Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 34.
(Abrogazione e sostituzione di norme).
1. Sono abrogati: l'articolo 18, comma 1 e l' articolo 19 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37 ; l' articolo 8 della legge regionale 27 giugno 1979, n. 22 .
2. Nel territorio della Regione Liguria le norme della presente legge sostituiscono quelle in contrasto contenute nel T.U. delle disposizioni di legge sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 .
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .