Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 8.
(Comitato istituzionale).
1. (Omissis) (6) .
2. Il Comitato istituzionale nei bacini di rilievo regionale, su proposta del Comitato tecnico (7) regionale di cui all'articolo 9:
a) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per la organizzazione ed il funzionamento del servizio di polizia idraulica e di quello per la manutenzione delle opere, nonché, a seguito delle istruzioni e dei finanziamenti statali, di cui all' articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 , per l'organizzazione del servizio di pronto intervento idraulico e, laddove ne sussistano le condizioni, dei servizi di piena e di navigazione interna;
b) stabilisce criteri, metodi e obiettivi per la elaborazione dei singoli piani di bacino, in conformità agli indirizzi ed ai criteri di cui all'articolo 2 comma 2 e all'articolo 3 comma 2, lettera a) della presente legge nonché all' articolo 4 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;
c) (Omissis) (8) ;
d) individua i tempi per la redazione dei piani di bacino e le modalità per eventuali articolazioni in piani riferiti a sub-bacini o ad ambiti comprendenti più bacini idrografici;
e) assicura il coordinamento dei piani di risanamento e tutela delle acque con i piani di bacino;
f) verifica l'attuazione dei piani di bacino;
g) stabilisce i criteri e le direttive vincolanti per il rilascio di provvedimenti, di autorizzazioni e di concessione per lo svolgimento delle funzioni in materia di conservazione e difesa del territorio, del suolo e del sottosuolo e di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di rilievo regionale;
h) collabora con i servizi tecnici nazionali di cui all' articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183 ;
i) coordina l'attività della rete regionale di rilevamento dei dati geofisici e ambientali di intesa con i Servizi tecnici nazionali;
l) (Omissis) (9) .
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .