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Legge regionale 5 aprile 1994, n. 18

Norme sulle procedure di programmazione.

Bollettino Ufficiale n. 10 del 20 aprile 1994

Art. 8.
(Strumento della valutazione di efficacia).
1. Lo strumento della valutazione di efficacia contiene il monitoraggio degli interventi e la rappresentazione dei risultati ottenuti sulla base dei dati derivanti anche dal sistema informativo regionale.
2. A tal fine i Piani e i Programmi settoriali, sulla base delle indicazioni contenute nel Programma regionale di sviluppo, in relazione ai diversi ambiti della loro operatività, devono contenere analisi e individuazione dei dati necessari a consentire il raffronto fra i risultati ottenuti e quelli attesi, con particolare riferimento ai seguenti parametri:
a) valutazione dell'attività programmatoria svolta e dei risultati acquisiti;
b) analisi settoriale effettuata sulla base della domanda da soddisfare e dell'offerta da programmare o pianificare;
c) individuazione degli obiettivi, definiti in coerenza con il Programma regionale di sviluppo e il bilancio pluriennale regionale, e degli indicatori che consentano di determinare il grado di conseguimento degli stessi sotto il profilo sia qualitativo che quantitativo;
d) ruolo, compiti e responsabilità delle strutture regionali definendo le responsabilità in funzione del raggiungimento degli obiettivi (7)

L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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2 bis. I Piani e i Programmi settoriali contengono altresì la proposta di Piano finanziario articolata per ogni anno di valenza (8)

L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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2 ter. Dopo l'entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio, la Giunta regionale con propria deliberazione adegua, sulla base degli stanziamenti autorizzati, il Piano finanziario, in relazione allo stato di attuazione dei Programmi e/o dei Piani di settore (9)

L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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3. Lo strumento, di cui al comma 1, assicura, altresì, il rispetto dei principi di trasparenza e di informazione sull'attività della Regione in materia di programmazione, ai sensi della l.r. 6 giugno 1991 n. 8 .
4. Al documento di cui al presente articolo, vengono allegate le relazioni previsionali e programmatiche delle società a partecipazione regionale.

Note del Redattore:

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La denominazione del capo e della rubrica è stata così sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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La denominazione del capo e della rubrica è stata così sostituita dall' art. 1 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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L'art. 1 della L.R. 16 dicembre 1997, n. 48 ha sostituito il comma 2 ed aggiunto i commi 2 bis e ter.

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall' art. 7 della L.R. 13 dicembre 1999, n. 39 .

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Il comma sostituisce per effetto dell' art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 gli originari commi 7 e 8.

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Il comma sostituisce l'originario comma 9 per effetto dell' art. 4 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 5 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 6 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Numero così sostituito dall' art. 7 della L.R. 8 marzo 1996, n. 12 .

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Comma così sostituito dall' art. 1 della L.R. 24 febbraio 1998, n. 7 .

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Comma così sostituito dall'art. 20 della L.R. 9 maggio 2003, n. 13 .