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Legge regionale 21 marzo 1994, n. 13

Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso (1)

Titolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Bollettino Ufficiale n. 8 del 30 marzo 1994

Art. 4.
(Interventi).
1. La Giunta regionale, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, può concedere alle società di mutuo soccorso iscritte nella specifica sezione del Registro regionale del Terzo Settore di cui alla l.r. 42/2012 contributi in conto capitale per (11)

Alinea così modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

:
a) la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili in cui i soggetti di cui all'articolo 1 hanno sede e svolgono attività sociale;
b) il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all'attività sociale;
b bis) catalogazione, ordinamento, digitalizzazione, nonchè interventi conservativi e di restauro del patrimonio storico, iconografico, bibliografico e documentale dei soggetti di cui al comma 1 (12)

Lettera aggiunta dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 .

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2. I contributi di cui alla lettera a) possono essere richiesti in misura del cinquanta per cento del costo delle opere di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria fino a un massimo di euro 30.000,00. I contributi di cui alle lettere b) e b bis) possono essere concessi in misura massima del 50 percento dell'investimento e delle spese sostenute e fino a un massimo di euro 10.000,00 (13)

Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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3. I contributi vengono concessi alle società di mutuo soccorso le cui iniziative di ristrutturazione e di manutenzione straordinaria siano finalizzate alla utilizzazione di immobili o di porzioni di essi di proprietà delle società stesse, di enti pubblici o di soggetti privati. Nel caso di immobili di proprietà di soggetti privati l'erogazione del contributo è subordinata all'esistenza di un contratto di locazione della durata di almeno quattro anni dalla data di conclusione dei lavori di ristrutturazione (14)

Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Alinea così modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .