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Legge regionale 21 marzo 1994, n. 13

Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso (1)

Titolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Bollettino Ufficiale n. 8 del 30 marzo 1994

Art. 3.
(Istituzione centro studi e documentazione).
1. Per le finalità di cui all'articoli 1 la Giunta regionale promuove il censimento delle società di mutuo soccorso esistenti in Liguria, con particolare riferimento alla situazione delle sedi e del loro stato conservativo, delle proprietà, degli archivi, delle bacheche, delle bandiere e del materiale iconografico di loro appartenenza (5)

Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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2. La Giunta delibera inoltre, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, programmi annuali o pluriennali finalizzati a (6)

Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

:
a) rendere disponibili per gli studiosi, attraverso una schedatura unificata e altri interventi, i materiali documentativi di cui al comma 1;
b) organizzare mostre e convegni sia per la valorizzazione del patrimonio storico culturale delle società di mutuo soccorso per lo studio di nuove forme di solidarietà (7)

Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

;
c) istituire borse di studio per giovani laureandi, destinate allo studio e alla ricerca delle origini storico-sociali delle società di mutuo soccorso (8)

Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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3. Per la definizione delle iniziative di cui al presente articolo è costituito un Comitato scientifico composto da cinque membri, nominati dalla Giunta tenendo conto delle designazioni dei coordinamenti liguri delle società di mutuo soccorso, della Federazione Operaia Cattolica Ligure, dell'Università degli Studi di Genova e dell'Organismo associativo unitario di rappresentanza dei soggetti del Terzo Settore di cui all'articolo 24 della legge regionale 6 dicembre 2012, n. 42 (Testo unico delle norme sul Terzo Settore). Il suddetto Comitato opera a titolo gratuito e senza rimborso spese (9)

Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Note del Redattore:

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Titolo così sostituito dall' art. 1 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Alinea così modificato dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così sostituito dall' art. 3 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Alinea così modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .

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Articolo così sostituito dall' art. 5 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .