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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 luglio 1994

Art. 29.
(Esercizio venatorio da appostamento fisso).
1. Sono considerati fissi gli appostamenti costruiti in muratura o altra solida materia con preparazione di sito destinati all'esercizio venatorio almeno per una stagione di caccia. Tutti gli altri sono considerati temporanei.
2. Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un impianto stabile purché si trovino tutti entro il raggio di metri 100 da quello principale.
3. Per gli appostamenti all'avifauna selvatica acquatica, collocati in terra ferma, gli impianti devono avere una stabile occupazione di sito e consentire la copertura d'acqua del suolo.
4. L’autorizzazione per la caccia da appostamento fisso è rilasciata dalla Regione, ha validità di cinque anni e deve essere corredata con planimetria a scala 1:25.000 e mappale catastale indicanti l’ubicazione dell’appostamento; essa è altresì subordinata al consenso scritto del proprietario o del conduttore del terreno, lago o stagno privato e alla conformità alla normativa urbanistico-edilizia vigente. Dopo il rilascio della suddetta autorizzazione, prima della realizzazione degli appostamenti fissi, dovranno essere acquisiti i pertinenti titoli edilizi comunali, nonché le altre eventuali autorizzazioni necessarie ove si intervenga su aree assoggettate a vincoli. (153)

Comma così sostituito dall'art. 128 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

5. Non sono considerati fissi agli effetti della opzione della forma di caccia in via esclusiva gli appostamenti per l'esercizio venatorio agli ungulati e per la caccia in forma tradizionale al colombaccio.
6. Non è consentito costruire nuovi appostamenti fissi di caccia a distanza inferiore a 200 metri dai confini delle zone dove è vietata la caccia e a 200 metri da altro appostamento fisso preesistente salvo il consenso dei titolari (24)

Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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6 bis. In caso di mancato rilascio del consenso di cui al comma 6 da parte del titolare dell'appostamento fisso preesistente, l'autorizzazione per il nuovo appostamento viene rilasciata al richiedente valutando quale sia il titolo o la condizione giuridica di quest'ultimo. L'autorizzazione viene senz'altro rilasciata se il titolo o la condizione giuridica del richiedente sia di grado uguale o superiore rispetto a quello del titolare dell'appostamento preesistente, in base al seguente ordine di priorità:
a) proprietario e conduttore del fondo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
b) locatario del fondo munito di regolare contratto locativo o parenti dello stesso non oltre il secondo grado;
c) soggetto autorizzato dal proprietario o dal locatario del fondo ad altro titolo.L'autorizzazione viene, altresì, rilasciata, con analoga valutazione e seguendo le regole di cui sopra, in caso di concorrenza di richieste relative a nuovi appostamenti la cui distanza sia inferiore a 200 metri (25)

Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 .

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7. Ferma restando l'esclusività della forma di caccia ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'articolo 18, è consentito al titolare ed alle persone autorizzate il vagare o il soffermarsi in attitudine di caccia, entro il raggio di 100 metri dall'appostamento fisso per il recupero della selvaggina ferita anche con l'uso del cane da riporto.
8. E' vietata la caccia in forma vagante ad una distanza inferiore a metri 100 dagli appostamenti fissi segnalati con apposite tabelle a cura del titolare, durante l'effettivo esercizio di essi, salvo il consenso del titolare (26)

Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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9. L'accesso all'appostamento fisso di cui all'articolo 18 comma 1 lettera b) con armi proprie racchiuse in apposito involucro e con l'uso di richiami vivi è consentito unicamente a coloro che abbiano esercitato l'opzione per la specifica forma di caccia. Oltre al titolare possono accedere all'appostamento fisso soltanto due persone ospitate dal titolare medesimo e che abbiano fatto opzione per questa tipologia di caccia.
10. Qualora nell'appostamento fisso siano presenti persone diverse da quelle stabilite al comma 9, le armi presenti non possono essere superiori al numero delle persone in esercizio di caccia che hanno optato per la forma di caccia esclusiva da appostamento fisso.
11. La Regione non può rilasciare un numero di autorizzazioni per la caccia da appostamento fisso con l'uso dei richiami vivi superiori a quello rilasciato nella stagione venatoria 1989-90. Ove il numero di autorizzazioni attribuite risulti inferiore a quello massimo, le autorizzazioni disponibili sono rilasciate in via prioritaria agli ultrasessantenni e possono essere inoltre rilasciate: (154)

Comma così modificato dall'art. 128 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

a) al proprietario o al conduttore del fondo su cui si intende costruire l'appostamento fisso di caccia;
b) ai parenti non oltre il secondo grado del titolare della presente autorizzazione;
c) agli inabili e ai portatori di handicap fisici;
d) a coloro che, per caso fortuito o per forza maggiore, siano costretti a trovare altro sito per l'appostamento fisso di cui erano titolari o a coloro che, per sopravvenuto impedimento fisico, non siano più in condizioni di esercitare la caccia in forma vagante;
e) a chi ne faccia richiesta.
12. Così come previsto dall'Sito esternoarticolo 14 comma 12 della legge n. 157/1992 la Regione autorizza la costituzione e il mantenimento degli appostamenti fissi senza richiami vivi, la cui ubicazione non deve comunque ostacolare l'attuazione del piano faunistico-venatorio.(155)

Comma così modificato dall'art. 128 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

13. Anche gli appostamenti realizzati con il consenso del proprietario o conduttore del fondo, costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, ivi compresi i cosiddetti "palchi" per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono considerati temporanei. Il cacciatore deve rimuovere il materiale usato per la costruzione dell'appostamento al venir meno del consenso del proprietario o conduttore del fondo. Il consenso si intende validamente accordato nel caso in cui non esiste un formale diniego. (27)

Comma già modificato dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 36 , ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 . e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9. Con sentenza 6 luglio 2021, n. 138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2020.

13 bis. Gli appostamenti di caccia costituiti da attrezzature smontabili o da ripari di fortuna che non comportino modificazione del sito, non concretanti volumi chiusi, ivi compresi i cosiddetti “palchi” per la caccia in forma tradizionale al colombaccio, sono compatibili con la destinazione agricola anche qualora la loro installazione non sia prevista nei vigenti strumenti urbanistici comunali. L’installazione degli appostamenti, ai fini urbanistici ed edilizi, è considerata attività edilizia libera purché effettuati nel rispetto delle disposizioni contenute nel Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e successive modificazioni e integrazioni. (239)

Comma inserito dall'art. 7 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

14. La preparazione dell'appostamento temporaneo non può essere effettuata mediante taglio di piante da frutto a meno che non si tratti di residui della potatura, né con il taglio di parti di piante appartenenti alla flora spontanea protetta e nel rispetto delle norme vigenti.
15. Il titolare dell'autorizzazione dell'appostamento fisso, previo accordo con il proprietario o conduttore del fondo, provvede di norma, durante il corso dell'anno, al mantenimento delle caratteristiche naturali dell'ambiente circostante, per la tutela della fauna selvatica e della flora, almeno nel raggio di cento metri dall'impianto principale, in relazione allo svolgimento dell'esercizio venatorio.

Note del Redattore:

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Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 e così sostituito dall' art. 4 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma già modificato dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 36 , ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 . e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2020 .

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Comma sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 , modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 , nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 , modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 130 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Il R.R. 17 luglio 1998, n. 1 è pubblicato nel B.U. 5 agosto 1998, n. 9 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Comma già sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 18 , modificato dall' art. 5 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 , ulteriormente sostituito dall' art. 5 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 e, infine, così modificato dall'art. 91 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 .

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Comma sostituito dall' art. 7 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 , modificato dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 36 della l.r. 29/2018 .

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Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 29 gennaio 2020, n. 40, pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 11 marzo 2020, n. 11 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma.

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 .

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Comma già sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 24 .

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Nota soppressa. Vedi nota 207.

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.r. 8 settembre 1999, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 95.

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Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 109 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 111 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall'art. 112 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già sostituito dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 120 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 121 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Rubrica così modificata dall'art. 124 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Capoverso già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma già modificato dall'art. 139 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 94 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2018, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Per la disciplina del Fondo di cui al comma 1 vedi il regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 .

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Comma così modificato dall'(206)art. 141 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 143 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 145 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Con riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 170, comma 6, della medesima legge regionale.

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Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , articolo successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 .

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Comma inserito dal comma 1 dell'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale con sentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 89, comma 1, della l.r. 29/2015 che inseriva il presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 92 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Con regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del'articolo 92 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente il recupero di corpi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o selecontrollore”.

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Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente”.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32. Vedi Sito esternosentenza della Corte Sito esternoCostituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 . Vedi la Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n.17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .