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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 1 luglio 1994, n. 29

Bollettino Ufficiale n. 16 del 20 luglio 1994

Art. 22.
(Compiti degli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini).
1. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini:
a) promuovono e organizzano le attività di ricognizione delle risorse ambientali e della consistenza faunistica;
b) programmano gli interventi annuali per il miglioramento degli "habitat";
c) svolgono compiti di gestione faunistica e di ripopolamento;
d) organizzano l'esercizio venatorio;
e) svolgono le attività e assumono le iniziative necessarie a dare attuazione ai compiti che possono essere delegati dalla Giunta regionale;(133)

Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

f) organizzano il recupero degli animali selvatici feriti nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria.(220)

Lettera così modificata dall'art. 90 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

f bis) si occupano delle attività operative connesse all’applicazione dell’articolo 30, comma 5. (134)

Lettera aggiunta dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. Le attività di gestione faunistica degli ambiti territoriali di caccia vengono programmate per il periodo 1° febbraio - 31 gennaio. Il programma annuale degli interventi è trasmesso alla Regione entro e non oltre il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.(135)

Comma così modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

2. Il rendiconto tecnico sull'andamento della gestione faunistico- venatoria dell'annata precedente, deve essere presentato entro il 30 aprile di ogni anno.
3. Gli organi di gestione provvedono altresì all'attribuzione degli incentivi economici ai proprietari e ai conduttori dei fondi rustici per:
a) la ricostituzione di una presenza faunistica ottimale per il territorio;
b) le coltivazioni per l'alimentazione naturale dei mammiferi e degli uccelli soprattutto nei terreni dismessi da interventi agricoli ai sensi del regolamento n. 1094 del Consiglio della CEE del 25 aprile 1988, e successive modificazioni;
c) il ripristino di zone umide e di fossati;
d) la differenziazione delle colture;
e) la coltivazione di siepi, cespugli e alberi adatti alla riproduzione della fauna selvatica;
f) la tutela dei nidi e dei nuovi nati di fauna selvatica nonché dei riproduttori;
g) la collaborazione operativa ai fini della tabellazione, della difesa preventiva delle coltivazioni passibili di danneggiamento, della pasturazione invernale degli animali in difficoltà, della manutenzione degli apprestamenti di ambientamento della fauna selvatica. (136)

Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

4. Per esigenze faunistiche e per particolari situazioni ambientali gli organi di gestione, entro quindici giorni dall'emanazione del calendario venatorio regionale, adottano le eventuali modifiche nel territorio di competenza relativamente alla limitazione delle specie di mammiferi e di uccelli stanziali cacciabili, del numero delle giornate, degli orari, del carniere giornaliero e stagionale per specie. Gli organi di gestione degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, possono prevedere forme specialistiche di caccia, eventualmente escludentesi a vicenda e a costo differenziato, previa indicazione sul tesserino. Delle modifiche gli organi di gestione danno immediata comunicazione alla Regione. Le modifiche e le forme di caccia specialistica divengono operanti se la Regione nei quindici giorni successivi non ne contesta la opportunità tecnica. La decisione della Regione è definitiva e viene immediatamente comunicata ai Comitati di gestione e ai Comuni territorialmente interessati.(137)

Comma già modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

5. Gli organi di gestione possono individuare e delimitare, per periodi determinati, aree di rispetto nelle quali l'esercizio della caccia è vietato. La Regione può autorizzare in dette aree, a scopo di ripopolamento degli ambiti territoriali di caccia relativi, catture di selvaggina stanziale delle specie cacciabili.(139)

Comma così modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

6. Qualora agli organismi di gestione dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino sia affidata la gestione di zone di ripopolamento e cattura o di centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, alle riunioni del Comitato di gestione deve essere invitato un tecnico indicato dalla Regione.(138)

Comma così modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

7. La Regione esercita la vigilanza sull'attività faunistica e venatoria dei comitati di gestione, nonché il coordinamento tecnico degli interventi che hanno diretta incidenza sulla fauna selvatica.(140)

Comma così modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

8. Gli organi di gestione per l'espletamento delle proprie funzioni si dotano di una organizzazione e di un coordinamento tecnico corrispondenti alle esigenze dell'ambito territoriale di caccia.

Note del Redattore:

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Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 e così sostituito dall' art. 4 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 aprile 1997, n. 15 .

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Lettera già sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente sostituita dall'art. 4 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall'art. 6 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 3 settembre 2001, n. 28 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l' art. 28 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma già modificato dalla L.R. 7 agosto 1996, n. 36 , ulteriormente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 . e così nuovamente modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Con Sito esternosentenza 6 luglio 2021, n. 138 , pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale – Serie Speciale n. 27 del 7 luglio 2021 , la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della l.r. 9/2020 .

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Comma sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 , modificato dall'art. 129 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 , nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 , modificato dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 e così ulteriormente modificato dall'art. 27 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Comma già sostituito dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 e così ulteriormente sostituito dall'art. 130 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così sostituita dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Il R.R. 17 luglio 1998, n. 1 è pubblicato nel B.U. 5 agosto 1998, n. 9 .

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Lettera così modificata dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Comma già sostituito dall' art. 4 della L.R. 14 luglio 2006, n. 18 , modificato dall' art. 5 della L.R. 6 giugno 2008, n. 12 , ulteriormente sostituito dall' art. 5 della L.R. 1 giugno 2011, n. 12 e, infine, così modificato dall'art. 91 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2012, n. 27 .

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Comma sostituito dall' art. 7 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 , modificato dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così sostituito dall'art. 36 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza n. 178/2020 pubblicata nella G.U. Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 32 del 7 agosto 2020, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato articolo 36 della l.r. 29/2018 .

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Comma aggiunto dall'art. 9 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 . La Corte Costituzionale, con Sito esternosentenza 29 gennaio 2020, n. 40, pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 11 marzo 2020, n. 11 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del presente comma.

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Comma già modificato dall' art. 8 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 agosto 2002, n. 31 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma così sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 .

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Comma già sostituito dall' art. 11 della L.R. 2 ottobre 2000, n. 38 e così successivamente modificato dall'art. 4 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Il R.R. 2 aprile 1997, n. 1 , pubblicato nel B.U. 23 aprile 1997, n. 6 - Parte I, è stato modificato dal R.R. 26 ottobre 1998, n. 2 , pubblicato nel B.U. 18 novembre 1998, n. 13.

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Lettera così sostituita dall' art. 1 della L.R. 4 ottobre 2011, n. 24 .

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Nota soppressa. Vedi nota 207.

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 , successivamente modificato dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall' art. 3 della L.R. 8 settembre 1999, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma così sostituito dall' art. 2 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Lettera così sostituita dall' art. 4 della L.r. 8 settembre 1999, n. 29 .

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Nota soppressa. Vedi nota 95.

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Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 28 maggio 2014, n. 11 .

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Rubrica così modificata dall'art. 109 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 111 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 1 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Comma già modificato dall'art. 112 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Lettera così modificata dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già sostituito dall'art. 119 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 120 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 121 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 122 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 11 maggio 2017, n. 10 .

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Rubrica così modificata dall'art. 124 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 133 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 221.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Nota soppressa. Vedi nota n. 222.

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Comma già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Capoverso già sostituito dall'art. 138 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 5 della L.R. 14 settembre 2016, n. 21 .

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Comma già modificato dall'art. 139 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , successivamente modificato dall'art. 94 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2018, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 95 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Comma così modificato dall'art. 140 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 . Per la disciplina del Fondo di cui al comma 1 vedi il regolamento regionale 4 aprile 2016, n. 2 .

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Comma così modificato dall'(206)art. 141 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 143 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Lettera così sostituita dall'art. 145 della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 .

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Con riferimento alle modifiche introdotte dalla L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 170, comma 6, della medesima legge regionale.

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Comma aggiunto dall'art. 88 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , articolo successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 .

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Comma inserito dal comma 1 dell'art. 89 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 , e abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 novembre 2016, n. 31 . La Sito esternoCorte Costituzionale con sentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 89, comma 1, della l.r. 29/2015 che inseriva il presente comma.

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Articolo così sostituito dall'art. 92 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Con regolamento regionale 12 aprile 2016, n. 3 è stata data attuazione a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo. La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del'articolo 92 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente il recupero di corpi feriti con le armi anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio.

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Articolo così sostituito dall'art. 93 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . La Corte Costituzionale con Sito esternosentenza 14 giugno 2017, n. 139 pubblicata nella G.U. Serie Speciale - Corte Costituzionale 21 giugno 2017, n. 25 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 93 della citata legge regionale nella parte in cui, sostituendo il comma 9 del presente articolo, consente di ricorrere ai piani di abbattimento della fauna selvatica anche quando l'ISPRA non abbia preventivamente verificato l'inefficacia dei metodi ecologici e consente l'attuazione dei piani di abbattimento da parte di “cacciatori riuniti in squadre validamente costituite, nonché cacciatori in possesso della qualifica di coadiutore al controllo faunistico o selecontrollore”.

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Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 . La Corte Costituzionale, con sentenza n. 44 del 6 febbraio – 13 marzo 2019, pubblicata nella Sito esternoGazzetta Ufficiale n. 12 del 20 marzo 2019 , ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente comma limitatamente alle parole “o da abbattimenti venatori o di controllo autorizzati nel rispetto delle modalità previste dalla normativa sanitaria vigente”.

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma già sostituito dall'art. 29 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 e nuovamente sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32. Vedi Sito esternosentenza della Corte Sito esternoCostituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Comma inserito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32 . Vedi la Sito esternosentenza della Corte Costituzionale n. 69 dell'8 febbraio – 15 marzo 2022 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esterno16 marzo 2022, n. 11 , che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 3, della L.R. 32/2020 .

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Alinea così modificato dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 9 agosto 2021, n. 14 .

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Comma già modificato dall'art. 20 della L.R. 15 luglio 2022, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 11 della L.R. 28 dicembre 2022, n. 16 .

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Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n.17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .

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Lettera così sostituita dall'art. 24 della L.R. 2 agosto 2023, n. 17 .