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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 luglio 1994

Art. 35.
1. La caccia agli ungulati è attuabile esclusivamente secondo piani numerici di prelievo formulati, secondo le indicazioni fornite dall’ISPRA, sulla base della consistenza censita delle diverse popolazioni presenti in ciascun ambito territoriale di caccia, comprensorio alpino o azienda faunistico-venatoria. Le modalità della caccia ai diversi ungulati sono definite da specifici regolamenti regionali.
2. Il contingente massimo dei capi di cinghiali che possono essere abbattuti non deve essere superiore al 90 per cento delle presenze di cinghiali rilevate in via induttiva. Il contingente dei capi di cinghiale, se non raggiunto, è completato nei mesi di dicembre e gennaio.
2 bis. Per gli A.T.C. o C.A. interessati, in tutto o in parte, dalla presenza di zone soggette a restrizione a seguito dell’introduzione del virus della peste suina africana, non è prevista la definizione del contingente di cui al comma 2. (266)

Comma inserito dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17.

3. All'esercizio della caccia al cinghiale in forma collettiva sono ammesse squadre di cacciatori in cui almeno uno dei componenti è in possesso di certificazione attestante la partecipazione ai corsi aventi ad oggetto la corretta organizzazione e conduzione del prelievo del cinghiale e i rilevamenti sui capi abbattuti.
4. Le battute di caccia al cinghiale in forma collettiva si svolgono per un massimo di tre giornate settimanali indicate dal calendario venatorio regionale. L'avvenuta cattura di ogni cinghiale, oltre ad essere immediatamente registrata sul tesserino regionale, deve essere segnalata alla Regione entro due giorni lavorativi, con l'indicazione del sesso, della classe d'età e della località in cui è avvenuto l'abbattimento.
5. La Regione, sulla base delle predette segnalazioni, provvede a chiudere la caccia al cinghiale in ciascun ambito territoriale di caccia o comprensorio alpino in cui il contingente è stato raggiunto, dandone nel contempo adeguata pubblicità.
6. La caccia di selezione agli ungulati può essere praticata da coloro che risultano in possesso di attestato di idoneità tecnica rilasciato dalla Regione, previa partecipazione a specifici corsi di istruzione e superamento di un apposito esame. E’ fatta salva la validità degli attestati rilasciati precedentemente dalle province.
7. La caccia al capriolo, cervo, daino, muflone e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira o con arco, sulla base di piani di prelievo proposti alla Regione dagli ambiti territoriali di caccia o dai comprensori alpini. Ogni capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. (267)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n.17.

8. La caccia di selezione agli ungulati, previo parere dell’ISPRA e sulla base di piani annuali di abbattimento distinti per sesso e classi d’età, si svolge nei seguenti periodi:
a) capriolo (Capreolus capreolus)
- maschi dal 1° giugno al 15 luglio e dal 15 agosto al 30 settembre;
- femmine e piccoli dell'anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
- maschi di età compresa tra uno e due anni dal 1° settembre al 30 settembre e dal 1° novembre al 15 marzo;
- maschi di età superiore ai due anni dal 1° novembre al 15 marzo;
- femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
c) camoscio (Rupicapra rupicapra)
- piccoli dell’anno e femmine adulte dal 1° settembre al 15 dicembre;
- maschi e femmine di un anno dal 1° agosto al 15 dicembre;
- maschi di età compresa tra un anno e due anni dal 1° agosto al 31 agosto e dal 1° ottobre al 15 marzo;
- maschi di età compresa tra due anni e quattro anni dal 1° ottobre al 15 marzo;
- maschi di età superiore ai quattro anni dal 1° ottobre al 15 febbraio;
- femmine e piccoli dell’anno di entrambi i sessi dal 1° gennaio al 15 marzo;
- maschi dal 1° agosto al 30 settembre;
- tutte le classi dal 1° novembre al 31 gennaio;
9. Per il recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia, purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'Ente Nazionale della Cinofilia Italiana (ENCI). I conduttori di cani da traccia devono essere in possesso di abilitazione rilasciata dalla Regione o dalle province previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'articolo 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione agli ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca del capo ferito viene compiuta con l’autorizzazione della Regione o del titolare dell’azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.

Note del Redattore:

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Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 e così sostituito dall' art. 4 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma già modificato dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 36 , ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 . e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2020 .

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Comma sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 , modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 , nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 , modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 130 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Il R.R. 17 luglio 1998, n. 1 è pubblicato nel B.U. 5 agosto 1998, n. 9 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Comma già sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 18 , modificato dall' art. 5 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 , ulteriormente sostituito dall' art. 5 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 e, infine, così modificato dall'art. 91 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 .

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Comma sostituito dall' art. 7 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 , modificato dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 36 della l.r. 29/2018 .

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Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 29 gennaio 2020, n. 40, pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 11 marzo 2020, n. 11 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma.

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 .

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Comma già sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 24 .

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Nota soppressa. Vedi nota 207.

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.r. 8 settembre 1999, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 95.

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Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 109 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 111 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall'art. 112 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già sostituito dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 120 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 121 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Rubrica così modificata dall'art. 124 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Capoverso già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma già modificato dall'art. 139 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 94 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2018, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Per la disciplina del Fondo di cui al comma 1 vedi il regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 .

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Comma così modificato dall'(206)art. 141 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 143 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 145 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Con riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 170, comma 6, della medesima legge regionale.

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Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , articolo successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 .

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Comma inserito dal comma 1 dell'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale con sentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 89, comma 1, della l.r. 29/2015 che inseriva il presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 92 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Con regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del'articolo 92 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente il recupero di corpi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o selecontrollore”.

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Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente”.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32. Vedi Sito esternosentenza della Corte Sito esternoCostituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 . Vedi la Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n.17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .