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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 luglio 1994

Art. 30.
(Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento).
1. Sono vietati l’uso e la detenzione di richiami vivi che non siano identificati mediante anello inamovibile numerato, rilasciato dalla Regione, in aggiunta o in sostituzione di quello dell’allevatore. È fatto obbligo di conservare l’anello dell’allevatore eventualmente sostituito in funzione della tutela del benessere animale assieme all’apposito registro. Tali anelli devono essere annotati sul registro personale rilasciato al detentore di richiami vivi previsto dal regolamento di cui al comma 2. Le caratteristiche di inamovibilità sono tali quando l’anello è privo di punti di frattura, tanto da renderne impossibile il riutilizzo una volta tolto. I richiami vivi privi di anello sono immediatamente liberati dal personale di vigilanza. (28)

Comma sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27, modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15, successivamente sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32, nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 , modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

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1 bis. Gli anelli di cui al comma 1 hanno validità massima stabilita in anni dieci dalla data di primo inanellamento, come riportata nella documentazione di origine dell’esemplare. (257)

Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.

1 ter. Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito e aggiornato il Registro regionale dei detentori di richiami vivi, i cui contenuti sono assoggettati al rispetto delle vigenti normative in materia di privacy. In tale Registro sono riportati i dati anagrafici dei detentori e gli anelli rilasciati, con evidenziato il numero dell’anello. Il Registro regionale dei detentori e quello personale rilasciato al singolo detentore contengono, per un periodo massimo di dieci anni dalla data di primo inanellamento, l’indicazione degli esemplari legittimamente detenuti posteriormente al 1° gennaio 2012. (258)

Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.

1 quater. La Giunta regionale stabilisce le caratteristiche degli inamovibili, le modalità di consegna ai detentori e agli allevatori dei richiami, anche tramite avvalimento delle associazioni venatorie e degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini per la gestione del Registro e il rilascio degli anelli inamovibili. (259)

Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.

1 quinquies. Fino al raggiungimento di un definitivo omogeneo sistema di identificazione dei richiami vivi ai fini della legittima detenzione degli stessi fa fede la documentazione in possesso dei detentori unitamente all’anello inamovibile precedentemente attribuito all’esemplare. (260)

Comma inserito dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14.

2. La Regione, su parere dell'ISPRA, ai sensi dell' Sito esternoarticolo 5 della legge n. 157/1992 , entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento per disciplinare l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro uso in funzione di richiami vivi per la caccia da appostamento.(156)

Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2 bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al Sito esternocomma 4, dell'articolo 4 della l. 157/1992 (29)

Comma aggiunto dall' art. 7 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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3. Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento fisso in via esclusiva sono consentiti la detenzione e l'uso di richiami di cattura in un numero massimo di dieci unità per ogni specie, fino ad un massimo complessivo di quaranta unità.
Ad ogni cacciatore che eserciti l'attività venatoria da appostamento temporaneo con i richiami vivi di cattura è consentita la detenzione e l'uso di un numero massimo complessivo di dieci unità.
3 bis. I limiti di cui ai commi 2 bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività (30)

Comma aggiunto dall' art. 7 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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4. E' vietata la vendita di uccelli di cattura utilizzabili come richiami vivi per l'attività venatoria da appostamento. E' consentita invece la cessione dei richiami vivi catturati negli impianti di cui sia titolare la Regione.(157)

Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. La sostituzione di un richiamo di cattura può avvenire dietro consegna alla Regione del richiamo morto da sostituire ovvero previa presentazione di certificato del servizio veterinario della USL competente e del relativo anellino ovvero per altri comprovati motivi.(158)

Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Le specie decedute o altrimenti perdute non possono essere sostituite se il numero complessivo superi le quantità massime detenibili.
7. Il cacciatore cessando l'attività, può cedere i richiami vivi ad altro cacciatore, previa comunicazione alla Regione.(159)

Comma così modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .


Note del Redattore:

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Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 e così sostituito dall' art. 4 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma già modificato dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 36 , ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 . e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2020 .

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Comma sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 , modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 , nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 , modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 130 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Il R.R. 17 luglio 1998, n. 1 è pubblicato nel B.U. 5 agosto 1998, n. 9 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Comma già sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 18 , modificato dall' art. 5 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 , ulteriormente sostituito dall' art. 5 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 e, infine, così modificato dall'art. 91 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 .

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Comma sostituito dall' art. 7 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 , modificato dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 36 della l.r. 29/2018 .

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Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 29 gennaio 2020, n. 40, pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 11 marzo 2020, n. 11 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma.

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 .

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Comma già sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 24 .

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Nota soppressa. Vedi nota 207.

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.r. 8 settembre 1999, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 95.

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Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 109 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 111 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall'art. 112 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già sostituito dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 120 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 121 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Rubrica così modificata dall'art. 124 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Capoverso già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma già modificato dall'art. 139 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 94 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2018, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Per la disciplina del Fondo di cui al comma 1 vedi il regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 .

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Comma così modificato dall'(206)art. 141 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 143 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 145 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Con riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 170, comma 6, della medesima legge regionale.

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Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , articolo successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 .

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Comma inserito dal comma 1 dell'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale con sentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 89, comma 1, della l.r. 29/2015 che inseriva il presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 92 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Con regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del'articolo 92 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente il recupero di corpi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o selecontrollore”.

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Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente”.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32. Vedi Sito esternosentenza della Corte Sito esternoCostituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 . Vedi la Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n.17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .