Legge regionale 27 dicembre 1994, n. 66
Tasse sulle concessioni regionali.(1)
Bollettino Ufficiale n. 1 dell' 11 gennaio 1995
Art. 10.
1. Contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni è ammesso ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 472/1997 .(53)
2. (Omissis) (51)
Note del Redattore:
Alcune delle tariffe contenute nell'allegato alla legge che qui si annota sono state sospese dalla L.R. 21 gennaio 1998, n. 2 e 11 agosto 1999, n. 22 . Vedi nota 9. Le più recenti modifiche all'allegato sono state inserite dall'art. 4 della L.R. 5 agosto 2014, n. 19 .
La presente tassa non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per effetto dell' art. 6 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9 .
La presente tassa non si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009 per effetto dell' art. 6 della L.R. 28 aprile 2008, n. 9 .
Voce così sostituita dall' art. 3 della L.R. 24 gennaio 2006, n. 2 , con decorrenza dal 1° gennaio 2007.