Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 27.
(Competenze provinciali soggette a parere in via transitoria). (29)
1. Fino all'approvazione dei piani di bacino, le autorizzazioni di cui al comma 2 dell'articolo 4 ed il parere per le sclassifiche di aree demaniali e per le delimitazioni nel caso di sponde variabili o incerte nei corsi d'acqua pubblici sono assentiti previo parere vincolante del Comitato tecnico di cui all'articolo 9 qualora il Presidente del Comitato istituzionale ritenga di deferirli a tale organo a seguito di motivata richiesta formulata dal Comitato tecnico provinciale o dal Comitato tecnico della Città metropolitana, o da tre membri del Comitato medesimo, di cui almeno uno con competenza tecnica.
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .