Legge regionale 5 maggio 1994, n. 23
Requisiti tecnici ed igienico sanitari delle strutture ricettive alberghiere.(1)
Bollettino Ufficiale n. 12 del 25 maggio 1994
Art. 3.
(Unità abitativa).
1. Le unità abitative delle residenze turistico-alberghiere, cui sono comunque da aggiungere il locale bagno ed il servizio di cucina, reso con angolo cottura o anche mediante locale autonomo, sono configurabili come segue:
a) monolocale attrezzato per il pernottamento;
b) monolocale attrezzato per il soggiorno e il pernottamento;
c) bilocale attrezzato con soggiorno e pernottamento separati.
2. Il monolocale descritto al comma 1, lett. a) deve possedere una superficie minima di mq. 8 per il primo posto letto e mq. 6 per ogni ulteriore posto letto, con un massimo consentito di quattro posti letto. Analoghi limiti di capacità ricettiva e di superficie minima sono fissati per la zona destinata al pernottamento compresa nel monolocale di cui al comma 1, lett. b) e per il locale stabilmente attrezzato per il pernottamento di cui al comma 1, lett. c).
3. Le zone o i locali riservati al soggiorno devono avere una superficie minima di mq. 6; in tali aree è possibile collocare un posto letto aggiuntivo ogni sei metri quadrati, posizionabile esclusivamente a richiesta del cliente e ottenibile anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
4. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.
Note del Redattore:
Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .