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Legge regionale 5 dicembre 1994, n. 64

Bollettino Ufficiale n. 26 del 28 dicembre 1994

TITOLO I
NORME DI CARATTERE GENERALE
Art. 1.
(Finalità e principi della legge).
1. La presente legge disciplina la realizzazione, la gestione, la organizzazione, l'autorizzazione, il controllo degli asili-nido sia pubblici sia privati e dei servizi integrativi; disciplina inoltre il finanziamento degli asili nido pubblici e dei servizi integrativi.
Art. 2.
(Definizione e compiti dell'asilo-nido).
1. L'asilo-nido è un servizio socio-educativo rivolto a tutti i bambini fino ai tre anni di età, anche apolidi e stranieri che dimorano stabilmente nella Regione, nonché profughi, rimpatriati e rifugiati, ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni. L'asilo-nido concorre con la famiglia alla formazione dei bambini nel quadro di una politica socio- educativa della prima infanzia.
2. E' compito dell'asilo-nido promuovere lo sviluppo armonico delle potenzialità psico-fisiche del bambino e dare nel contempo impulso al processo di socializzazione, in collaborazione con le famiglie, con gli operatori e con la scuola materna e dell'infanzia secondo un progetto pedagogico integrato.
3. L'asilo-nido costituisce anche un servizio di supporto nei confronti delle famiglie, per rispondere ai loro bisogni sociali, per affiancarle nei loro compiti educativi e per facilitare l'accesso delle donne al lavoro, in un quadro di pari opportunità per entrambi i genitori.
4. L'asilo-nido, nell'ambito della integrazione con gli altri servizi educativi, sociali e sanitari:
a) favorisce la continuità educativa in rapporto alla famiglia, all'ambiente sociale e agli altri servizi esistenti, svolgendo altresì un intervento precoce finalizzato alla prevenzione di ogni forma di emarginazione ed un'opera di promozione culturale e di informazione sulle problematiche della prima infanzia;
b) si caratterizza come centro di elaborazione e promozione di una elevata e diffusa cultura sulle tematiche relative all'infanzia, attraverso il concreto coinvolgimento della comunità locale, delle forze sociali e degli operatori interessati, in rapporto con gli altri servizi socio- educativi esistenti.
5. L'asilo-nido è un servizio che tutela e garantisce l'inserimento dei minori che presentano svantaggi psico-fisici e sociali, favorendone pari opportunità di sviluppo.
6. E' consentita la permanenza di bambini che compiano il terzo anno di età durante l'anno scolastico in corso.
Art. 3.
(Localizzazione).
1. Gli asili-nido debbono essere:
a) localizzati, di norma, in zone destinate dal vigente strumento urbanistico generale a servizi o ad attrezzature di interesse comune;
b) esposti in base all'orientamento, alla ventilazione ed alla insolazione, in modo da consentire attività ricreative all'aperto il più a lungo possibile nel corso dell'anno;
c) di forma adeguata e rispondente alle esigenze peculiari a dette strutture; nel caso in cui si renda necessario localizzare l'asilo-nido su aree situate a quote diverse deve essere comunque assicurata, in misura adeguata, la presenza di spazi all'aperto idonei per le attività ricreative dei bambini.
2. La localizzazione degli asili-nido deve essere effettuata:
a) lontano da impianti di smaltimento rifiuti e da depositi di sostanze pericolose;
b) lontano da infrastrutture di grande traffico.
3. Ai fini della localizzazione e comunque della realizzazione degli asili-nido, prima del rilascio da parte del Sindaco del pertinente titolo urbanistico-edilizio dovrà essere accertata, dalla competente Unità sanitaria locale, la sussistenza dei requisiti ubicazionali ed igienico sanitari indicati nei commi precedenti.
4. La tabella "A", allegata alla presente legge, disciplina i casi in cui sono ammesse deroghe ai principi definiti nel presente articolo.
Art. 4.
(Caratteristiche strutturali).
1. Lo spazio interno ed esterno all'asilo-nido va articolato tenendo conto delle esigenze delle diverse età, dei bisogni dei bambini portatori di handicap, dei ritmi di vita dei singoli bambini e della percezione infantile dello spazio.
2. Gli edifici destinati ad asilo-nido dopo l'entrata in vigore della presente legge non debbono presentare barriere architettoniche che costituiscano impedimento all'accesso ed alla frequenza.
3. La Giunta regionale, nell'ambito dei contributi in conto capitale assegnati ai sensi dell'articolo 19, individua una quota di finanziamento da destinare in via prioritaria al superamento delle barriere architettoniche negli asili-nido esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'asilo-nido deve essere dotato dei seguenti spazi destinati a:
a) giochi ed attività individuali e di piccolo gruppo;
b) riposo, pasto e igiene personale, dimensionati a piccolo gruppo;
c) riunioni e servizi generali;
d) zone di verde attrezzato;
e) attività di sperimentazione.
5. La strutturazione degli spazi deve favorire prioritariamente lo svolgimento di attività congruenti allo sviluppo psico-fisico del bambino.
Art. 5.
(Standards degli asili-nido e dei servizi integrativi).
1. Gli standards strutturali, qualitativi ed organizzativi degli asili-nido e dei servizi integrativi sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, sentito il Comitato Tecnico Scientifico di cui all'articolo 17.
2. Gli standards dei servizi integrativi sono aggiornati anche in relazione alle nuove tipologie dei servizi.
3. Nella redazione e nella revisione degli strumenti urbanistici generali, ai fini della dotazione di standards di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, deve riservarsi una quota per il soddisfacimento del fabbisogno di asili-nido.
Art. 6.
(Servizi integrativi agli asili-nido).
1. I Comuni singoli o associati assumono iniziative per la realizzazione di servizi integrativi agli asili-nido che garantiscano tra l'altro:
a) modalità organizzative e di accesso tali da consentire frequenze diversificate e fruizioni parziali o temporanee;
b) l'integrazione fra asili-nido e scuola materna e dell'infanzia;
c) l'attivazione di spazi di aggregazione con caratteristiche educative, ludiche e culturali per bambini, genitori ed adulti con bambini, anche attraverso l'utilizzazione delle strutture esistenti;
d) la disponibilità delle strutture e dei supporti tecnico- amministrativi e di coordinamento pedagogico per la realizzazione di attività socio-educative e ludiche rivolte all'infanzia e non coperte dall'orario dei servizi esistenti, promosse da gruppi di volontariato e da famiglie autoorganizzate.
2. I servizi integrativi possono essere attivati dai Comuni interessati, previa apposita convenzione, anche attraverso altri Enti pubblici o soggetti privati, che abbiano specifiche competenze professionali nell'area della prima infanzia.
3. Per i servizi convenzionati il controllo ed il coordinamento pedagogico vengono demandati ai Comuni interessati.
TITOLO II
ORGANIZZAZIONE E NORME PER LA GESTIONE DEGLI ASILI-NIDO
Art. 7.
(Gestione degli asili-nido).
1. La gestione degli asili-nido è improntata a criteri di economicità, efficienza ed efficacia.
2. Al fine di garantire la gestione ed il funzionamento degli asili- nido i Comuni, singoli o associati, si avvalgono della collaborazione di un Comitato di gestione. Tale Comitato, istituito presso ogni asilo-nido, è nominato dai Comuni singoli o associati. I Comuni singoli o associati, con proprio regolamento, definiscono la composizione del Comitato di gestione in modo che sia assicurata la rappresentanza:
a) del Comune;
b) delle famiglie degli utenti;
c) del personale educativo ed ausiliario;
d) del coordinamento pedagogico ed organizzativo degli asili-nido del distretto sociale;
e) del nucleo operativo assistenza consultoriale dell'Unità Sanitaria Locale territorialmente competente.
3. La composizione del Comitato può essere integrata con rappresentanti delle associazioni di volontariato operanti sul territorio.
Art. 8.
(Programmi di attività).
1. I Comuni singoli o associati, tenuto conto delle preminenti esigenze dei bambini e delle loro famiglie nonché delle risorse finanziarie disponibili, definiscono ogni anno le linee di indirizzo e di programmazione per la gestione ed il funzionamento degli asili-nido.
2. I Comitati di gestione di ciascun asilo-nido, sulla base delle determinazioni assunte dai Comuni singoli o associati, predispongono un programma di attività attraverso il quale definiscono i risultati da conseguire, le attività da realizzare, gli strumenti operativi da utilizzare, le risorse finanziarie da impiegare, gli investimenti da compiere.
3. Nell'ambito dei programmi di attività deve altresì essere fissato l'orario di apertura dell'asilo-nido. L'orario giornaliero è, di norma, compreso tra le sei e le undici ore; il periodo di apertura annuale deve corrispondere al numero massimo di giornate consentito dalle norme vigenti.
4. I programmi di attività sono approvati dai Comuni singoli o associati che ne verificano altresì l'effettiva realizzazione alla fine di ogni anno scolastico.
Art. 9.
(Partecipazione e tutela degli utenti).
1. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati definiscono in apposito regolamento specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni fornite individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.
2. Nell'ambito del regolamento di cui al comma 1 deve in particolare essere previsto che le famiglie degli utenti, attraverso le loro rappresentanze, siano sentite nelle fasi di definizione delle linee di indirizzo e di programmazione per l'impostazione dei programmi di attività degli asili-nido ed in occasione della verifica annuale dei programmi stessi.
Art. 10.
(Organizzazione).
1. L'organizzazione interna dell'asilo-nido deve essere realizzata, privilegiando un lavoro per piccoli gruppi di bambini; con un educatore come figura stabile di riferimento per il bambino e per la famiglia.
2. L'organizzazione dell'asilo-nido deve prevedere la possibilità di realizzare una flessibilità organizzativa, tenendo conto delle condizioni socio-ambientali e delle esigenze dell'utenza.
3. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna.
Art. 11.
(Ricettività).
1. Gli asili-nido possono suddividersi in sezioni corrispondenti all'età ed allo sviluppo globale dei bambini.
2. La ricettività dell'asilo-nido varia da un minimo di diciotto ad un massimo di sessanta posti.
Art. 12.
(Requisiti del personale).
1. Il personale degli asili-nido è costituito essenzialmente da educatori e da altri dipendenti addetti ai servizi. Opera nella struttura secondo il metodo di lavoro di gruppo e della collegialità, in stretta collaborazione con le famiglie.
2. Il personale educativo degli asili-nido deve essere fornito di uno dei seguenti titoli di studio:
a) diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di grado preparatorio;
b) diploma di Dirigente di Comunità, rilasciato dall'Istituto Tecnico Femminile;
c) maturità magistrale;
d) diploma di maturità professionale di Assistente per Comunità Infantili;
e) diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea di specializzazione in scienze dell'educazione o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
3. I Comuni, in forma singola o associata, sentito il Comitato di gestione di cui all'articolo 7, devono designare figure professionali di coordinamento con responsabilità pedagogiche ed organizzative, allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi.
4. I coordinatori di cui al comma 3 devono essere forniti del diploma di laurea o specializzazione in pedagogia, psicologia o diploma di laurea in discipline umanistiche ad indirizzo socio-psico-pedagogico.
5. Il Comune può integrare il contingente di personale educativo in presenza di specifiche esigenze poste dall'ammissione di soggetti handicappati, o affetti da particolari patologie.
6. Il personale dei servizi integrativi di cui all'articolo 6 deve essere in possesso dei requisiti previsti dal comma 2 o, in mancanza, del diploma di scuola media superiore e in quest'ultimo caso deve aver frequentato apposito corso di formazione professionale.
7. La Provincia può prevedere nel piano annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 novembre 1993, n. 52 l'attuazione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento per gli educatori di asilo-nido, per gli operatori dei servizi integrativi e per il personale ausiliario, secondo quanto previsto nel programma triennale delle politiche attive del lavoro.
8. Il personale educativo può essere utilizzato per attività di sviluppo di progetti, elaborati dai Comuni, secondo le modalità previste per la mobilità interna del personale.
Art. 13.
(Prestazioni sanitarie e vigilanza igienico sanitaria).
1. Le prestazioni sanitarie nell'ambito degli asili-nido hanno carattere eminentemente preventivo e sono assicurate dalle aziende del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di apposite convenzioni che devono in particolare prevedere:
a) il numero e la tipologia dei controlli periodici da effettuarsi nei confronti dei bambini, tenuto presente che gli stessi debbono essere affidati ad esperti nelle varie discipline in modo tale che il bambino possa essere seguito in maniera costante nella fase dinamica del suo sviluppo fisico e psichico;
b) le modalità attraverso le quali deve essere garantita la presenza di almeno un pediatra, eventualmente integrato da uno psicologo e da un assistente sociale, con il compito di svolgere oltre che attività di prevenzione, diagnosi e cura delle patologie, anche attività di controllo in materia dietetica e di promuovere l'informazione del personale su problemi e tematiche connessi alla puericultura ed alla pediatria;
c) le modalità di erogazione delle prestazioni socio-sanitarie, qualora le stesse vengano gestite in maniera integrata ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 8 agosto 1994, n. 42 .
2. La vigilanza igienico-sanitaria nei confronti degli asili-nido è garantita dall'Unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi della vigente normativa.
Art. 14.
(Programmi di intervento socio-sanitario).
1. Il piano sanitario regionale ed il piano triennale dei servizi sociali definiscono programmi di intervento finalizzati in particolare:
a) all'educazione sanitaria e alla prevenzione di patologie;
b) all'inserimento dei bambini portatori di handicap o in condizioni di disagio e difficoltà garantendo la presenza, nei casi più gravi, di personale di sostegno;
c) alla diffusione di un organico intervento sanitario verso la comunità infantile.
2. I programmi di cui al comma 1 lettera a) sono definiti sentita la Commissione Interservizi per l'educazione sanitaria.
Art. 15.
(Vigilanza e controllo).
1. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento degli asili-nido e sulle attività di Enti, di Associazioni e di singoli privati che gestiscono asili-nido e servizi integrativi sono affidati ai Sindaci dei Comuni ove viene svolto il servizio, che si avvalgono delle Unità Sanitarie Locali e delle Conferenze di Ambito, secondo le rispettive competenze.
2. La vigilanza ed il controllo sulle II.PP.A.B. che gestiscono direttamente asili-nido sono di competenza del Sindaco del Comune sede dell'asilo-nido.
3. L'attività di vigilanza e controllo è svolta secondo le modalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 29 .
TITOLO III
COMPITI DELLA REGIONE
Art. 16.
(Attività di promozione).
1. La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 19, promuove secondo quanto previsto nel piano triennale dei Servizi sociali di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni:
a) risposte ai bisogni socio-educativi delle famiglie anche attraverso l'adeguamento degli standards qualitativi ed organizzativi;
b) la collaborazione di soggetti istituzionali e non, impegnati in attività socio-educative per l'infanzia;
c) progetti volti:
1) alla sperimentazione di nuove tipologie di servizi integrativi all'asilo-nido;
2) all'avvio ed alla realizzazione di ricerche nell'ambito delle discipline socio-psico-pedagogiche;
3) alla valorizzazione, studio e riflessione sulla didattica di nido e dei servizi integrativi;
d) il collegamento e l'integrazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova, da regolarsi con apposita convenzione tra la Giunta regionale ed il Comune di Genova.
Art. 17.
(Comitato tecnico-scientifico).
1. E' istituito presso la Regione il Comitato tecnico-scientifico per lo svolgimento dei seguenti compiti:
a) predisposizione del parere alla Giunta regionale per la definizione degli standards qualitativi dei servizi per l'infanzia da zero a tre anni anche mediante l'individuazione di specifici indicatori di qualità;
b) progettazione di iniziative editoriali di informazione e consulenza rivolte alle famiglie con bambini piccoli, in collaborazione con il Centro regionale di documentazione, aggiornamento, promozione, ricerca e sperimentazione operante presso il Comune di Genova;
c) attivazione di un sistema di monitoraggio che consenta risposte adeguate ai bisogni dell'utenza;
d) selezione delle esperienze più significative realizzate nei servizi per la prima infanzia e loro diffusione sul territorio;
e) individuazione di criteri di elaborazione, promozione e diffusione di sperimentazione e metodologie didattiche anche attraverso contatti con altre realtà nazionali ed estere ed in collaborazione con i Centri di documentazione già funzionanti;
f) collaborazione con il Centro di documentazione per l'elaborazione di un progetto sulla cultura della prima infanzia;
g) proposte alla Regione per la promozione di corsi di formazione, riqualificazione ed aggiornamento del personale educativo;
h) sollecitazione di iniziative di sperimentazione, parere sulle proposte avanzate e verifica dei risultati.
2. La Giunta regionale può avvalersi dell'operato de! Comitato anche per l'espletamento di ulteriori funzioni.
Art. 18.
(Composizione del Comitato tecnico-scientifico).
1. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 17 è composto da:
a) il dirigente dell'ufficio regionale competente che lo presiede;
b) un tecnico designato da ciascun Sindaco dei Comuni Capoluogo di Provincia;
c) un rappresentante dell'Istituto Regionale di Ricerca, Sperimentazione, Aggiornamenti Educativi (IRRSAE);
d) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova, nell'ambito dell'area socio-psico-pedagogica;
e) un medico specialista in Igiene designato dalla Regione;
f) uno psicologo esperto nell'area dell'età evolutiva designato dalla Regione;
g) un esperto in materia urbanistico-edilizia e/o in materia di edilizia sociale pubblica designato dalla Regione;
h) un rappresentante del Centro di Documentazione di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d).
2. Per ogni componente del Comitato deve essere nominato un membro supplente.
3. I componenti sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale sulla base delle designazioni che gli Enti di cui al comma 1, lettera b), c), d), g), debbono far pervenire alla Regione entro trenta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine il Presidente della Giunta regionale può comunque procedere alla nomina, qualora le designazioni siano state effettuate per almeno la metà più uno dei componenti, fermo restando la successiva integrazione.
4. Il Comitato tecnico-scientifico, entro novanta giorni dalla nomina, approva un regolamento per il proprio funzionamento.
5. La partecipazione al Comitato è gratuita.
6. Nell'ambito di progetti per la fascia da zero a sei anni il Comitato deve sentire gli organismi rappresentativi della scuola materna e dell'infanzia.
7. Il Comitato può essere integrato temporaneamente con esperti, per progetti che richiedano contributi tecnici specifici.
Art. 19.
(Contributi regionali).
1. La Regione assegna ai Comuni singoli o associati i contributi di cui alla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni per le spese in conto corrente e per quelle in conto capitale relative alla gestione, al funzionamento, alla realizzazione ed alla ristrutturazione degli asili-nido.
2. All'erogazione dei contributi provvede la Giunta regionale tenuto conto delle scelte e degli obiettivi che derivano dalle linee di indirizzo e dai programmi di attività di cui all'articolo 8 della presente legge nonché di criteri basati sui risultati attesi, sull'attività effettivamente svolta e sui risultati raggiunti in termini di economicità, efficienza ed efficacia.
3. Le modalità ed i termini per la presentazione delle domande di contributo da parte dei Comuni interessati sono previsti dal piano triennale dei Servizi Sociali e dalla legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 20.
(Convenzioni).
1. I Comuni singoli o associati, sulla base di uno schema tipo predisposto dalla Giunta regionale entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono stipulare convenzioni con:
a) asili-nido privati;
b) privati che operano nel settore socio-educativo per la gestione di asili-nido pubblici e per la gestione dei servizi integrativi.
In ogni caso deve essere assicurato il rispetto di quanto previsto dagli articoli 4, 5, 6 e 12 della presente legge.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, l'eventuale quota a carico degli utenti e dei Comuni per l'ipotesi di cui alla lettera a); l'onere finanziario a carico dei Comuni singoli o associati per l'ipotesi di cui alla lettera b) e le modalità organizzative e gestionali del Servizio.
Art. 21.
(Autorizzazione al funzionamento).
1. L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede degli asili-nido e dei servizi integrativi sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati, da rilasciarsi entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda, previa acquisizione del parere conforme dell'Unità Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico- sanitari e della Conferenza di Ambito per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.
2. Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco, il quale, previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti, provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.
3. Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standards previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di cui al comma 1 alla Unità Sanitaria Locale ed alla Conferenza di Ambito, tramite la Segreteria tecnica.
4. I Comuni possono convenzionarsi solamente con strutture autorizzate.
5. La domanda diretta ad ottenere l'autorizzazione di cui al presente articolo deve essere inoltrata al Sindaco del Comune in cui gli asili nido sono ubicati.
6. I contenuti della domanda e la documentazione a corredo della stessa sono determinati dalla Giunta regionale.
Art. 22.
TITOLO IV
NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 23.
(Norma transitoria).
1. Le strutture esistenti e funzionanti come asili-nido, non a diretta gestione comunale, sia pubblici che privati o come servizi integrativi alla data di entrata in vigore della presente legge che vogliono continuare l'attività debbono richiederne l'autorizzazione al Comune sede della struttura entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1, pena la chiusura del servizio stesso.
2. Il Sindaco rilascia la prevista autorizzazione secondo le procedure previste dall'articolo 21.
3. Il Sindaco, nel caso in cui gli asili-nido non siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, concede l'autorizzazione provvisoria per tre anni purché sussistano almeno i seguenti requisiti minimi documentati:
a) certificato relativo al rispetto della normativa antincendio, qualora richiesto dalla vigente legislazione;
b) certificato di collaudo statico dell'edificio;
c) certificato di abitabilità-agibilità dell'edificio.
4. L'autorizzazione provvisoria, sulla base dei pareri dell'Unità Sanitaria Locale per l'aspetto igienico-sanitario e della Conferenza di Ambito per gli aspetti funzionali e organizzativi, può prevedere termini differenziati per l'adeguamento dell'asilo-nido alle diverse prescrizioni di cui alla presente legge.
5. Le persone che hanno frequentato corsi regionali di formazione professionale specifica, prima dell'entrata in vigore della presente legge, possono essere inserite nei servizi integrativi di cui all'articolo 6.
6. In sede di prima applicazione la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 5, comma 1 è adottata entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 24.
(Sostituzione ed abrogazione di norme precedenti).
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 19 febbraio 1973, n. 4;
b) 19 maggio 1977, n. 22;
c) 30 aprile 1984, n. 27.
2. E' abrogato il comma 5 dell' articolo 44 della legge regionale 6 giugno 1988, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 25.
(Norma finanziaria).
(Omissis).
TABELLA "A"Deroghe ai criteri di localizzazione degli asili-nido
In deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 3:
1. Gli asili-nido possono essere situati in prossimità di insediamenti industriali purché adeguati alla vigente normativa in materia di tutela ambientale.
2. Laddove non siano individuabili aree idonee alla localizzazione di asili-nido può essere consentito dall'autorità comunale il loro insediamento in edifici destinati a servizi integrati, oppure in edifici residenziali, forniti di adeguati requisiti di accessibilità, anche in deroga alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale e del Sito esternoregolamento edilizio vigenti, purché gli ambienti abbiano le seguenti caratteristiche:
a) siano stati dichiarati abitabili a norma delle vigenti disposizioni e siano dotati dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3;
b) presentino caratteristiche tipologiche facilmente adattabili alle nuove funzioni;
c) dispongano di superficie utile coperta non inferiore a dieci metri quadri per bambino;
d) siano in diretta comunicazione con aree contigue all'aperto, soleggiate e ventilate, utilizzabili per attività ricreativa in misura non inferiore a quattro metri quadri per bambino.
3. Soltanto nei centri storici e nuclei urbani dove sia impossibile trovare una tipologia edilizia conforme alle caratteristiche individuate ai precedenti commi può essere consentita direttamente dall'Autorità Comunale, anche in deroga alle previsioni e prescrizioni dello strumento urbanistico generale e del Sito esternoregolamento edilizio , l'insediamento di asili-nido in piani alti di edifici purché dotati di idoneo terrazzo avente superficie non inferiore a quattro metri quadrati per bambino, nel rispetto della normativa prevista dalla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 .

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Abrogata dall' art. 56 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 , fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'art. 54 della stessa L.R. 6/2009 .