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Art. 3.
(Unità abitativa).
1. Le unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, cui sono comunque da aggiungere il locale bagno ed il servizio di cucina, reso con angolo cottura o anche mediante locale autonomo, sono configurabili come segue:
a) monolocale attrezzato per il pernottamento;
b) monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento;
c) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.
2. Il monolocale descritto al comma 1, lett. a) deve possedere una superficie minima di mq. 8 per il primo posto letto e mq. 6 per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto. Analoghi limiti di capacità ricettiva e di superficie minima sono fissati per la zona destinata al pernottamento compresa nel monolocale di cui al comma 1, lett. b) e per il locale stabilmente attrezzato per il pernottamento di cui al comma 1, lett. c).
3. Le zone o i locali riservati al soggiorno devono avere una superficie minima di mq. 6; in tali aree è possibile collocare un posto letto aggiuntivo ogni sei metri quadrati, posizionabile esclusivamente a richiesta del cliente e ottenibile anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
4. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .