Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 30.
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite). (32)
1. Alle Province ed alla Città metropolitana, per lo svolgimento del servizio di polizia idraulica e, dove sussistono, dei servizi di navigazione interna, di piena e di pronto intervento idraulico, spettano, in proporzione alla superficie del territorio interessato dai bacini di livello regionale, i finanziamenti di cui alla lettera b), comma 2, dell' articolo 21 della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
2. Per l'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge gli enti interessati utilizzano gli introiti derivanti dal concorso nelle spese di istruttoria da porre a carico dei richiedenti secondo le norme vigenti in materia.
3. Le Province, la Città metropolitana e le Comunità montane sono tenute a fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite con la presente legge.
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .