Legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9
Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183 .
Bollettino Ufficiale n. 5 del 10 febbraio 1993
Art. 18.
(Disposizioni per i piani di bacino del fiume Centa e del fiume Roja).
1. I piani di bacino idrografico di rilievo regionale del fiume Centa e del fiume Roja sono elaborati dalla Autorità di bacino ed adottati dal Presidente del Comitato istituzionale.
2. Ferme le disposizioni di cui agli articoli 3 e 16, il piano di bacino del fiume Centa è trasmesso alla Regione Piemonte per l'acquisizione delle necessarie intese. Tale amministrazione entro novanta giorni dal ricevimento fa pervenire alla Regione Liguria motivate osservazioni in ordine ai contenuti del documento; trascorso detto termine le intese si intendono raggiunte con l'accoglimento delle osservazioni ovvero qualora detta amministrazione non si pronunci nel termine indicato.
3. Per quanto attiene alle intese con le competenti autorità francesi interessate, al piano del fiume Roja, si procede con le modalità di cui al comma 2 dell' articolo 4 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 .
Note del Redattore:
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Il Comitato tecnico regionale è stato soppresso dall' art. 6 della L.R. 6 aprile 1999, n. 11 ; le sue funzioni sono state attribuite al Comitato Tecnico Regionale per il Territorio istituito dalla legge medesima.
Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 28 ottobre 1994, n. 56 , e modificato dall' art. 19 della L.R. 23 ottobre 1996, n. 46 .