Legge regionale 21 marzo 1994, n. 13
Tutela del patrimonio storico, sociale e culturale delle società di mutuo soccorso (1) .
Bollettino Ufficiale n. 8 del 30 marzo 1994
Art. 1.
(Finalità).
1. La Regione Liguria, in attuazione dell'articolo 4 del proprio statuto , riconosce e promuove i valori storici, sociali e culturali delle società di mutuo soccorso che operano, senza scopo di lucro, nel campo della mutualità con il fine di affermare i valori della solidarietà e del progresso sociale (2) .
2. La Regione a tal fine favorisce la diffusione della conoscenza della storia e delle attività dei soggetti di cui al comma 1 e contribuisce con interventi finanziari per il recupero e l'utilizzo sociale dei beni a disposizione delle società di mutuo soccorso (3) .
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 1 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e abrogato dall'art. 44, a decorrere da quanto previsto dall'art. 45, comma 4, della L.R. 6 dicembre 2012, n. 42 .
Comma già modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 17 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 17 dicembre 2012, n. 45 .