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Art. 1.
(Oggetto).
1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere in regola con le prescrizioni introdotte dalla l.r. 4 marzo 1982, n. 11 e successive modificazioni, in materia di classificazione delle aziende ricettive, devono possedere i requisiti tecnici ed igienico-sanitari descritti dalla presente legge.
Art. 2.
(Camere da letto).
1. Negli alberghi la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra diversa superficie, è fissata in mq. 8 per le camere a un letto e mq. 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiuntivo, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq. 6.
2. I posti letto aggiuntivi sono ottenibili esclusivamente a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
3. Per gli alberghi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due letti:
a) fino al 25 per cento per quelli a una e due stelle;
b) fino al 20 per cento per quelli a tre e quattro stelle (2)

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .

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4. Negli alberghi di nuova apertura richiedenti la classificazione a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso le superfici minime indicate al comma 1 sono aumentate di mq. 1 per le camere a un letto, mq. 3 per le camere a due letti e mq. 2 per ciascuno dei posti letto aggiuntivi consentibili.
5. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.
Art. 3.
(Unità abitativa).
1. Le unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, cui sono comunque da aggiungere il locale bagno ed il servizio di cucina, reso con angolo cottura o anche mediante locale autonomo, sono configurabili come segue:
a) monolocale attrezzato per il pernottamento;
b) monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento;
c) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.
2. Il monolocale descritto al comma 1, lett. a) deve possedere una superficie minima di mq. 8 per il primo posto letto e mq. 6 per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto. Analoghi limiti di capacità ricettiva e di superficie minima sono fissati per la zona destinata al pernottamento compresa nel monolocale di cui al comma 1, lett. b) e per il locale stabilmente attrezzato per il pernottamento di cui al comma 1, lett. c).
3. Le zone o i locali riservati al soggiorno devono avere una superficie minima di mq. 6; in tali aree è possibile collocare un posto letto aggiuntivo ogni sei metri quadrati, posizionabile esclusivamente a richiesta del cliente e ottenibile anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
4. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.
Art. 4.
(Altezza e volume).
1. L'altezza minima interna utile dei locali posti negli alberghi e nelle residenze turistico-alberghiere è quella prevista dalle norme e dai regolamenti comunali di igiene, con un minimo di m. 2,70 per le camere da letto e i locali soggiorno, riducibile a m. 2,40 per i locali bagno e gli altri locali accessori.
2. Nelle località di altitudine superiore a m. 700 sul livello del mare può essere consentita, tenuto conto delle condizioni climatiche e della tipologia edilizia locali, una riduzione a m. 2,55 dell'altezza minima interna dei vani abitabili, ulteriormente riducibile a m. 2,40 per le strutture già esistenti.
3. Nel caso di ambienti con altezze non uniformi, sono consentibili valori inferiori ai minimi, purché non al di sotto di m. 2,00, a condizione che l'altezza media ponderale del locale non risulti inferiore ai limiti stabiliti ai commi 1 e 2.
4. Il volume minimo delle camere da letto e delle unità abitative è determinato dal prodotto tra le superfici e le altezze minime di cui alla presente legge.
5. Negli alberghi esistenti localizzati nelle zone omogenee "A", in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti, tenuto conto della tipologia edilizia dei fabbricati di impianto antico, è consentita la riduzione dell'altezza minima interna dei vani abitabili purché il volume disponibile per posto letto non sia inferiore a 15 metri cubi (3)

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .

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6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai locali da destinarsi ad attività ricettiva alberghiera, ubicati in edifici situati nelle zone omogenee "A" dei vigenti strumenti urbanistici comunali, purché il volume disponibile per ogni posto letto non sia inferiore a 18 metri cubi (4)

Comma aggiunto dall' art. 2 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .

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Art. 5.
(Locali bagno).
1. I locali bagno degli alberghi, annessi a singole camere e unità abitative, possono essere realizzati senza vano antibagno e devono essere forniti di apertura all'esterno o dotati di impianto di aspirazione forzata meccanica idonea a consentire il ricambio dell'aria.
2. I locali bagno di uso comune e quelli delle residenze turistico- alberghiere devono essere dotati di vano antibagno ed essere forniti di analoga idonea ventilazione naturale o forzata.
3. Le pareti dei locali bagno devono essere rivestite fino a due metri di altezza con materiale impermeabile e lavabile.
Art. 6.
(Norme finali, comuni e transitorie).
1. La sistemazione negli alberghi e nelle residenze turistico- alberghiere di bambini di età non superiore a dodici anni accompagnati è consentita in deroga ai limiti di superficie stabiliti nei precedenti articoli.
2. Il limite di cui all'art. 3, comma 1, lett. c) non opera nei confronti delle unità abitative già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Le disposizioni di cui all'art. 2, comma 4 non si applicano agli alberghi in costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso della concessione ad edificare.
4. Le autorizzazioni igienico-sanitarie e di polizia amministrativa richieste per l'apertura e l'esercizio delle strutture ricettive disciplinate dalla l.r. n. 11/1982 e successive modificazioni e dalla l.r. 25 maggio 1992, n. 13 sono rilasciate dal Comune con unico provvedimento o, in alternativa, con provvedimenti contestuali.
5. I locali destinati ad attività ricettiva da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge sono autorizzati a mantenere detta destinazione anche se le altezze utili interne risultano inferiori a quelle previste dall'art. 4 ed i locali bagno comuni o privati non sono dotati di locale antibagno, purché risultino in possesso della prescritta abitabilità o agibilità e a condizione che il volume minimo delle camere e delle unità abitative sia quello risultante dal prodotto tra le superfici minime e le altezze minime indicate rispettivamente agli artt. 2 e 4.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le disposizioni in contrasto di cui al Sito esternor.d. 24 maggio 1925, n. 1102 , come modificato con Sito esternod.P.R. 28 giugno 1955, n. 630 e con Sito esternod.P.R. 30 dicembre 1970, n. 1437 .
Art. 7.
(Urgenza).
(Omissis).

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .