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Art. 2.
(Camere da letto).
1. Negli alberghi la superficie minima delle camere da letto, comprensiva degli spazi aperti sulle stesse purché non delimitati da serramenti anche mobili ed esclusa ogni altra diversa superficie, è fissata in mq. 8 per le camere a un letto e mq. 14 per quelle a due letti; per ogni letto aggiuntivo, consentito nelle sole camere a due letti e con un massimo di due posti letto aggiuntivi per camera, la superficie deve essere aumentata di mq. 6.
2. I posti letto aggiuntivi sono ottenibili esclusivamente a richiesta del cliente e possono essere realizzati anche mediante arredi che ne consentano la scomparsa.
3. Per gli alberghi già autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge è consentita una riduzione della superficie delle stanze a un letto e delle stanze a due letti:
a) fino al 25 per cento per quelli a una e due stelle;
b) fino al 20 per cento per quelli a tre e quattro stelle (2)

Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .

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4. Negli alberghi di nuova apertura richiedenti la classificazione a quattro stelle, cinque stelle e cinque stelle lusso le superfici minime indicate al comma 1 sono aumentate di mq. 1 per le camere a un letto, mq. 3 per le camere a due letti e mq. 2 per ciascuno dei posti letto aggiuntivi consentibili.
5. La frazione di superficie superiore a mq. 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità.

Note del Redattore:

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Abrogata dall' art. 74 della L.R. 7 febbraio 2008, n. 2 , a decorrere dalla data di entrata in vigore di ogni singolo regolamento, in relazione alle materie in esso disciplinate. Tali regolamenti sono il n. 2 del 30 gennaio 2009 , il n. 3 del 13 marzo 2009 , il n. 3 del 23 febbraio 2010 e il n. 1 del 21 febbraio 2011 . Vedi anche la l.r. 24/2019 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 luglio 1996, n. 31 .