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Documento vigente: Testo Coordinato
TITOLO III
Art. 11.
1. Per ciascun ente strumentale è previsto un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale e scelto tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva Sito esterno2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive Sito esterno78/660/CEE e Sito esterno83/349/CEE , e che abroga la direttiva Sito esterno84/253/CEE ).(27)

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

2. La Giunta regionale procede alla nomina del revisore di cui al comma 1, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza dell'incarico di revisore dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico.
3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.
Art. 12.
1. L'incarico di revisore dei conti ha durata triennale.
2. Il revisore dei conti può essere revocato per giusta causa e può rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale, nonché alla Giunta regionale.(28)

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

Art. 13.
(Compiti) (9)

Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 13. (Compiti). 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. 2. In particolare il collegio: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lett. a) e d) del 2° comma all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio si riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale."

1. Il revisore dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione, principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità.
2. In particolare:
a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente;
b) esprime un parere sul budget economico annuale e triennale e sul bilancio di esercizio;(29)

Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni.
3. Il revisore dei conti comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lettere a) e d) del comma 2 all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale.
4. Il revisore dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti può procedere in ogni momento ad attività di ispezione e ha libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale.
Art. 14.
(Omissis)
Art. 15.
(Compenso per il revisore dei conti) (10)

Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 15. (Indennità di carica per il Presidente e membri del collegio dei revisori dei conti). 1. L'indennità di carica spettante per l'attività svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti è determinata in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 50 miliardi, da 20 a 50 miliardi, fino a 20 miliardi. 3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a lire 12.000.000, 10.000.000 e 8.000.000. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso maggiorato del 20 per cento. 4. Ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso previsto per il revisore effettivo sostituito. 5. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette). 6. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni."

1. Il compenso spettante per l'attività svolta dal revisore dei conti è determinato in relazione all'ammontare del valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.(31)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un valore della produzione risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato rispettivamente oltre i 25 milioni di euro, da 10 a 25 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro.(32)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4.

3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a euro 6.200, 5.200 e 4.200. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti.
5. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 21)

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Nota soppressa (v. nota 21)

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Articolo modificato dall' art. 41 della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 , sostituito dall' art. 4 della L.R. 20 dicembre 2012, n. 49 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera già modificata dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "b) richiede al collegio dei revisori dei conti di riferire su specifici aspetti della gestione;". Lettera così nuovamente modificata dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Rubrica così modificata dall'art. 41, comma 2, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Collegio dei revisori dei conti".

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Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 11. (Composizione). 1. Presso ciascun ente strumentale è istituito un collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi, di cui un Presidente e due supplenti, nominati dalla Giunta regionale e scelti tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall' Sito esternoart. 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 . 2. La Giunta regionale procede alla nomina dei revisori di cui al 1° comma e dei relativi supplenti, fra coloro che hanno presentato domanda. A tal fine, centoventi giorni prima della scadenza del collegio dei revisori dei diversi enti strumentali, la Giunta regionale emana un avviso pubblico. 3. Si osservano, in quanto applicabili, le norme in materia di ineleggibilità e di decadenza previste dall'Sito esternoart. 2399 del Codice Civile . 4. Sono fatte salve le disposizioni statali sui revisori dei conti degli Enti Parco.".

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Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 12. (Funzionamento). 1. Il collegio dei revisori dei conti resta in carica per tre anni. 2. I membri del collegio possono essere revocati per giusta causa e possono rinunziare all'incarico; in tal caso la rinuncia è comunicata all'organo esecutivo dell'ente strumentale nonché alla Giunta. 3. I membri supplenti sostituiscono i membri effettivi deceduti, revocati, decaduti o che abbiano definitivamente rinunciato all'incarico, fino a quando non si provveda alla nomina del nuovo membro effettivo. 4. Il collegio dei revisori dei conti delibera con la presenza della maggioranza dei componenti.".

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Articolo così sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 13. (Compiti). 1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'ente strumentale valutandone la conformità dell'azione e dei risultati alle norme che disciplinano l'attività dell'ente, ai programmi, ai criteri e alle direttive della Regione e ai principi di buon andamento della pubblica amministrazione principalmente per quanto attiene alle esigenze di efficacia e di economicità. 2. In particolare il collegio: a) verifica, almeno ogni trimestre, la situazione di cassa nonché l'andamento finanziario e patrimoniale dell'ente; b) esprime un parere sul bilancio di previsione, sull'assestamento e sulle variazioni allo stesso; c) redige la relazione al conto consuntivo; d) vigila, anche attraverso l'esame amministrativo-contabile di atti già efficaci, sulla regolarità dell'amministrazione e in particolare controlla la regolarità delle procedure per i contratti e le convenzioni. 3. Il presidente del collegio comunica i risultati delle verifiche di cassa e dell'attività di vigilanza previste dalle lett. a) e d) del 2° comma all'organo esecutivo dell'ente strumentale e alla Giunta regionale. 4. I membri del collegio possono partecipare senza diritto di voto alle riunioni dell'organo collegiale, della cui convocazione deve essere data loro notizia nei termini e nei modi prescritti per i componenti dello stesso organo. 5. Il presidente del collegio si riferisce alla Giunta regionale ogni volta che la stessa abbia richiesto al collegio di riferire su aspetti specifici della gestione. 6. I revisori dei conti per l'esercizio delle funzioni indicate ai commi precedenti possono procedere anche individualmente ad attività di ispezione e hanno libero accesso a tutti gli atti e scritture contabili dell'ente strumentale."

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 4 giugno 1996, n. 25 e così ulteriormente sostituito dall'art. 41, comma 3, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 15. (Indennità di carica per il Presidente e membri del collegio dei revisori dei conti). 1. L'indennità di carica spettante per l'attività svolta dai membri del collegio dei revisori dei conti è determinata in relazione all'ammontare delle entrate e delle uscite finanziarie risultante dal bilancio di previsione dell'ente. 2. A tal fine sono individuate tre fasce comprendenti gli enti strumentali con un ammontare delle entrate previste dal bilancio rispettivamente oltre i 50 miliardi, da 20 a 50 miliardi, fino a 20 miliardi. 3. In relazione all'appartenenza dell'ente strumentale alle fasce di cui al comma 2, ai revisori dei conti effettivi spetta un compenso annuo, al lordo delle ritenute di legge, rispettivamente pari a lire 12.000.000, 10.000.000 e 8.000.000. L'indennità lorda è maggiorata dell'IVA e dei contributi integrativi per le casse previdenziali dei professionisti, qualora dovuti. Al Presidente del collegio dei revisori dei conti spetta un compenso maggiorato del 20 per cento. 4. Ai revisori dei conti supplenti spetta il compenso previsto per il revisore effettivo sostituito. 5. I compensi di cui al comma 3 sono maggiorati del 20 per cento per i revisori dei conti degli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette). 6. Per i rimborsi spese si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 3 gennaio 1978, n. 1 (rimborso spese ai componenti di organi collegiali non elettivi della Regione o le cui spese di funzionamento sono a carico della stessa) e successive modificazioni e integrazioni."

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Articolo già modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 17. (Approvazione). 1. Il progetto di bilancio di previsione, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposta all'esame del collegio dei revisori dei conti ai fini del parere di cui all'art. 13, 2° comma, lett. b), prima della definitiva approvazione. 2. Il collegio dei revisori dei conti formula il proprio parere sulla base delle norme del Sito esternoCodice Civile e tenendo inoltre conto di quanto disposto all'art. 16, 4° comma. 3. La definitiva approvazione del bilancio viene assunta entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio e, corredata della relativa documentazione, della relazione illustrativa dell'organo esecutivo e del parere del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale per il controllo e per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così modificato dall'art. 41, comma 1, a decorrere da quanto previsto al comma 4, della L.R. 28 aprile 2008, n. 10 . Il testo vigente fino a tale decorrenza differita è il seguente: "Art. 20. (Contenuti e approvazione del conto consuntivo). 1. Il conto consuntivo si compone del rendiconto finanziario, del conto del patrimonio, del conto economico e di una relazione sulla situazione amministrativa. 2. Il conto consuntivo degli enti strumentali è redatto in conformità ad uno schema-tipo, valido per uno o più enti strumentali, approvato dalla Giunta regionale. 3. Lo schema-tipo è predisposto dalla Giunta regionale attenendosi ai criteri prescritti per il rendiconto regionale dal titolo III della l.r. 4 novembre 1977, n. 42 in materia di bilancio e contabilità regionale, nonché dalla normativa comunitaria in materia. 4. Il progetto di conto consuntivo, unitamente alla relazione illustrativa, è sottoposto dall'organo esecutivo all'esame del collegio dei revisori dei conti almeno trenta giorni prima del termine di cui al comma 7. 5. La relazione illustrativa deve riguardare i dati sull'andamento della gestione dell'ente nonché i fatti di rilievo verificatisi anche dopo la chiusura dell'esercizio, che incidono sul conto consuntivo. 6. Il collegio dei revisori dei conti redige apposita relazione, da allegare al predetto progetto, contenente le indicazioni previste dal Sito esternoCodice Civile e in particolare l'attestazione sulla corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, le valutazioni sulla regolarità ed economicità della gestione nonché eventuali indicazioni circa il miglioramento tecnico-finanziario della gestione. 7. Il conto consuntivo è approvato dal competente organo dell'ente strumentale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio. 8. La relativa deliberazione, corredata della relazione dell'organo esecutivo e di quella del collegio dei revisori dei conti, viene trasmessa alla Giunta regionale. 9. Il presidente dell'organo esecutivo o il direttore generale e il presidente del collegio dei revisori dei conti trasmettono alla Giunta regionale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, le relazioni rispettivamente dell'organo esecutivo e del collegio. Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 27 giugno 2012, n. 22 .

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Secondo le disposizioni di cui all'art. 3 della L.R. 12 novembre 2014, n. 34 , la presente legge, ai sensi di quanto stabilito dall'ultimo periodo del comma 1 dell'Sito esternoart. 1 del decreto legislativo n. 118/2011 , trova applicazione per le parti non incompatibili con le disposizioni contenute nel medesimo decreto.

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Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Lettera così sostituita dall'art. 7 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 9 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 4 .