Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 28.
(Individuazione di zone particolarmente degradate).
1. L'Autorità di bacino, in attesa dell'approvazione del piano di bacino, individua entro il 31 dicembre 1993 le zone fluviali e di foce particolarmente degradate sotto il profilo ecosistemico, paesaggistico e naturalistico e dispone lo studio di interventi di ripristino fluviale.
Le risultanze di tale studio concorrono alla definizione dei Piani di bacino o di Piani di bacino stralcio (30) .
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .