserve integrali, nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità;
b) riserve generali orientate, nelle quali è vietato costruire nuove opere edilizie, ampliare le costruzioni esistenti, eseguire opere di trasformazione del territorio. Possono essere tuttavia consentite le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle infrastrutture necessarie alle stesse e alle attività dell'Ente, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura del parco. Sono altresì ammessi gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell' Sito esternoarticolo 31 della legge n. 457/1978 , nel rispetto dei caratteri e dei materiali tradizionali;
c) aree di protezione nelle quali, in armonia con le finalità istitutive dell'area protetta, sono ammesse, secondo gli usi tradizionali ovvero secondo metodi di agricoltura biologica, le attività agro-silvo- pastorali nonché di pesca e raccolta di prodotti naturali, ed è incoraggiata la produzione artigianale di qualità. Sono ammessi gli interventi autorizzati ai sensi delle lettere a), b), c) del comma 1 della citata Sito esternolegge n. 457/1978 , salvo l'osservanza delle norme di piano sulle destinazioni d'uso, sui materiali, particolari costruttivi e qualità edilizia;
d) aree di sviluppo, riferite soprattutto alle parti dell'area protetta più marcatamente interessate dai processi di antropizzazione, nelle quali sono consentite attività compatibili con le finalità istitutive del parco e finalizzate al miglioramento ed allo sviluppo delle condizioni economiche sociali e culturali delle comunità locali e del migliore godimento dell'area da parte dei visitatori.
Art. 21.
(Disposizioni in materia di concessioni e autorizzazioni).
2. Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi, impianti ed opere all'interno del parco è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente Parco.
Il nulla osta verifica la conformità tra le norme in vigore nel territorio del parco e l'intervento ed è reso entro sessanta giorni dalla richiesta.
Decorso inutilmente tale termine il nulla osta si intende rilasciato.
3. Nel rilasciare il nulla osta l’Ente parco può stabilire prescrizioni atte a contenere l'incidenza ambientale delle opere, fissare i termini per la realizzazione delle stesse e prevedere l'entità dell'eventuale deposito cauzionale svincolabile previo accertamento del rispetto delle prescrizioni formulate.(70)

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

Art. 22.
1. I soggetti gestori delle aree protette promuovono lo sviluppo economico, sociale e culturale dei territori interessati e di quelli a essi adiacenti, nel rispetto delle finalità di tutela generali delle aree protette, dei vincoli stabiliti negli strumenti di pianificazione territoriale relativi alle aree medesime e in coerenza con la programmazione economico-finanziaria della Regione.
2. Gli enti gestori dei parchi naturali regionali, sulla base degli elementi progettuali previsti dal Piano del parco, elaborano un Piano pluriennale socio-economico nel quale sono indicate, mediante apposite schede progettuali, le iniziative che si intendono intraprendere e i relativi costi, tempi, fonti di finanziamento e priorità, al fine di promuovere le attività compatibili e di raggiungere gli obiettivi indicati nel Piano del parco.
3. Il Piano pluriennale socio-economico è adottato dall’Ente gestore e trasmesso alla Giunta regionale che lo approva entro novanta giorni dal ricevimento. La Giunta regionale può richiedere all’Ente gestore di modificare e integrare il Piano pluriennale, sospendendo i termini di approvazione e può, motivandone le ragioni, modificarne i contenuti.
4. Nel caso di parchi regionali gestiti dagli appositi enti pubblici, il Piano pluriennale è adottato dal Consiglio dell’Ente parco, previo parere della Comunità del parco; per i parchi gestiti da enti locali il Piano pluriennale è adottato dall’organo competente secondo la normativa di settore e il rispettivo Statuto.
5 . Il Piano pluriennale socio-economico ha validità per dieci anni e può essere aggiornato prima di tale termine, ove necessario, secondo le procedure indicate ai commi 3 e 4.
Art. 23.
(Acquisizione della disponibilità di beni).
1. Oltre all'acquisizione di immobili da parte degli Enti di gestione contemplati all'articolo 22 comma 5, la Regione promuove iniziative di acquisizione o affitto di beni immobili e mobili che siano di particolare interesse per la gestione di aree protette. L'uso dei beni così acquisiti è devoluto a favore dell'Ente di gestione dell'area protetta interessata nei termini previsti con apposita convenzione.
2. Per rilevanti motivi di salvaguardia ambientale o di necessità gestionale dell'area protetta, la Regione può acquisire beni immobili ricadenti sul territorio dell'area stessa anche mediante espropriazione secondo le norme generali vigenti.
3. Ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15 della legge n. 394/1991 e con le modalità ivi previste, l'Ente di gestione ha diritto di prelazione sul trasferimento della proprietà e di diritti reali su terreni inclusi nelle riserve naturali regionali e tra le aree di maggiore interesse naturalistico- ambientale a tal fine individuate dal Piano, salvo la precedenza a favore dei soggetti privati di cui alla Sito esternolegge 26 maggio 1965, n. 590 (disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice) e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24.
(Interventi sostitutivi).
1. Nei casi in cui il Piano o il piano pluriennale socio-economico prevedano la necessità di intervenire per la manutenzione o la tutela della situazione ambientale e dell'edificato o in ogni caso in cui sia necessario intervenire a tutela della pubblica incolumità, anche connessa a rischio d'incendio, e i soggetti interessati previamente diffidati risultino inerti, l'Ente può attuare forme di intervento sostitutivo con oneri a carico dei soggetti inadempienti.
2. I Comuni di aree per le quali il Piano o il piano pluriennale socio-economico prevedano interventi di manutenzione e riqualificazione, possono provvedere alla concessione d'uso degli stessi a favore dell'Ente per l'effettuazione di tali interventi, sulla base di apposita convenzione.
Art. 25.
(Regolamenti delle Aree protette).
1. Oltre alle prescrizioni specificate dalle singole leggi istitutive e dal Piano, l'Ente può integrare la normativa di comportamento in relazione alle necessità che dovessero verificarsi nella gestione delle aree protette, con appositi regolamenti, approvati dall'Ente medesimo.(72)

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

2. Detti regolamenti possono in particolare riguardare:
a) le modalità di fruizione del parco;
b) la tutela del parco per la conservazione di particolari ambienti;
c) lo svolgimento di attività che possono compromettere l'equilibrio ecologico o l'assetto vegetazionale e faunistico.
3. In particolare l'Ente parco naturale regionale Montemarcello-Magra-Vara elabora un regolamento per la disciplina della navigazione sul fiume Magra in applicazione degli articoli 97 e 98 del Sito esternoD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 al fine di garantire la sicurezza della navigazione, la difesa dell'ecosistema fluviale e la razionalizzazione (49)

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

Art. 25 bis.
1. La Regione definisce gli obiettivi e le linee strategiche prioritarie per il sistema regionale delle aree protette attraverso il Piano regionale delle aree protette coerente con le Linee guida dell’Unione Europea e dello Stato.
2. Il Piano regionale delle aree protette costituisce atto fondamentale di indirizzo per la gestione e la pianificazione tecnico-finanziaria, nonché atto di orientamento della pianificazione e gestione degli enti gestori delle aree protette.
3. Il Piano regionale delle aree protette individua gli obiettivi strategici e le azioni per la pianificazione, la conservazione e la valorizzazione del sistema regionale delle aree protette, anche con riferimento al quadro finanziario delle risorse da destinare agli enti gestori delle aree protette, determinando, altresì, gli indicatori per il monitoraggio e la verifica degli obiettivi e delle azioni previste.
4. Il Piano regionale delle aree protette è approvato dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa entro dieci mesi dal suo insediamento, su proposta della Giunta regionale.
5. Il Piano regionale delle aree protette può essere aggiornato annualmente mediante il Documento di programmazione economico-finanziaria regionale e i suoi risultati sono soggetti a verifica attraverso periodiche riunioni in cui sia prevista la partecipazione dell’Assessore e degli uffici regionali competenti, dei presidenti, dei direttori degli enti e del Coordinatore regionale.
CAPO IV
INTERVENTI A SOSTEGNO DELLE AREE PROTETTE
Art. 26.
1. Agli enti locali il cui territorio è incluso in tutto o in parte entro i confini di un parco naturale nazionale o regionale è, nell’ordine, attribuita la priorità prevista Sito esternoall’articolo 7 della legge 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo ordine di priorità è attribuito ai privati, singoli o associati, nei casi previsti dal medesimo articolo.
2. Le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo ambientale, agricolo ed energetico, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, che ricadono all’interno delle aree protette regionali e delle relative aree contigue, se non già ricomprese nei casi di cui al comma 1, beneficiano di specifiche priorità nei bandi di finanziamento disposti dalla relativa programmazione di settore.
3. Le priorità previste ai commi 1 e 2 sono riconosciute anche agli enti di gestione delle aree protette regionali.
4. Nello specifico, le priorità di cui al comma 1 riguardano i seguenti interventi, impianti e opere compatibili con il Piano d’area e previsti dal Piano pluriennale socio-economico:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche e idropotabili e di risanamento dell’acqua, dell’aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per l’utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, quali il metano e altri gas combustibili, nonché interventi volti a favorire l’uso di energie rinnovabili.
Art. 26 bis.
(Itinerari e comprensori “Liguria Preziosa – Dimora naturale”)(123)

Articolo inserito dall'art. 43 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

1. Al fine di valorizzare e promuovere i territori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000 la Regione, di concerto con gli enti gestori delle medesime, individua itinerari e comprensori all’interno dei parchi e delle aree ricadenti nella rete Natura 2000, che assumono la denominazione “Liguria Preziosa – Dimora naturale”, caratterizzati da elementi di tipicità naturalistica, storica, ambientale, paesaggistica, culturale, geologica, turistica e delle pratiche tradizionali e artigianali e ne favorisce l’integrazione nell’ambito dei grandi cammini e sentieri internazionali.
2. Negli itinerari e comprensori di cui al comma 1 vengono in particolare valorizzati:
a) gli elementi di interesse anche di nicchia, specifici per le diverse fasce di fruizione;
b) gli aspetti di particolare rilievo ambientale, naturale e culturale;
c) i servizi alla fruizione quali la ristorazione, accoglienza, ricettività;
d) le opportunità di esperienze presso aziende o strutture dedicate anche con riguardo a tematismi naturalistici quali la presenza di specie animali e vegetali.
3. La Giunta regionale con proprio provvedimento individua gli ambiti territoriali di riferimento degli itinerari e comprensori e ne affida la gestione agli enti gestori delle aree protette e dei siti rete Natura 2000, garantendo il coordinamento delle attività di valorizzazione e promozione dei medesimi attraverso gli strumenti vigenti e i portali di promozione regionale.
Art. 27.
(Attività produttive e di servizi).
1. Ai privati, singoli od associati, che intendono realizzare iniziative produttive o di servizi è riservata una quota non superiore al 25 per cento nella concessione dei contributi previsti dalla legislazione regionale di settore, purché in possesso di certificazione di compatibilità con le finalità istitutive dell'area protetta rilasciata dall'ente gestore.
Art. 27 bis.
1. Le attività agricole e silvo-pastorali, le attività produttive tradizionali e quelle e legate al turismo naturalistico, svolte in coerenza con le finalità dell’area naturale protetta e secondo i princìpi della sostenibilità ambientale, rappresentano un presidio essenziale per la conservazione dei valori naturali, paesaggistici e culturali dell’area protetta e per la sua corretta fruizione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli enti definiscono forme di collaborazione con le attività agricole e produttive del territorio, con il concorso delle organizzazioni rappresentative di tali attività, volte tra l’altro:
a) alla gestione e al ripristino della biodiversità;
b) a promuovere le produzioni del territorio e le pratiche colturali tradizionali ed ecocompatibili;
c) a incentivare pratiche colturali ecocompatibili e tecniche agro-forestali che favoriscano la tutela della biodiversità e il mantenimento dell’habitat naturali;
d) a ripristinare e mantenere gli assetti e le infrastrutture territoriali che costituiscono elementi riconoscibili del territorio;
e) a promuovere il turismo sostenibile rurale e naturalistico;
f) ad adottare misure di mitigazione degli interventi di trasformazione del suolo e di nuova costruzione, incentivando il ricorso all’ingegneria naturalistica e alle energie rinnovabili.
3. Gli enti gestori stipulano convenzioni, ai sensi degli Sito esternoarticoli 14 e 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell’Sito esternoarticolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 ) e successive modificazioni e integrazioni, con singole aziende agricole o con più aziende agricole associate per la realizzazione di interventi di manutenzione del patrimonio naturalistico, ambientale e paesaggistico dell’area protetta, e, in particolare, della sua rete sentieristica, degli habitat prativi e forestali di importanza comunitaria o di significativo valore per la biodiversità, delle sistemazioni agrarie e dei manufatti testimoniali della cultura locale.
Art. 27 ter.
(Tutela e valorizzazione dei prodotti agricoli e agro-alimentari dei parchi liguri)(76)

Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. La Regione definisce, con deliberazione di Giunta regionale, i marchi proposti dai soggetti gestori del sistema regionale delle aree protette liguri con i quali identificare le produzioni agro-alimentali e artigianali.
2. I soggetti gestori delle aree protette liguri propongono, per l’approvazione della Giunta regionale, la denominazione del relativo marchio e le sue caratteristiche ideografiche.
3. I soggetti gestori delle aree protette liguri individuano i prodotti agro-alimentali e artigianali a cui concedere il marchio, i relativi disciplinari e le modalità di vigilanza sul rispetto degli stessi.
Art. 27 quater.
(Promozione della vendita online dei prodotti delle aree protette) (77)

Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. La Regione, in linea con l’obiettivo di sostenere l’economia delle imprese presenti all’interno delle aree protette e della rete Natura 2000, promuove, anche con la collaborazione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle associazioni datoriali o di soggetti terzi, l’e-commerce dei prodotti agricoli, artigianali o comunque relativi all’area protetta con la realizzazione di una piattaforma a esso dedicata e anche attraverso la valorizzazione dei marchi stessi.
Art. 27 quinquies.
(Biglietto di ingresso, tariffe dei servizi, gestione della fruizione di specifiche aree)(78)

Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. Gli enti gestori delle aree protette possono prevedere, mediante apposite disposizioni nei regolamenti di fruizione, biglietti di ingresso per l’intera area protetta o una parte di essa o introdurre tariffe per i servizi erogati dall’Ente di gestione.
2. Le risorse derivanti dall’applicazione del comma 1 sono destinate prioritariamente ad attività di manutenzione e di promozione dell’area protetta.
3. Per tutelare ecosistemi fragili o per regolamentare l’accesso ad aree o strutture in cui sia opportuno il contingentamento dei visitatori, anche per assicurare un’elevata qualità del servizio reso, il parco può gestire direttamente l’organizzazione della fruizione di dette specifiche aree o delle medesime strutture.
Art. 28.
(Promozione turistica).
1. Le aziende di promozione turistica (APT), in relazione alle attività connesse alla promozione delle aree protette, su richiesta degli enti di gestione, possono realizzare direttamente o contribuire all'istituzione di servizi e centri di informazione e divulgazione ubicati nelle aree protette.
CAPO V
VIGILANZA, CONTROLLO E COMMISSARIAMENTO DEGLI ENTI GESTORI
Art. 29.
(Relazioni annuali).
1. L 'Ente redige entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività dell'anno precedente che evidenzi lo stato di attuazione delle iniziative gestionali nelle aree protette nonché lo stato della spesa.
2. La relazione, trasmessa al Presidente della Giunta regionale, è accompagnata dai dati di conto consuntivo e di bilancio preventivo per l'anno successivo, disaggregati e contabilizzati, a fronte delle attività svolte o preventivate, nei rispettivi centri di costo, secondo uno schema predisposto dalla Giunta regionale.
Art. 29 bis.
(Attività regionale di coordinamento e indirizzo)(79)

Articolo inserito dall'art. 20 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

1. La Regione coordina le iniziative dei soggetti gestori e fornisce il supporto tecnico e amministrativo necessario a garantire l’unitarietà della politica di settore, dell’immagine e della comunicazione istituzionale.
2. A tal fine la Regione:
a) emana indirizzi e linee guida volti a uniformare le strategie di gestione e le prassi applicative degli enti gestori; (115)

Lettera modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e successivamente così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.

b) realizza e gestisce un sistema informativo centrale articolato su banche dati tematiche funzionali all’attività di coordinamento del sistema e alla rappresentazione all’utenza;
c) promuove la conoscenza e la diffusione, a fini didattici, scientifici e culturali, del patrimonio tutelato attraverso:
1) l’informazione e la comunicazione istituzionale sulle aree protette e sulla biodiversità;
2) la documentazione di sistema dei materiali bibliografici prodotti dai soggetti gestori;
3) la raccolta, la classificazione e la gestione di testi, strumenti di pianificazione e di documenti in materia di aree protette e tematiche connesse mediante l’istituzione di apposita biblioteca specialistica;
4) la predisposizione di pubblicazioni scientifiche, didattiche e informative;
5) la promozione di forme di attività didattiche, scientifiche e culturali delle aree protette.
3. Nell’esercizio dei poteri di cui al presente articolo, la Regione formula direttive, indirizzi e rilievi a cui gli enti gestori si conformano tempestivamente.
4. La mancata osservanza dei provvedimenti di indirizzo e delle direttive emanate e il mancato recepimento dei rilievi formulati, in ordine ai provvedimenti adottati dagli enti di gestione, possono essere valutati ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31.
5. Al fine di assicurare economie di sistema nell’organizzazione degli uffici e di impiegare personale in servizio a qualsiasi titolo nelle pubbliche amministrazioni, le disposizioni di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), si applicano agli enti parco e agli enti gestori.
6. La Regione può attivare procedure di distacco funzionale e di comando di personale degli enti Parco e degli enti gestori presso strutture regionali e viceversa al fine di potenziare le proprie attività, ottimizzare l’esercizio delle proprie funzioni in relazione alle aree protette e al loro sviluppo, coordinare unitariamente le attività degli enti Parco e gestori e contenere la spesa di personale. (95)

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

6 bis. Al fine di assicurare economie di scala, di potenziare gli apparati amministrativi e di avvalersi di personale di particolare qualificazione professionale, anche per far fronte ad attività derivanti dalla partecipazione della Regione e degli Enti parco al raggiungimento degli obiettivi dei progetti comunitari, agli Enti parco si applicano le disposizioni di cui agli articoli 90 e 110 del Sito esternodecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali). (99)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

6 ter. Al personale dirigente in servizio a tempo indeterminato presso gli enti gestori possono essere attribuite e delegate, senza oneri per il bilancio regionale, le funzioni vicarie di cui all’articolo 15 bis della legge regionale 4 dicembre 1999, n. 59 (Norme sul modello organizzativo e sulla dirigenza della Regione Liguria) e successive modificazioni e integrazioni, con le modalità e le procedure di cui all’articolo 24, comma 6 della medesima l.r. 59/2009 , nell’ambito del Dipartimento di afferenza.(100)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Art. 29 ter.
1. Al fine di coadiuvare le funzioni svolte dalle aree protette, la Regione:
a) convoca la Conferenza del sistema regionale delle aree protette, di cui all’articolo 5, comma 3, e la Conferenza tecnica dei direttori e dei referenti delle aree protette;
b) attivita collaborazioni istituzionali con la Federazione Nazionale dei Parchi e delle Aree Protette (Federparchi), l’Università, gli enti operanti nel campo della tutela ambientale o con gli enti in possesso di particolari competenze tecniche, volte a garantire l’interscambio di conoscenza ed esperienze;
c) può bandire concorsi pubblici per borse di studio o di specializzazione riservate a laureati e diplomati, non cumulabili con analoghe provvidenze disposte dallo Stato o da strutture pubbliche, né con stipendi o retribuzioni derivanti da rapporti di impiego pubblico o privato;
d) può partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale.
2. Nella predisposizione dei piani regionali per la formazione del personale sono previsti corsi specifici e periodici di formazione e aggiornamento del personale addetto alla gestione delle aree protette.
3. Per l’esercizio delle funzioni a essi attribuite i soggetti gestori delle aree protette possono attivare le collaborazioni istituzionali o bandire le borse di studio, di cui al comma 1, lettere b) e c), partecipare ad associazioni, enti o organismi riconosciuti che perseguono istituzionalmente finalità di tutela e valorizzazione dell’ambiente naturale, nonché avvalersi dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente Ligure (ARPAL), degli enti strumentali regionali e delle società a partecipazione regionale in gestione diretta (house providing).
4. Gli enti di gestione attuano, anche su iniziativa e impulso della Regione, forme di collaborazione per l’esercizio associato di funzioni di comune interesse, con particolare riferimento alla gestione contabile, all’attività contrattuale, alla gestione e alla formazione del personale, agli adempimenti sulla sicurezza sul lavoro e della medicina del lavoro, nonché per l’acquisizione di beni e servizi da svolgersi in forma centralizzata.
Art. 30.
1. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi di cui al comma 2 degli Enti di gestione delle aree protette è esercitato dalla Giunta regionale in ordine alla verifica di conformità degli stessi alle leggi statali e regionali. E' esclusa ogni valutazione di merito.
2. Sono sottoposti al controllo di cui al comma 1 i seguenti atti:
a) statuti e relative modifiche ed integrazioni;
b) budget economico annuale e triennale e bilancio di esercizio di cui agli articoli 30 ter, 30 quater e 30 quinquies.(43)

Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente sostituita dall'art. 17 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

3. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), sono trasmessi alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro approvazione. (44)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

4. Gli atti di cui al comma 2, lettera a), divengono esecutivi se entro quaranta giorni dalla trasmissione la Giunta regionale non adotta un provvedimento motivato di annullamento. Tale termine è sospeso se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta.(45)

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

4 bis. La Giunta regionale effetua il controllo sugli atti di cui al comma 2, letera b), con le modalità di cui agli articoli 30 ter, 30 quatr e 30 quinquies. (46)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così sostituito dall'art. 17 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

Art. 30 bis.
1. Gli Enti di gestione adottano il sistema di contabilità economico-patrimoniale.
2. Qualora l’Ente di gestione rientri nel Gruppo amministrazione pubblica (GAP) di cui al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato allegato al Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Sito esternolegge 5 maggio 2009, n. 42 ), individuato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, adegua il relativo sistema contabile alle disposizioni contenute nel Sito esternod.lgs. 118/2011 . Per le procedure di verifica e controllo si applicano le disposizioni di cui all’articolo 30 ter, commi 2, 6 e 7, all’articolo 30 quater, commi 2, 6 e 7 e all’articolo 30 quinquies, commi 2 e 3.
3. Qualora l’Ente di gestione non rientri nel GAP applica le disposizioni di cui agli articoli 30, 30 ter, 30 quater e 30 quinquies.
Art. 30 ter.
1. Gli Enti di gestione approvano, entro il 31 dicembre di ogni anno, il budget economico annuale e triennale.
2. Il budget è inviato alla Regione, entro dieci giorni dall’approvazione, ai fini del controllo di legittimità da parte della Giunta regionale.
3. Gli Enti di gestione sono soggetti al vincolo di pareggio di bilancio, da raggiungersi attraverso l’equilibrio di costi e di ricavi.
4. Al budget economico annuale e triennale è allegata una relazione illustrativa che evidenzi le ipotesi e i parametri su cui si fondano le previsioni, le azioni preordinate agli obiettivi fissati, i risultati attesi, i criteri di misurazione adottati.
5. Al budget economico triennale è allegato il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in coerenza con gli indirizzi e le linee guida del Documento di economia e finanza regionale (DEFR) e della Nota di aggiornamento al DEFR (NADEFR) e con gli stanziamenti di budget. Gli enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), allegano al budget il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura Classification Of Function Of Government (COFOG) di secondo livello di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del d.lgs.118/2011 .
6. La Giunta regionale può annullare il budget economico annuale e triennale entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il budget si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche prescrizioni e raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
Art. 30 quater.
1. Il bilancio di esercizio rappresenta annualmente il risultato economico, la situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente.
2. Il bilancio di esercizio è approvato entro il 30 aprile dell’esercizio successivo a quello cui si riferisce ed è inviato alla Giunta regionale ai fini del controllo di legittimità da parte della Giunta regionale, entro dieci giorni dall’approvazione.
3. Il bilancio di esercizio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione comprensiva di nota integrativa.
4. Gli Enti appartenenti al settore delle amministrazioni pubbliche definito dall’Sito esternoarticolo 1, comma 2, della l. 196/2009 , allegano al bilancio di esercizio il prospetto concernente la ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di cui all’Sito esternoarticolo 17, comma 3, del d.lgs. 118/2011 .
5. La struttura del bilancio di esercizio deve conformarsi agli schemi previsti dal codice civile nonché ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
6. La Giunta regionale può annullare il bilancio di esercizio entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il bilancio si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
7. Il termine di cui al comma 6 è interrotto una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta. In tal caso il termine per l’annullamento decorre dal momento della ricezione degli atti richiesti.
Art. 30 quinquies.
1. Gli Enti di gestione adottano un regolamento di contabilità i cui contenuti si uniformano a quelli previsti dal codice civile, nonché ai criteri stabiliti dalla presente legge e dalla Giunta regionale.
2. Il regolamento di contabilità è inviato alla Giunta regionale, per l’approvazione, entro dieci giorni dall’approvazione. La Giunta regionale può annullare il regolamento entro quaranta giorni dal ricevimento. Decorso tale termine, il regolamento si intende approvato. La Giunta regionale può, comunque, formulare specifiche raccomandazioni.
3. I termini di cui al comma 2 possono essere interrotti una sola volta se prima della scadenza vengono chiesti chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, che devono pervenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla richiesta.
Art. 31.
1. In caso di ritardi od omissioni da parte degli organi degli enti ai quali è affidata la gestione delle aree protette, la Giunta regionale, previa diffida a provvedere, in caso di mancato riscontro entro trenta giorni, nomina apposito Commissario per compiere gli atti obbligatori per legge, quelli previsti dai piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale o per eseguire gli impegni validamenti assunti.
2. La Giunta regionale, previa contestazione dei fatti e sentita la Commissione consiliare competente, provvede allo scioglimento degli organi degli enti parco in caso di:
a) gravi violazioni di legge;
b) reiterate omissioni di atti obbligatori per legge;
c) gravi inadempienze nell’attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d) adozione di provvedimenti gravemente contrastanti con i provvedimenti di indirizzo e le direttive della Regione;
e) persistente inattività o impossibilità di funzionamento.
3. Con il provvedimento di scioglimento la Giunta regionale nomina contestualmente un Commissario straordinario con pieni poteri che rimane in carica fino alla ricostituzione degli organi dell’Ente.
4. Il Commissario straordinario, con il mandato e per il tempo necessari al superamento dello stato di criticità, è nominato dalla Giunta regionale anche nei casi di persistente inattività o di impossibilità di funzionamento degli enti parco non dipendenti da cause ad essi direttamente imputabili.
Art. 32.
1. L’Ente di gestione esercita mediante il personale di cui alle lettere a) e b) del comma 2 la vigilanza sull’area protetta, accerta e contesta le violazioni per assicurare l’osservanza della presente legge, dei regolamenti e delle leggi dello Stato e della Regione in materia di caccia e pesca, tutela del paesaggio, dell’ambiente, della flora e della fauna e dell’uso del suolo, nonché per il controllo in genere della fruizione delle aree protette. (101)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. All’accertamento e alla contestazione delle violazioni provvede ogni Ente di gestione mediante:
a) il proprio personale dipendente addetto alla vigilanza, quale il personale inquadrato nella qualifica di “guardaparco” per gli enti parco, ovvero gli agenti di polizia locale, per i soggetti gestori costituiti da enti locali ovvero gli agenti, i funzionari e gli ufficiali di polizia locale degli enti territorialmente ricompresi nell’area protetta, previa intesa tra gli enti gestori e gli enti locali interessati. La Regione e gli enti gestori disciplinano le modalità del servizio; (102)

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

b) propri dipendenti appositamente incaricati, secondo i principi dei rispettivi ordinamenti degli enti gestori, all’esercizio di funzioni di vigilanza in riferimento a materie specificamente individuate nel provvedimento di incarico.
3. Sono fatte salve le competenze dei soggetti istituzionalmente preposti alla vigilanza sul territorio, nonché le funzioni di accertamento e contestazione delle violazioni esercitate da altri soggetti in materia ambientale, faunistica, venatoria, ittica ai sensi della normativa vigente. L’Ente di gestione può avvalersi della collaborazione di tali soggetti anche mediante apposite convenzioni per una migliore e coordinata azione di prevenzione e controllo, con particolare riferimento a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 27 della l. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
4. L’Ente di gestione provvede alle funzioni conseguenti al mancato pagamento in misura ridotta delle sanzioni amministrative di sua competenza secondo le procedure previste dalla legge regionale 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniare di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modificazioni e integrazioni.
5. Il personale dipendente di cui al comma 1 riveste la qualifica di agente di polizia amministrativa e giudiziaria, nel rispetto della normativa in materia e nei limiti dell’ambito territoriale dell’area protetta e del servizio assegnato. Tale personale deve essere munito di distintivo e di tesserino di riconoscimento rilasciato dall’Ente di gestione e, nel caso del personale inquadrato come guardaparco, svolge il proprio servizio in divisa, salvo diverse e motivate disposizioni dell’Ente di gestione. La Giunta regionale stabilisce i modelli unificati di distintivo, dei tesserini di riconoscimento e delle divise.
5 bis. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 ovvero presso le strutture regionali competenti in materia di aree protette e biodiversità, si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 1 agosto 2008, n. 31 (Disciplina in materia di polizia locale) e successive modificazioni e integrazioni ove il personale sia incaricato, con provvedimento degli organi competenti, delle funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria. (103)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

5 ter. Al personale in servizio a qualsiasi titolo presso la Regione, presso gli enti di gestione delle aree protette di cui ai commi 1 e 2 e presso gli enti locali il cui territorio ricade in area protetta ovvero convenzionato con gli enti di gestione competenti, inquadrato nella categoria B del contratto collettivo nazionale di lavoro “Funzioni locali”, possono essere attribuite, con provvedimento dell’Ente di appartenenza o dell’ente presso cui opera in posizione di distacco, comando e convenzione, funzioni di eco-ausiliario ovvero assistente al guardiaparco ovvero assistente agli operatori della vigilanza regionale, per lo svolgimento di attività di informazione, gestione e conservazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale e delle aree protette della Regione, prevenzione, controllo e accertamento delle violazioni a leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi regionali, sub-regionali e locali. Al personale suddetto viene attribuita la qualifica di agente ausiliario di polizia amministrativa e si applica il comma 5. Con deliberazione della Giunta regionale e del competente organo di governo delle aree protette vengono assunte le determinazioni organizzative conseguenti a quanto disciplinato dal capoverso precedente. (104)

Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

6. La Giunta regionale disciplina e coordina le attività di vigilanza degli enti di gestione delle aree protette.
Art. 33.
1. Fatte salve le norme penali stabilite dalla normativa vigente e le sanzioni eventualmente previste da altre norme di settore, alle violazioni delle norme previste dalla presente legge si applicano le seguenti sanzioni:
a) da euro 1.000,00 a euro 10.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere a), b), n);
b) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei divieti di cui all’articolo 42, comma 1, lettere c), d), e), f), g), h), i), l), m), o);
c) da euro 200,00 a euro 2.000,00 per la violazione dei limiti e dei divieti posti dal Piano del parco, nonché per la realizzazione di interventi o l’esecuzione di attività in assenza o in difformità del prescritto nulla osta;
d) da euro 50,00 a euro 500,00 per le violazioni dei regolamenti di cui all’articolo 25 non ricomprese fra quelle sanzionate a norma delle lettere a), b), c).
2. Qualora venga esercitata un’attività in difformità dal Piano, dal regolamento o dal nulla osta, oltre alla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1, l’Ente gestore adotta i provvedimenti previsti dall’articolo 29, commi 1 e 2, della Sito esternol. 394/1991 e successive modificazioni e integrazioni.
3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due anni precedenti. Sulla base di tali criteri, entro il 28 febbraio dell'anno successivo al biennio, con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i nuovi valori delle sanzioni amministrative pecuniarie che si applicano con decorrenza dal 1° aprile successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie così rideterminata è oggetto di arrotondamento all'unità di euro.
CAPO VI
NORME FINANZIARIE E PARTICOLARI
Art. 34.
(Entrate).
1. Costituiscono entrate degli Enti da destinare al conseguimento dei fini istitutivi:
a) le somme stanziate dalla Regione nel proprio bilancio annuale relative a spese correnti e di investimento;
b) i contributi della Unione europea, dello Stato e i contributi straordinari della Regione;
c) i contributi degli enti pubblici e dei privati e le erogazioni liberali in denaro;
d) i contributi e i finanziamenti a specifici progetti;
e) gli eventuali redditi patrimoniali;
f) i proventi derivanti da contratti o convenzioni stipulati in relazione all'attività dell'Ente;
g) i canoni delle concessioni, i proventi di eventuali diritti tariffari, di privativa e le entrate derivanti dai servizi resi;
h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.
2. I bilanci degli Enti di cui all'articolo 15, che subentrano agli organi di gestione disciolti o che li sostituiscono, sono formati con la parte attiva e passiva e con gli stanziamenti destinati alla gestione, nonché con gli avanzi finanziari iscritti nei bilanci degli Enti sostituiti o disciolti.
Art. 34 bis.
1. I trasferimenti regionali ordinari sono distinti in:
a) assegnazioni correnti, destinate alla copertura degli oneri del personale e alla gestione corrente;
b) assegnazioni in conto capitale, vincolate al finanziamento di investimenti.
2. Il riparto dei trasferimenti ordinari è effettuato dalla Giunta regionale tenuto conto, in particolare, della programmazione e delle priorità regionali, della programmazione della capacità di reperimento di risorse autonome delle singole aree protette e dell’entità delle funzioni in concreto da esse esercitate.
3. La Regione effettua spese dirette per iniziative di interesse generale per il sistema delle aree protette, quali attività formative specifiche, promozione, documentazione, ricerca, realizzazione di reti telematiche, assistenza tecnica, istituzione di organismi e per l’incentivazione dell’offerta turistica e della fruizione pubblica delle aree protette.
4. Lo schema di bilancio degli enti di gestione delle aree protette è unico ed è approvato dalla Giunta regionale.
Art. 35.
(Patrimonio).
1. Gli Enti sono dotati di un proprio patrimonio, la cui costituzione può avvenire per:
a) acquisto, lascito, donazione, eredità e legato;
b) trasferimento dalla Regione, dallo Stato o dagli Enti locali;
c) ogni altro titolo nell'ambito delle attività dell'Ente tese al conseguimento dei fini istitutivi.
2. Gli Enti di cui all'articolo 15 della presente legge che subentrano agli organi di gestione disciolti o che sostituiscono, assumono in carico i patrimoni, i beni mobili ed immobili, i contratti e le obbligazioni attive e passive ed ogni altro onere legittimamente assunto.
Art. 36.
(Norma finanziaria).
(Omissis)
CAPO VII
NORME SPECIFICHE PER IL PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOFINO
Art. 37.
(Omissis).
Art. 38.
(Omissis).
CAPO VIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 39.
(Omissis).
Art. 40.
(Conferenza tecnica delle aree protette).
1. La Regione organizza, di norma annualmente, la Conferenza Tecnica delle Aree protette allo scopo di coordinarne le attività e gli interventi e di favorire l'aggiornamento degli operatori e l'interscambio delle esperienze.
2. Alla Conferenza sono tenuti a partecipare i Direttori e il personale degli Enti volta a volta interessati dagli argomenti all'ordine del giorno. Alla Conferenza possono essere invitati esperti esterni.
Art. 41.
(Tabellazione, segnaletica e grafica dei parchi).
1. Al fine di uniformare e coordinare la grafica e ogni altro aspetto della immagine delle aree protette liguri, gli Enti di gestione adottano e utilizzano elementi di arredo, tabellazione, segnaletica e grafica, unificati secondo modelli predisposti dalla Giunta regionale.
2. I soggetti preposti alla gestione delle aree protette provvedono alla tabellazione perimetrale delle aree stesse predisponendo apposite tabelle secondo i modelli di cui al comma 1.
Art. 42.
1. Nei parchi e nelle riserve naturali regionali di cui alla presente legge sono vietate le attività e le opere che possono compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati, con particolare riguardo alla flora e alla fauna protette e ai rispettivi habitat. In particolare, sono vietati:
a) l'apertura e l'esercizio di miniere, di cave e di discariche; il Piano del parco può prevedere l’apertura e l’esercizio di cave, per l’utilizzo del materiale ivi prelevato e non diversamente reperibile al fine del restauro del patrimonio paesaggistico ovvero il sito estrattivo costituisca un manufatto storico-culturale;
b) l’attività venatoria;
c) l'introduzione, da parte di privati, di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati;
d) la cattura, l'uccisione, il danneggiamento, il disturbo delle specie animali; l’attività di pesca è consentita, salvo diversa disposizione del Piano o del regolamento, nelle forme che garantiscono un prelievo sostenibile e coerente con gli obiettivi di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema;
e) la raccolta e il danneggiamento delle specie vegetali; sono fatte salve la raccolta dei funghi epigei secondo la vigente normativa e i prelievi per scopi di ricerca scientifica debitamente autorizzati;
f) l'introduzione di specie animali o vegetali estranee che possano alterare l’equilibrio naturale;
g) il danneggiamento o l'occlusione di cavità sotterranee naturali e l'asportazione di concrezioni e di minerali in genere;
h) le movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi o a tutela della pubblica incolumità, su iniziativa dell’Ente di gestione o da esso autorizzati;
i) lo svolgimento di attività pubblicitarie al di fuori dei centri urbani non autorizzate dall’Ente di gestione;
l) l'introduzione e l'impiego di qualsiasi mezzo di distruzione o di alterazione dei cicli biogeochimici;
m) l'uso di fuochi all'aperto al di fuori delle aree appositamente predisposte;
n) l'atterraggio, il decollo e il sorvolo a bassa quota di velivoli non autorizzati secondo quanto disposto dall'apposito regolamento approvato ai sensi della legge regionale 15 dicembre 1992, n. 37 (Divieto di sorvolo e atterraggio di velivoli a motore nelle aree protette);
o) sottrarre, manomettere o danneggiare i beni e gli arredi per la fruizione dell’area protetta.
2. I piani e i regolamenti delle aree protette possono individuare ulteriori limiti e divieti a maggiore tutela dei valori dell’area protetta in rapporto a condizioni specifiche.
3. Nelle aree naturali protette diverse da quelle di cui al comma 1 la disciplina di tutela è stabilita dal provvedimento istitutivo in ragione della loro natura e finalità.
4. Sono fatti salvi gli interventi eseguiti dall’Ente di gestione, sotto la sua regia o da esso autorizzati per ripristinare gli equilibri ecologici, a tutela della pubblica incolumità e sicurezza, per la ricerca scientifica, per la realizzazione di interventi necessari al conseguimento dei fini dell’area protetta; è inoltre fatta salva l’attività agro-silvo-pastorale svolta in conformità alle vigenti disposizioni in materia.
Art. 43.
(Interventi di riequilibrio faunistico).
1. Le superfici delle riserve naturali e delle aree a parco naturale concorrono alla determinazione della quota di territorio agro-silvo- pastorale regionale destinato a protezione della fauna selvatica ai sensi dell' Sito esternoarticolo 15 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 .
2. Nelle riserve naturali, nelle aree classificate parco naturale e nelle aree contigue, allo scopo di raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico nell'ambito delle previste finalità dell'area protetta, sono ammessi interventi tecnici così classificati (34)

Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29 .

:
a) abbattimenti selettivi:
1) qualitativi, sanitari e finalizzati alla conservazione delle specie;
2) quantitativi, indirizzati al contenimento numerico dei capi in armonia con le potenzialità del territorio;
b) catture:
1) a scopo di ripopolamento con priorità per le aree protette;
2) per utilizzazioni a scopo scientifico ai sensi delle vigenti leggi;
c) reintroduzioni:
1) di specie competitrici o predatrici finalizzate al ripristino degli equilibri naturali;
2) di specie autoctone finalizzate all'incremento e al miglioramento delle presenze faunistiche, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche dell'area protetta.
3. Gli interventi tecnici di cui al comma 2 sono definiti e regolamentati, nel rispetto delle leggi nazionali e regionali in materia, da apposito regolamento faunistico adottato dall'Ente gestore ed approvato ai sensi dell'articolo 25.
Art. 44.
Art. 45.
(Abrogazione di norme).
2. Le restanti disposizioni della Sito esternolegge 20 giugno 1935, n. 1251 sono sostituite dalle disposizioni della presente legge.
3. E' altresì abrogato l'articolo 1, comma 2 lettera f) della legge regionale 28 giugno 1994, n. 28 (disciplina degli enti strumentali della Regione).
Art. 46.
(Parchi naturali regionali delle Alpi liguri e del Finalese).(88)

Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

(Omisiss).
Art. 47.
(Norme transitorie).
2. In sede di prima attuazione della presente legge, anche in attesa della approvazione del Piano, gli Enti formulano programmi di attività ed interventi e operano per la loro realizzazione.
3. Per quanto non espressamente specificato dalla presente legge, fino all'entrata in vigore dei rispettivi Piani, nelle aree protette si applicano i divieti, le norme di comportamento e le sanzioni rispettivamente vigenti ai sensi delle singole leggi regionali istitutive (38)

Vedi art. 4 della L.R. 11 agosto 1999, n. 23 .

.
Art. 47 bis.
(Disposizioni di prima applicazione e transitorie per i territori di nuovo inserimento nelle aree protette)(122)

Articolo inserito dall'art. 19 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7.

1. Fino all’adozione della zonizzazione definitiva di cui al comma 3, ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette contenuti nell’Allegato A di cui al comma 2 dell’articolo 14 si applica la zonizzazione provvisoria riportata nelle cartografie contenute nell’Allegato B.
2. Ai territori di nuovo inserimento nelle aree protette si applicano le disposizioni corrispondenti alla tipologia di zona contenute nei rispettivi Piani, tenuto conto della zonizzazione provvisoria di cui al comma 1.
3. Entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore delle cartografie di cui agli Allegati A e B, gli Enti Parco adottano la zonizzazione definitiva aggiornando i relativi Piani. (124)

Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16.

Allegato A (articolo 14, comma 2)
Allegato B (articolo 47 bis).
Art. 48.
(Norma transitoria per la Comunità del Parco).(93)

Articolo abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3.

(Omissis).
CAPO IX
PERSONALE DEGLI ENTI DI GESTIONE
Art. 49.
(Personale).
1. Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali gli Enti si avvalgono di personale proprio cui è applicato lo stato giuridico ed economico previsto per il personale regionale.
2. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, il personale degli Enti è iscritto alla Cassa Pensioni Enti Locali, all'Istituto Nazionale Assistenza Enti Locali e al Servizio Sanitario Nazionale.
3. La pianta organica degli enti è stabilita in sede di prima attuazione della presente legge come previsto nella tabella A allegata.
Eventuali modifiche alla pianta organica sono approvate dal Consiglio dell'Ente previa intesa con la Regione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e in conformità ai principi di cui all'Sito esternoarticolo 2 della Sito esternolegge n. 421/1992 , come attuati dall'Sito esternoarticolo 6 comma 3 del Decreto Legislativo n. 29/1993 .
4. L'organizzazione della struttura e l'individuazione dei profili professionali sono demandate al Consiglio dell'Ente, che dovrà comunque prevedere nell'organico le professionalità di tecnici per la gestione del territorio e dell'ambiente, per lo sviluppo e la gestione della fruizione, per le materie giuridico-amministrative, per le materie economico- finanziarie e ogni altra professionalità necessaria per garantire adeguata rispondenza tecnica ai compiti dell'Ente.
5. La copertura dei posti in organico, oltre a quanto previsto dalla presente legge in sede di prima attuazione, avviene con le modalità previste per il personale regionale ricorrendo, di norma e comunque prioritariamente, a procedure selettive nei confronti di personale del pubblico impiego in mobilità o disponibile a trasferimenti, sulla base di criteri predeterminati dal Consiglio in relazione ai requisiti culturali, di servizio e professionali richiesti.
6. Per la copertura dei posti di carattere giuridico-amministrativo tecnico, ambientale, di vigilanza e finanziario, l'Ente si avvale prioritariamente di personale regionale all'uopo trasferito ai sensi dell’articolo 29 bis comma 6.(118)

Comma così modificato dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.

Art. 49 bis.
(Omissis)
Art. 50.
(Direttore).
1. Il Direttore ha qualifica di dirigente ed è assunto nell'organico dell'Ente con le modalità di accesso e con lo stato giuridico ed economico previsti per tale qualifica dalla legge regionale 20 giugno 1994, n. 26 , e dalle altre norme vigenti per i dipendenti regionali ovvero con contratto di diritto privato di durata massima quinquennale rinnovabile e con trattamento economico non superiore a quello previsto per la predetta qualifica di dirigente. Con determinazione dell’Ente di appartenenza può essere attribuito l’incarico di struttura organizzativa complessa al dirigente che ricopre incarichi di direzione in più enti gestori, tenuto conto del piano della performance di ciascuno degli enti interessati. (105)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. Per l'accesso al concorso, o per l'affidamento del contratto, è richiesta una comprovata qualificazione nei settori delle aree protette e delle scienze naturali ed ambientali e costituisce titolo preferenziale l'appartenenza all'elenco degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 .
3. Al Direttore del Parco è attribuita la responsabilità gestionale dell'Ente di gestione. Oltre a quanto previsto dalla normativa vigente, ha il compito di dirigere, coordinare e sorvegliare tutta l'attività dell'ente, di curare l'esecuzione delle deliberazioni nonché di svolgere ogni altro compito inerente l'attività del personale e la gestione dei parchi di competenza rispondendone agli organi dell'ente stesso. In particolare il Direttore:
a) propone al Presidente gli argomenti e le deliberazioni da sottoporre all'esame del Consiglio;
b) assume i provvedimenti esecutivi relativi all'attuazione del programma di attività e interventi disponendo sulle relative spese, sui contratti, sugli incarichi, sulle convenzioni e sulle eventuali consulenze professionali.
4. Il Direttore esprime il proprio parere in ordine agli atti del Consiglio e della Comuinità.(106)

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

4 bis. Il Direttore designa il segretario del Consiglio e della Comunità individuandolo tra i dipendenti anche diversi, in servizio a qualsiasi titolo presso l’Ente parco. Resta salva la potestà del Direttore di svolgere, personalmente e in ogni tempo, le funzioni di segretario dei due organi. (107)

Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Art. 51.
(Personale di vigilanza).
1. Al personale di vigilanza degli Enti inquadrato nella V qualifica funzionale, profilo professionale guardaparco, è specificatamente attribuita la funzione di controllo sul rispetto delle leggi e dei regolamenti anche per mezzo di attività informative e divulgative sulle finalità dell'Ente di appartenenza e sulle iniziative gestionali di attuazione del programma nei confronti dei residenti e dei visitatori.
2. Ai guardaparco è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria nei limiti del servizio assegnato dall'Ente in ottemperanza alle leggi e ai regolamenti e nei limiti territoriali delle aree protette di competenza e dei percorsi esterni strettamente indispensabili al raggiungimento di ogni zona delle aree stesse.
3. Il personale di vigilanza, di norma, svolge il proprio servizio in divisa e deve essere munito di tesserino di riconoscimento rilasciato dal Presidente dell'Ente di appartenenza.(50)

Nota soppressa (v. nota 61)


Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 60).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 60).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 60).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 9 novembre 2010, n. 16 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 61).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi anche l'art. 3, della L.R. 11 agosto 1999, n. 23. Lettera abrogata dall'art. 9 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R.19 marzo 2002, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 66).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 1 della L. R. 19 marzo 2002, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 71).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 83).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall' art. 2 della L.R. 21 aprile 1995, n. 32 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La L.R. 24 marzo 1980, n. 20 , istitutiva del Comitato Tecnico per l'Ambiente è stata abrogata dall' art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

La L.R. 24 marzo 1980, n. 20 , istitutiva del Comitato Tecnico per l'Ambiente è stata abrogata dall' art. 7 bis della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 26).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 26 ottobre 2011, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 88).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 12 , modificato dall'art. 1 della L.R. 19 marzo 2002, n. 13 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 . Le disposizioni contenute nel presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico per la revisione dei conti successivo all'entrata in vigore della citata L.R. 24/2013

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera sostituita dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 e così nuovamente sostituita dall'art. 17 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 19 luglio 2013, n. 24 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo quanto previsto dall'art. 7 della L.R. 24/2013 gli enti di gestione adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di bilancio. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che nelle more dell'adozione di tali atti, per gli enti di gestione delle aree protette resta in vigore il sistema di contabilità finanziaria. Articolo cosi sostituito dall'Sito esternoart. 5 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modififcata dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 61)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Tabella così modificata dall'art. 12 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'articolo 32 della L.R. 3/2019 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2020, n. 134 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 7 della l.r. 3/2019 nella parte in cui sostituisce l'articolo 11, commi 1, 2 e 3, quest'ultimo limitatamente alle parole: “secondo i criteri previsti dai commi 1 e 2”.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2020, n. 134 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8 della l.r. 3/2019 nella parte in cui sopprime le aree naturali protette non espressamente menzionate (comma 1) e nella parte in cui modifica i confini dei parchi naturali regionali delle Alpi liguri, dell'Antola, dell'Aveto e del Beigua (comma 2).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 . Vedi Sito esternosentenza della Corte Costituzionale 6 luglio 2020, n. 134 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 28 dell'8 luglio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della l.r. 3/2019 nella parte in cui stabilisce che il piano del parco vincola e integra la pianificazione territoriale di livello regionale, provinciale e comunale, anziché sostituirsi ad essa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'articolo 32 della L.R. 3/2019 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 15 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 16 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 18 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 21 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 aprile 2019, n. 3 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e successivamente abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e successivamente abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera modificata dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e successivamente così modificata dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall'art. 30 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 18 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 17 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .